No allo svincolo in caso di sospetti sulla sicurezza dei prodotti
23/07/2025
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La circolare 10 luglio 2025 n. 16/D
introduce nuove linee guida in materia di controlli sulla sicurezza generale
dei prodotti, recependo il Regolamento UE 2023/988. Al centro vi è il concetto
di “prodotto sicuro”, ossia privo di rischi per la salute e la sicurezza dei
consumatori. La valutazione si basa su caratteristiche, presentazione,
funzionalità evolutive ed eventuali effetti su altre tipologie di merci.
Soltanto le categorie di prodotti che non presentano nessun rischio o
presentano solo rischi minimi, infatti, possono essere immesse sul mercato e
circolare liberamente nell'Unione europea.
A livello operativo, la circolare
stabilisce che, in caso di merce sospetta, l'Agenzia delle dogane è tenuta a
sospendere l'importazione del prodotto e segnalare la presenza di merce
potenzialmente pericolosa al Ministero delle imprese e del Made in Italy. In
caso di dubbi sull’autorità competente, è possibile rivolgersi all’Ufficio
Controlli dogane. L’autorità può decidere se autorizzare lo svincolo, vietare
l’importazione, mantenere la sospensione per approfondimenti, o imporre misure
all’operatore economico. In questi ultimi casi, le merci possono essere
trasferite nel magazzino dell’importatore con bolletta A20, ma restano
vincolate e non possono essere immesse in consumo.
Se non arriva risposta entro quattro
giorni lavorativi, lo svincolo viene eseguito, salvo altri controlli.
Nel caso in cui il Ministero dovesse
confermare la non conformità del prodotto importato, l'Agenzia delle dogane
dovrà impedire l'importazione e informare la Direzione antifrode per
l'inserimento di specifici profili di rischio.
La circolare sottolinea il ruolo
centrale dell’intera supply chain nel garantire un'adeguata sicurezza dei
prodotti immessi sul mercato europeo.
Particolare rilevanza è attribuita al
responsabile dei prodotti immessi sul mercato, incaricato di cooperare con
l'Autorità di vigilanza, verificando periodicamente il rispetto degli obblighi
di conformità della merce. Tale figura, obbligatoria ai fini dell’immissione di
prodotti sul mercato, può coincidere con l’importatore.
I fabbricanti e i loro rappresentato
autorizzati hanno, invece, l’onere di garantire che i prodotti siano
identificabili, sicuri e affidabili. Pertanto, devono fornire e conservare per
un periodo di 10 anni, documentazione tecnica, che deve essere redatta in
maniera chiara e in una lingua comprensibile ai consumatori.
Svolgono un ruolo rilevante anche gli
importatori, che sono tenuti a verificare la conformità del prodotto prima di
procedere all'immissione sul mercato. Nel caso in cui rilevino un potenziale
rischio, sono obbligati a informare immediatamente il fabbricante, dandone
comunicazione ai consumatori mediante la piattaforma Safety Business Gateway,
un software che consente di fare circolare rapidamente le informazioni sui
prodotti ritenuti pericolosi.
Le linee guida dell'Agenzia delle
dogane forniscono disposizioni di dettaglio anche sulla disciplina delle
vendite a distanza, individuano la figura del “fornitore di mercati online”,
introdotta dall'art. 19 del Reg. UE 2023/988.
I fornitori e-commerce svolgono la
funzione di intermediari nelle vendite a distanza. È loro onere istituire un canale di
comunicazione e cooperazione con le principali Autorità europee competenti in
materia di vigilanza e contrasto alle frodi, come l'Autorità di vigilanza del
mercato, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le Autorità di
contrasto UE e nazionali.
Infine, la circolare 16/D conferma le
procedure di accertamento finalizzate al monitoraggio dei rischi connessi
all'introduzione di merci nel territorio unionale, già previste dal Reg. UE
2019/1020 con l’uso delle schede Rapex per il monitoraggio dei rischi.