Clausola di proroga della giurisdizione “asimmetrica”: due casi recenti

01/08/2025

Clausola di proroga della giurisdizione “asimmetrica”: due casi recenti

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Nei contratti internazionali, inclusi quelli di trasporto marittimo o di assicurazione, è frequente l’inserimento di clausole di elezione del foro competente per la risoluzione di eventuali, future, controversie tra le parti. Nella maggioranza dei casi, tali clausole, comunemente denominate di “proroga della giurisdizione”, attribuiscono – paritariamente – alle parti contraenti la facoltà di adire una o più giurisdizioni alternative rispetto a quella, o a quelle, che sarebbe/ro competente/i in base alla legge applicabile al contratto.
Talvolta, tali clausole possono operare in modo diverso per le parti del rapporto prevedendo che una accetti una determinata giurisdizione restandone vincolata, e accordando, invece, all’altra una più o meno estesa libertà di adire due o più diverse giurisdizioni, a seconda del contenuto dell’accordo. Si parla, a tale proposito, di clausole di proroga “asimmetriche” o “unilaterali”, in quanto più incisivamente vincolanti per una delle parti del contratto.
La riserva in favore di un contraente della possibilità di adire diverse giurisdizioni può rispondere ad interessi di volta in volta distinti, quali, ad esempio, il ricorso a giudici maggiormente specializzati in una certa materia, o, ancora, l’individuazione del foro davanti al quale possa essere più agevole l’esecuzione forzata di un provvedimento giurisdizionale.
In merito all’interpretazione, alla validità e all’efficacia delle clausole di elezione del foro asimmetriche sono state rese due recenti sentenze, una della Commercial Court inglese e una della Corte di giustizia dell’Unione europea, che, oltre ad interessare per le questioni trattate, consentono di apprezzare il differente approccio degli ordinamenti anglosassone ed europeo in relazione a tale tipo di clausole.

Con la recente pronuncia Berytus Insurance & Reinsurance Company SAL v. Golden Adventure Shipping SA (Rubymar) [2025] EWHC 664 (Comm) del 10 marzo 2025, la Commercial Court di Londra si è diffusa in merito alla qualificazione e agli effetti di una clausola di giurisdizione asimmetrica inserita nel contratto di assicurazione della nave “Rubymar”, affondata il 2 marzo 2024 nel Mar Rosso a causa di missili lanciati dai ribelli Houthi.
I sottoscrittori della polizza assicurativa della nave (di seguito, per semplicità, gli “assicuratori”) avevano convenuto gli owners della nave (“assicurati”) davanti alla Commercial Court di Londra per far dichiarare la non operatività della copertura assicurativa per l’evento consistente nella perdita totale della nave. Per contro, gli assicurati, sulla base di una clausola di scelta del foro contenuta in polizza, avevano eccepito il difetto di giurisdizione della Corte inglese in favore di quella cipriota, dove avevano successivamente instaurato un giudizio volto all’ottenimento dell’indennizzo assicurativo.
La clausola di giurisdizione contenuta nel contratto di assicurazione in questione prevedeva, in sintesi: i) l’applicazione della legge inglese al contratto; ii) l’obbligo per gli assicurati di agire contro gli assicuratori solamente davanti alle corti della Repubblica di Cipro; iii) la facoltà per gli assicuratori di agire davanti alle corti di qualsiasi paese fornito di giurisdizione; iv) l’accettazione, da parte degli assicurati, della non esclusività della giurisdizione cipriota e la rinuncia a eventuali contestazioni fondate sulla dottrina del forum non conveniens (istituto tipico dei Paesi di common law che consente al giudice, a determinate condizioni, di declinare la propria giurisdizione in favore di un foro più “conveniente”).
Nonostante il tenore della clausola, gli assicurati eccepivano il difetto di giurisdizione della Commercial Court, sia in base alla Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro, sia sulla base dei principi di common law.
Nella sua pronuncia, la Corte ha riscontrato che – per espressa previsione delle parti – la clausola non avesse carattere esclusivo, in quanto non prevedeva l’esclusione della giurisdizione di ogni altro Stato in relazione alla vertenza. Pertanto, poiché la Convenzione dell’Aja del 2005 si applica, secondo il suo articolo 1, ad accordi di scelta del foro “esclusivi”, la Corte ne ha dichiarato la non operatività nel caso di specie.
Inoltre, secondo la Corte, in presenza di una clausola di proroga asimmetrica non esclusiva contenente anche la rinuncia all’eccezione del forum non conveniens, la parte vincolata alla stessa può evitare gli effetti di tale rinuncia solo in ipotesi assai circoscritte, riferite a circostanze non prevedibili dal contraente al momento della stipulazione dell’accordo. Tra esse, secondo la Corte, non figurano né il rischio di pendenza di un procedimento parallelo né l’eventuale instaurazione del giudizio ad opera della parte non soggetta alla clausola con il solo obiettivo di impedire alla parte vincolata di adire il giudice prorogato. Nel ragionamento della Corte, infatti, la prima circostanza è prevedibile al momento della stipulazione della clausola e la seconda non lede i diritti processuali della parte convenuta innanzi ad una giurisdizione diversa da quella prorogata.
In ragione di quanto sopra, l’eccezione sollevata dagli assicurati è stata rigettata dalla Commercial Court, che quindi ha confermato la propria giurisdizione in forza della clausola inserita nel contratto di assicurazione.

