Responsabilità del terminalista nei confronti del vettore marittimo e dell’avente diritto al carico

08/11/2016

Responsabilità del terminalista nei confronti del vettore marittimo e dell’avente diritto al carico

 

Affrontare il tema della responsabilità dell’operatore terminalista nell’ambito dei trasporti via container non è affare semplice, in quanto sono molteplici gli aspetti giuridici connessi alla gestione delle operazioni portuali (intese quali lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale) che avvengono all’interno dell’area portuale.
In questa sede si intende, tuttavia, dare un breve inquadramento generale che possa essere utile ai diversi soggetti coinvolti in caso di danno alla merce durante la sua movimentazione, affrontando il tema della responsabilità dell’operatore terminalista sia nei confronti del vettore marittimo nel caso in cui quest’ultimo abbia dovuto risarcire il danno sofferto dall’avente diritto al carico mentre le merci si trovavano nel terminal, sia  verso il terzo avente diritto al carico qualora il danno si sia verificato mentre le merci si trovavano nel terminal.
Per quanto concerne il primo dei due aspetti, se non vi sono dubbi sulla qualificazione contrattuale dei rapporti tra vettore marittimo ed operatore terminalista, tuttavia spesso non è chiaro in quale categoria contrattuale essi debbano essere inquadrati. Talvolta questi rapporti sono stati qualificati come contratti di deposito (e quindi sottoposti al regime di cui agli artt. 1766 e ss. c.c.), altre volte come appalto di servizi (e quindi regolato dagli artt. 1655 e ss. cc.).
Se da un punto di vista dell’assolvimento dell’onere probatorio poco cambia a seconda che si qualifichi il contratto come deposito o appalto di servizi - dovendosi applicare la disciplina generale in tema di responsabilità contrattuale – l’aspetto che distingue nettamente la prima specie dall’altra risiede nel diverso termine di prescrizione: ordinario decennale per il deposito, breve biennale per l’appalto di servizi, così come previsto per l’azione per fare valere i vizi di cui all’art. 1667, c. 3 c.c.
Un aspetto che rimane comunque invariato a prescindere dalla qualificazione contrattuale considerata è la possibilità di inserire nei contratti stipulati tra vettore marittimo ed operatore terminalista clausole che limitano la responsabilità di quest’ultimo, con esclusione tuttavia dei casi di dolo o colpa grave nei quali la legge non ammette esclusioni pattizie di responsabilità.
In relazione invece al secondo degli aspetti accennati, l’interpretazione maggioritaria ritiene che l’azione dell’avente diritto al carico nei confronti dell’operatore terminalista debba qualificarsi in termini extracontrattuali.
Non mancano tuttavia statuizioni giurisprudenziali per cui tale rapporto debba essere inquadrato come contratto di deposito a favore di terzi. Se si considera valida quest’ultima interpretazione, il terzo avente diritto al carico avrebbe quindi la possibilità di agire direttamente contro l’operatore terminalista sulla base del contratto di deposito stipulato tra vettore marittimo ed operatore terminalista, con uno sgravio non indifferente in tema di assolvimento del proprio onere probatorio. Nel caso opposto, vertendo in materia di responsabilità extracontrattuale, l’avente diritto al carico sarà invece costretto a provare il danno, il nesso di causalità tra fatto illecito e danno, nonché il dolo o la colpa dell’operatore terminalista.
Non è inusuale, infine, che nella prassi gli operatori terminalisti si accordino con i vettori marittimi affinché nella polizza di carico venga inserita la c.d. Himalaya Clause. Tale clausola estende la disciplina incorporata dalla polizza di carico all’attività di quei soggetti di cui si avvale il vettore marittimo nell’ambito del contratto di trasporto, con la conseguenza che anche l’operatore terminalista, salvo casi particolari, potrà avvalersi dei limiti di limiti di responsabilità previsti dalla legge applicabile alla polizza di carico. 

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
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