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Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede

L’Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei (Assagenti) ha sede in Genova, con facoltà del Consiglio di aprire proprie Sezioni Distaccate o Delegazioni in altri centri.

Art. 2 - Oggetto

L’attività istituzionale dell’Associazione non rientra in quelle previste dall’art. 2195 C.C. ed è svolta in via principale ed essenziale per realizzare gli scopi primari indicati nel presente Statuto.
L’Associazione ha lo scopo di rappresentare gli interessi collettivi della categoria nei confronti dell’Autorità e dei terzi, di ogni organo della pubblica amministrazione nazionale, internazionale e sovranazionale, degli Enti Pubblici e Privati, delle Organizzazioni Sindacali, delle altre Associazioni e di coadiuvare gli Associati nella risoluzione di problemi connessi alla loro attività.
L’Associazione ha inoltre il compito di rendere omogenea la comune attività degli Associati, di assumere iniziative tendenti alla difesa delle categorie rappresentate, di intraprendere studi diretti al miglioramento dell’attività dei Soci, promuovendo attività culturali della categoria anche a scopo di addestramento, aggiornamento e perfezionamento, la divulgazione, la pubblicazione, la stampa di carattere informativo contenente studi, ricerche, materiale didattico e tutto quanto connesso direttamente o indirettamente all’espletamento dell’attività associativa ed al conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, di comporre e se necessario decidere secondo equità, ad istanza delle parti interessate, le controversie insorgenti tra Associati per mezzo della Camera Arbitrale contemplata dal regolamento accluso al presente Statuto, di fare quant’altro necessario ed opportuno ai fini di cui sopra.
L’Associazione si pone inoltre l’obiettivo di creare occasioni di incontro, organizzare manifestazioni per favorire l’integrazione e la conoscenza reciproca tra gli associati, di divulgare e promuovere sia l’attività associativa che quella dei singoli associati.
L’Associazione riconosce l’importanza del diritto della concorrenza e ne promuove la conoscenza e il rispetto da parte degli associati. A questo riguardo, troverà integrale applicazione il codice di condotta per il rispetto della normativa in materia di concorrenza approvato dal Consiglio dell’Associazione.
L’Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 3 - Categorie ammesse

Possono chiedere di far parte dell’Associazione in qualità di Soci Effettivi:

  1. Ditte o Società che esercitino attività di raccomandazione di navi e unità da diporto per conto terzi e i cui titolari, legali rappresentanti o institori, siano legalmente iscritti negli elenchi tenuti dalle Camere di Commercio;
  2. Ditte o Società che esercitino attività di mediazione nei contratti di utilizzazione o compravendita di navi e unità da diporto, i cui titolari, legali rappresentanti o institori, siano iscritti nei ruoli di mediatori marittimi delle Camere di Commercio;
  3. Gli Agenti Aerei;
  4. Ditte o Società (o sedi secondarie con rappresentanza stabile di Ditte o Società) che esercitino, in via continuativa e prevalente, attività di raccomandazione per conto proprio o di compagnie di navigazione (o aeree) collegate;
  5. Ditte o Società che esercitino l’ingaggio, l’arruolamento o la gestione equipaggi di navi volandiere e di linea i cui titolari, legali rappresentanti o institori, siano legalmente iscritti nei registri tenuti dalle Camere di Commercio;
  6. Ditte o Società che, esercitando o meno l’attività di raccomandatario ai sensi della Legge 4/4/1977 n. 135, siano Agenti Generali di Società di Navigazione Marittima o Aerea;
  7. Ditte o Società che esercitino l’attività di promozione, ricerca e acquisizione di carichi anche se residenti in province non marittime nelle quali le Camere di Commercio non tengano elenchi in base alla Legge 4/4/1977 n. 135.
    Possono chiedere di far parte dell’Associazione, in qualità di Soci Aggregati, le Ditte o Società che esercitano una delle attività di cui al comma precedente, che sono iscritte ad altre Associazioni locali, provinciali o regionali.
    Le domande di ammissione, che debbono contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, dovranno essere approvate dal Consiglio dell’Associazione a maggioranza di voti (vedi Art. 10).
    L’approvazione del Consiglio è insindacabile e l’eventuale mancato accoglimento non dovrà essere motivato.