Sul versante europeo, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) del 27 febbraio 2025, nella vertenza Società Italiana Lastre SpA (SIL) c. Agora SARL (Causa C-537/23), costituisce il primo pronunciamento della Corte in merito ai requisiti di validità delle clausole di proroga della giurisdizione asimmetriche e alla loro conformità rispetto al regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I bis”).
Il tema dei requisiti di validità delle clausole è stato affrontato dalla CGUE in base all’art. 25, § 1 del reg. Bruxelles I bis, che riconosce la giurisdizione di uno Stato membro scelto dalle parti “salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro”. In proposito, la CGUE ha statuito che le censure vertenti sul carattere asseritamente impreciso o sbilanciato delle clausole devono essere esaminate non in base alla nozione di nullità secondo la legge degli Stati membri, bensì in forza dei “criteri autonomi” desumibili dall’art. 25 del reg. Bruxelles I bis.
In applicazione di tali criteri autonomi, la Corte ha dunque affermato che l’accordo di proroga asimmetrico deve individuare gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali sottoporre le controversie presenti o future. Inoltre, prosegue la Corte, tale accordo deve rispettare i requisiti di cui all’art. 25, § 4 del reg. Bruxelles I bis, cioè non derogare ai fori esclusivi di cui all’art. 24 del Regolamento e, per i contratti di assicurazione, di consumo o di lavoro, prevedere sole deroghe di competenza in favore delle parti più deboli del contratto.
La CGUE ha altresì statuito che, oltre al rispetto dei requisiti di cui sopra, la clausola di proroga asimmetrica, per essere conforme al diritto unionale, deve designare come competenti una o più autorità giurisdizionali di Stati che siano membri dell’Unione europea o parti della Convenzione di Lugano del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (di cui sono parte, oltre ai Paesi dell’Unione europea, la Svizzera, la Norvegia, l’Islanda e la Danimarca). Infatti, una designazione in violazione di quanto sopra sarebbe contraria agli obiettivi di trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto perseguiti dal reg. Bruxelles I bis.

La decisione della CGUE supera le molteplici incertezze interpretative che caratterizzavano tali clausole, chiarendo la normativa e i requisiti in base ai quali valutarne la validità e la loro conformità al diritto unionale. Quest’ultimo aspetto è particolarmente significativo, poiché se l’ordinamento anglosassone ha notoriamente mostrato un favor verso l’ammissibilità delle clausole di proroga asimmetriche, così non può dirsi per tutte le giurisdizioni continentali, tra le quali si sono registrate posizioni discordanti. Celebre, a tal proposito, è la sentenza “Rothschild” (2012), dove la Cour de Cassation francese ha affermato l’incompatibilità delle clausole asimmetriche in relazione al regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”, precedente al regolamento Bruxelles I bis), per il loro carattere potestativo.
Altresì, la sentenza evidenzia come l’ordinamento europeo, rispetto a quello anglosassone, si premuri maggiormente di salvaguardare i principi della tutela della parte contraente debole e della prevedibilità della competenza, bilanciando a tale fine il principio dell’autonomia delle parti.


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