Armatore persona fisica quale sostituto d’imposta
28/07/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con la Consulenza giuridica n. 10/2025[1], l’Agenzia delle entrate ha
risposto ad un quesito relativo da un armatore persona fisica che opera al di
fuori della propria attività d’impresa commerciale.
In particolare, veniva chiesto
all’Amministrazione finanziaria se un siffatto armatore, nella sua qualità,
potesse optare per operare le ritenute a titolo di acconto sugli emolumenti
corrisposti ai propri dipendenti.
A tal fine, l’Ufficio ricorda come l’art.
64 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, disciplini le ipotesi di sostituzione
d’imposta, prevedendo che siano a tal fine interessati solo i soggetti
individuati dalla legge.
In relazione al reddito da lavoro
dipendente, quale fattispecie in tale contesto rilevante, deve ricordarsi che
l’art. 23 del D.p.r. n. 600/1973 dispone che “gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o
imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni”
debbano operare una ritenuta all’atto della corresponsione dello stipendio.
Alla luce di tale quadro normativo,
l’Agenzia delle entrate conclude che le persone fisiche assumono la qualifica
di sostituto d'imposta e - quindi - devono ottemperare a tutti gli obblighi
fiscali connessi solo se esercitano imprese commerciali o agricole o se esercitano
arti e professioni.
Per tale ragione, un armatore persona
fisica che agisce al di fuori dell'attività d'impresa commerciale non può
configurarsi, neppure su propria opzione, quale sostituto d'imposta e però non
potrà effettuare alcuna ritenuta a titolo d'acconto sugli emolumenti
corrisposti al personale di equipaggio assunto.
[1] Ai sensi dell’art. 10-octies della L. 27 luglio 2000, n. 212, mediante tale Consulenza,
l’Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, chiarimenti interpretativi di
disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale, che non riguardano
singoli contribuenti, ad associazioni sindacali e di categoria, agli ordini
professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali,
nonché alle amministrazioni dello Stato.