Art. 4 - Requisiti degli Associati

Saranno ammesse a far parte dell’Associazione le Ditte o Società esercenti continuativamente le attività elencate nel precedente Art. 3. Gli aspiranti all’ammissione si impegnano a fornire, ove richiesti, tutte le notizie e i dati che il Consiglio riterrà necessari. Ad ogni Associato verrà consegnato un certificato attestante la Sua iscrizione all’Associazione, documento che egli si impegna a restituire qualora, per qualsiasi causa, venisse a cessare la sua appartenenza alla medesima. E’ pure data facoltà all’Associato di fregiare la propria carta da lettere dell’emblema dell’Associazione.
L’Associato può essere escluso dall’Associazione con deliberazione insindacabile del Consiglio per grave inadempienza statutaria, incompatibilità, indegnità o morosità nel pagamento dei contributi associativi prolungatesi per oltre 12 mesi.

Art. 5 - Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea
  • Il Consiglio
  • Il Presidente
  • I Vice Presidenti
  • Il Comitato Esecutivo
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti
  • La Camera Arbitrale

Art. 6 - L’Assemblea

Il Presidente, su delibera del Consiglio, dovrà convocare almeno una volta all’anno l’Assemblea per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea dovrà anche essere convocata ogni qualvolta ne sia presentata al Presidente richiesta scritta di almeno un quinto del numero totale dei Soci. Le convocazioni dovranno farsi con dieci giorni di preavviso a mezzo invito personale ai Soci: questo termine, in caso di urgenza, può essere abbreviato.
All’Assemblea partecipano anche i Soci Aggregati senza diritto di voto.
A ciascun Socio Effettivo compete un voto; sono ammesse le deleghe ad altri Soci Effettivi, però ogni Socio potrà avere non più di due deleghe.
Le Assemblee si intendono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti un’ora dopo il termine fissato per l’Assemblea di prima convocazione.
Tuttavia, in materia di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell’Associazione, è richiesto l’intervento di tanti Soci Effettivi rappresentanti almeno i due terzi dei voti spettanti complessivamente a tutti i Soci Effettivi.

Art. 7 - Funzioni dell’Assemblea

L’Assemblea delibera sulla relazione annuale del Consiglio, sul bilancio, elegge 16 membri del Consiglio, 3 Revisori dei conti, 5 membri della Camera Arbitrale, delibera sulle modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti dalla stessa approvati, nonché su qualsiasi altro argomento posto all’ordine del giorno.
Le votazioni dell’Assemblea in materia di nomine devono farsi per schede segrete. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 8 - Consiglio

Il Consiglio che amministra l’Associazione è composto come segue:

  • sette Consiglieri scelti dall’Assemblea tra i titolari, legali rappresentanti, institori o componenti del Consiglio di Amministrazione all’uopo delegati di Ditte o Società esercitanti prevalentemente le attività indicate all’art. 3, lettera a) - navi di linea - e le lettere c), f), g);
  • cinque Consiglieri scelti dall’Assemblea tra i titolari, legali rappresentanti, institori o componenti del Consiglio di Amministrazione all’uopo delegati di Ditte o Società esercitanti prevalentemente le attività indicate all’art. 3, lettera a) - navi volandiere e da diporto - e lettera e);
  • quattro Consiglieri scelti dall’Assemblea tra i titolari, legali rappresentanti, institori o componenti del Consiglio di Amministrazione all’uopo delegati di Ditte o Società esercitanti prevalentemente le attività indicate all’art. 3, lettera b).
Tale composizione può essere variata dall’Assemblea ove si verifichino nel tempo variazioni nella proporzione numerica e/o contributiva tra le diverse categorie di aziende associate.
Fa parte di diritto del Consiglio il Presidente uscente nonché il Presidente del Gruppo Giovani.
Il Consiglio elegge il Presidente - che può essere scelto anche al di fuori della categoria -, i Vice Presidenti, scelti tra i suoi componenti, e ratifica le nomine dei Membri del Comitato Esecutivo.
Dopo l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà nominare altri tre Consiglieri, se il Presidente è stato scelto tra i suoi componenti, oppure soltanto due se tale scelta è avvenuta fuori dal Consiglio.
Il Consiglio, così integrato, ha inoltre la facoltà di nominare in soprannumero e senza diritto di voto, un altro Consigliere per affidargli speciali incarichi di rappresentanza e consulenza.
Il Consiglio dura in carica due anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
Se durante il biennio venisse a cessare dalla carica qualche Consigliere, il Consiglio ha facoltà di provvedere alla propria integrazione con la nomina del primo dei non eletti della rispettiva categoria. I Consiglieri così nominati restano in carica sino al successivo rinnovo delle cariche sociali.

