No allo svincolo in caso di sospetti sulla sicurezza dei prodotti

23/07/2025

No allo svincolo in caso di sospetti sulla sicurezza dei prodotti

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La circolare 10 luglio 2025 n. 16/D introduce nuove linee guida in materia di controlli sulla sicurezza generale dei prodotti, recependo il Regolamento UE 2023/988. Al centro vi è il concetto di “prodotto sicuro”, ossia privo di rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. La valutazione si basa su caratteristiche, presentazione, funzionalità evolutive ed eventuali effetti su altre tipologie di merci. Soltanto le categorie di prodotti che non presentano nessun rischio o presentano solo rischi minimi, infatti, possono essere immesse sul mercato e circolare liberamente nell'Unione europea.
A livello operativo, la circolare stabilisce che, in caso di merce sospetta, l'Agenzia delle dogane è tenuta a sospendere l'importazione del prodotto e segnalare la presenza di merce potenzialmente pericolosa al Ministero delle imprese e del Made in Italy. In caso di dubbi sull’autorità competente, è possibile rivolgersi all’Ufficio Controlli dogane. L’autorità può decidere se autorizzare lo svincolo, vietare l’importazione, mantenere la sospensione per approfondimenti, o imporre misure all’operatore economico. In questi ultimi casi, le merci possono essere trasferite nel magazzino dell’importatore con bolletta A20, ma restano vincolate e non possono essere immesse in consumo.
Se non arriva risposta entro quattro giorni lavorativi, lo svincolo viene eseguito, salvo altri controlli.
Nel caso in cui il Ministero dovesse confermare la non conformità del prodotto importato, l'Agenzia delle dogane dovrà impedire l'importazione e informare la Direzione antifrode per l'inserimento di specifici profili di rischio.
La circolare sottolinea il ruolo centrale dell’intera supply chain nel garantire un'adeguata sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo.
Particolare rilevanza è attribuita al responsabile dei prodotti immessi sul mercato, incaricato di cooperare con l'Autorità di vigilanza, verificando periodicamente il rispetto degli obblighi di conformità della merce. Tale figura, obbligatoria ai fini dell’immissione di prodotti sul mercato, può coincidere con l’importatore.
I fabbricanti e i loro rappresentato autorizzati hanno, invece, l’onere di garantire che i prodotti siano identificabili, sicuri e affidabili. Pertanto, devono fornire e conservare per un periodo di 10 anni, documentazione tecnica, che deve essere redatta in maniera chiara e in una lingua comprensibile ai consumatori.
Svolgono un ruolo rilevante anche gli importatori, che sono tenuti a verificare la conformità del prodotto prima di procedere all'immissione sul mercato. Nel caso in cui rilevino un potenziale rischio, sono obbligati a informare immediatamente il fabbricante, dandone comunicazione ai consumatori mediante la piattaforma Safety Business Gateway, un software che consente di fare circolare rapidamente le informazioni sui prodotti ritenuti pericolosi.
Le linee guida dell'Agenzia delle dogane forniscono disposizioni di dettaglio anche sulla disciplina delle vendite a distanza, individuano la figura del “fornitore di mercati online”, introdotta dall'art. 19 del Reg. UE 2023/988.
I fornitori e-commerce svolgono la funzione di intermediari nelle vendite a distanza.  È loro onere istituire un canale di comunicazione e cooperazione con le principali Autorità europee competenti in materia di vigilanza e contrasto alle frodi, come l'Autorità di vigilanza del mercato, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le Autorità di contrasto UE e nazionali.
Infine, la circolare 16/D conferma le procedure di accertamento finalizzate al monitoraggio dei rischi connessi all'introduzione di merci nel territorio unionale, già previste dal Reg. UE 2019/1020 con l’uso delle schede Rapex per il monitoraggio dei rischi.


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