Armatore persona fisica quale sostituto d’imposta

28/07/2025

Armatore persona fisica quale sostituto d’imposta

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

Con la Consulenza giuridica n. 10/2025[1], l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito relativo da un armatore persona fisica che opera al di fuori della propria attività d’impresa commerciale.
In particolare, veniva chiesto all’Amministrazione finanziaria se un siffatto armatore, nella sua qualità, potesse optare per operare le ritenute a titolo di acconto sugli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti.
A tal fine, l’Ufficio ricorda come l’art. 64 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, disciplini le ipotesi di sostituzione d’imposta, prevedendo che siano a tal fine interessati solo i soggetti individuati dalla legge.
In relazione al reddito da lavoro dipendente, quale fattispecie in tale contesto rilevante, deve ricordarsi che l’art. 23 del D.p.r. n. 600/1973 dispone che “gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni” debbano operare una ritenuta all’atto della corresponsione dello stipendio.
Alla luce di tale quadro normativo, l’Agenzia delle entrate conclude che le persone fisiche assumono la qualifica di sostituto d'imposta e - quindi - devono ottemperare a tutti gli obblighi fiscali connessi solo se esercitano imprese commerciali o agricole o se esercitano arti e professioni.
Per tale ragione, un armatore persona fisica che agisce al di fuori dell'attività d'impresa commerciale non può configurarsi, neppure su propria opzione, quale sostituto d'imposta e però non potrà effettuare alcuna ritenuta a titolo d'acconto sugli emolumenti corrisposti al personale di equipaggio assunto.


[1] Ai sensi dell’art. 10-octies della L. 27 luglio 2000, n. 212, mediante tale Consulenza, l’Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale, che non riguardano singoli contribuenti, ad associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato.


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