Art. 9 - Funzioni del Consiglio

Il Consiglio ha il compito:

  1. di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea;
  2. di deliberare circa le ammissioni di nuovi Soci;
  3. di nominare il Presidente, i Vice Presidenti nonché di ratificare la nomina del Comitato Esecutivo;
  4. di nominare o designare i rappresentanti dell’Associazione in tutti gli enti od organi in cui tale rappresentanza sia prevista da leggi o regolamenti o sia richiesta od ammessa od opportuna;
  5. di deliberare sul bilancio dell’Associazione da presentare all’Assemblea;
  6. di deliberare su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Comitato Esecutivo;
ed ha inoltre la facoltà di riconoscere rimborsi spese a favore del Presidente e/o di Consiglieri ai quali vengono affidati incarichi speciali.

Art. 10 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario, oppure quando almeno un quinto dei suoi Membri ne faccia domanda, ma in ogni caso almeno ogni due mesi.
La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da inviarsi cinque giorni prima dell’adunanza o anche, nei casi di particolare urgenza, a mezzo telefono, fax o e-mail.
Per deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio ha un solo voto, con facoltà, in caso di impedimento, di delegare altro Membro del Consiglio: non è ammessa più di una delega.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà valore decisivo. Il Consiglio dovrà decidere sulle nuove ammissioni e convalidare le eventuali decisioni prese dal Presidente o dal Comitato Esecutivo in via d’urgenza e deliberare su ogni questione posta all’ordine del giorno.
I componenti del Consiglio, assenti senza giustificazione di legittimo impedimento a più di tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica con delibera del Consiglio e, in tal caso, il Consiglio stesso provvede a sostituirli fino alla prossima elezione delle cariche sociali.

Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni che riguardano questioni di interesse generale prese dal Consiglio a maggioranza di voti sono obbligatorie per tutti gli associati.

Art. 12 - Il Presidente

L’Associazione è presieduta da un Presidente, che è pure Presidente del Consiglio e del Comitato Esecutivo, di cui fa parte ad ogni effetto. Il Presidente è eletto dal Consiglio.
Sarà dichiarato eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti col minimo della metà più uno dei voti rappresentati dai Membri presenti alla riunione di Consiglio.
Il Presidente resta in carica due anni e non può essere eletto per più di due mandati qualora siano consecutivi.

Art. 13 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; egli presiede l’Assemblea, il Consiglio e il Comitato Esecutivo; cura l’esecuzione delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi associativi, riferisce al Consiglio sull’andamento dell’Associazione; può prendere, in caso d’urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio o al Comitato Esecutivo, salvo riferirne agli stessi alla prima riunione; rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed attua in concreto, nel limite delle direttive impartite dagli organi collegiali, l’attività dell’Associazione.
Il Presidente nomina i Membri del Consiglio componenti il Comitato Esecutivo scelti tra componenti del Consiglio stesso; tale nomina diviene effettiva dopo la ratifica del Consiglio. Al Presidente è inoltre delegata l’organizzazione gestionale interna dell’Associazione e la supervisione sull’attività del Segretario.
Egli può decidere sull’assunzione o licenziamento di personale dipendente stabilendone mansioni e retribuzioni e su quanto necessario per lo svolgimento dell’attività ordinaria, riferendone agli organi collegiali nel corso della prima riunione.

Art. 14 - I Vice Presidenti

I Vice Presidenti, in numero da tre a cinque, sono eletti dal Consiglio ed esercitano le funzioni ad essi delegate dal Presidente con particolare riferimento alle categorie associate di relativa appartenenza.

Art. 15 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto di diritto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un numero di Membri del Consiglio non superiore a cinque nominati dal Presidente, sentite le categorie interessate e ratificati dal Consiglio.
La composizione del Comitato Esecutivo dovrà tenere conto della struttura rappresentativa del Consiglio e tendere, nei limiti del possibile, a permettere una rappresentanza proporzionale delle Aziende Associate.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
I componenti del Comitato Esecutivo decadono dalla carica con la cessazione del Consiglio che ha provveduto alla loro nomina.

Art. 16 - Attribuzioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo ha il compito, oltreché di adempiere a tutte le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio, di curare il conseguimento dei fini sociali in armonia con le deliberazioni degli Organi dell’Associazione.
E’ incaricato inoltre sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio di stabilire l’indirizzo della politica associativa nell’espletamento dell’attività dell’Associazione.
Il Comitato Esecutivo può inoltre nominare commissioni interne dell’Associazione per lo studio e l’esame di problematiche connesse all’attività degli associati determinandone il numero dei componenti. I Membri delle commissioni potranno anche essere scelti tra estranei al Consiglio salvo il Presidente che dovrà sempre essere un Membro del Comitato Esecutivo e che dovrà riferire dell’operato della commissione almeno una volta per semestre al Comitato Esecutivo.
Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, od a richiesta di almeno tre dei propri componenti.
La convocazione è fatta dal Presidente per iscritto almeno cinque giorni prima dell’adunanza o anche, in casi di particolare urgenza a mezzo telefono, fax o e-mail.
Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza di voti, da annotarsi su apposito verbale.
Più di tre assenze consecutive alle riunioni, senza giustificazione di legittimo impedimento, sono per i Membri elettivi causa di decadenza dalla carica, ed alla sostituzione relativa provvede il Consiglio.
I Membri così nominati restano in carica fino alla cessazione del Consiglio che ha provveduto alla loro nomina.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo dovranno essere rese note in sede di successivo Consiglio per ratifica, ove necessario.

Art. 17 - Attribuzioni del Segretario

Il Segretario è responsabile dell’organizzazione e coordinamento dell’attività dell’Associazione. Esso cura l’attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali e svolge le altre attività assegnategli con delega del Presidente.
Può essere delegato a partecipare anche in rappresentanza dell’Associazione a tutti i Comitati e/o Commissioni indette dall’Autorità marittima in merito alle tariffe o regolamenti portuali attinenti l’attività del porto, informando Presidente e Associati; promuovendo contatti con Autorità marittime o camerali per quanto inerente al traffico del porto e le sue espressioni; coadiuva il Presidente nella stesura delle relazioni associative e negli interventi pubblici della categoria; informa gli Associati sull’attività dell’Associazione, raccoglie e circolarizza il materiale di interesse degli associati.
Partecipa alle riunioni di tutte le Commissioni interne dell’Associazione, alla vita sindacale degli associati e li assiste nelle conflittualità inerenti la mobilità aziendale ed il licenziamento del personale.
Svolge inoltre la funzione di Segretario dell’Assemblea, del Consiglio e del Comitato Esecutivo (redigendo i relativi verbali) ed è incaricato di riferire al Presidente sugli argomenti da porre all’ordine del giorno delle riunioni degli stessi. Cura inoltre la gestione amministrativa dell’Associazione.

Art. 18 - Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, nominato dall’Assemblea, è composto di 3 Membri eletti tra i titolari o contitolari o amministratori o dirigenti con pieni poteri o responsabili amministrativi delle aziende associate.
Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Se durante il biennio venisse a cessare dalla carica qualche revisore, il Consiglio ha facoltà di provvedere alla sua integrazione con la nomina del primo dei non eletti. I revisori così nominati restano in carica sino al successivo rinnovo delle cariche sociali.

Art. 19 - Gruppo Giovani

In seno all’Associazione è costituito il Gruppo Giovani Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.
Il Gruppo provvederà a darsi un proprio regolamento che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio e potrà assumere le iniziative di sua competenza nell’ambito degli indirizzi generali dell’Associazione.
In seno al Consiglio il Gruppo sarà rappresentato dal suo Presidente.

Art. 20 - Contributi associativi

I contributi associativi, che sono determinati di anno in anno dal Consiglio, sono costituiti dalle quote sociali e dalle altre contribuzioni commisurate alle attività proprie degli associati.
La quota sociale annua dovrà essere versata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
I nuovi Soci dovranno versare una quota di ammissione, a fondo perduto, fissata dal Consiglio.

Art. 21 - Intrasmissibilità delle quote associative

Le quote e/o contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e sono fissi nel loro valore nominale originario e, quindi, non rivalutabili nonostante l’eventuale perdita di valore della moneta nel tempo.
La perdita della qualità di socio, che non sia dovuta a decesso, non comporta la restituzione delle quote e/o dei contributi associativi.

Art. 22 - Bilancio annuale

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
L’Associazione ha obbligo di redigere il bilancio annuale (rendiconto economico e finanziario) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nei sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 23 - Divieto di distribuzione di utili

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Clausola Arbitrale

Le controversie che sorgessero tra i soci in relazione all’esercizio dell’attività considerata all’art. 3 di questo Statuto, ad istanza delle parti interessate, saranno deferite alla Camera Arbitrale, appositamente istituita, il cui Regolamento forma parte integrante del presente Statuto. I soci che abbiano accettato di rimettere la controversia fra essi insorta alla Camera Arbitrale sono obbligati ad accettare la decisione degli Arbitri; la mancata spontanea esecuzione del lodo di prima istanza non appellato e del lodo di appello comporta la sanzione prevista nell’ultimo comma dell’art. 4 del presente Statuto, restando libera la parte vittoriosa di far valere nei modi di legge il diritto riconosciuto a suo favore dal lodo stesso.

Regolamento della Camera Arbitrale

Art. 1 - La Camera Arbitrale è costituita e funziona secondo il seguente regolamento.
Art. 2

Camera è formata:

  • da n. 5 Membri (scelti tra i mediatori associati ed i titolari delle ditte associate e i legali rappresentanti delle società associate) in qualità di arbitri. L’elezione dei detti 5 arbitri avviene ogni due anni, a scrutinio segreto, da parte della Assemblea dell’Associazione, che sceglierà tra 10 nominativi ad essa presentati dal Consiglio. Nel caso di parità di voti sarà titolo di preferenza l’anzianità associativa;
  • dalla Segreteria, ossia dal Segretario dell’Associazione o da chi eventualmente lo sostituisce in caso di indisponibilità. La Segreteria tiene l’elenco degli arbitri come sopra eletti.

Art. 3

La Camera Arbitrale ha sede nei locali dell’Associazione.

Art. 4

Le conciliazioni ed i giudizi arbitrali avverranno a mezzo di tre arbitri, iscritti nell’elenco e scelti uno per ciascuna parte ed il terzo dai due così nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente dell’Associazione (o dal Vice Presidente più anziano).
Gli arbitri decideranno quali comuni fiduciari delle Parti, le quali sono impegnate a considerare il lodo come espressione della propria volontà.

Art. 5

Le Parti, di fronte agli arbitri, possono comparire personalmente o farsi rappresentare da altri Soci, peraltro muniti di procura scritta con pieni poteri, o da procuratori legali, e possono farsi assistere da qualsiasi persona di loro fiducia.

Art. 6

Gli arbitri (comunque nominati), possono declinare l’incarico per ragioni di parentela, affinità o comunanza di interessi specifica e diretta con una parte, comunicando tale loro decisione per iscritto, alle Parti e alla Segreteria. Per gli stessi motivi gli arbitri possono essere ricusati da una parte, a mezzo di comunicazione scritta alla Segreteria.
Ogni questione al riguardo viene decisa, discrezionalmente, insindacabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Presidente dell’Associazione o da chi ne faccia le veci, nel più breve termine possibile.

Art. 7

La parte che intende ricorrere alla Camera, ne dà notifica per iscritto all’altra parte ed alla Segreteria, indicando l’oggetto della vertenza e designando il proprio arbitro, scegliendolo fra le persone comprese nell’elenco di cui all’art. 2. La Segreteria si mette in comunicazione con le Parti, restando a loro disposizione.

Art. 8

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della notifica, la parte notificata, se intende aderire a che la vertenza venga rimessa al giudizio degli arbitri, notifica alla controparte ed alla Segreteria il nome dell’arbitro da essa prescelto: in caso contrario, trascorso detto termine, la Segreteria prenderà atto della mancata nomina dell’arbitro, e chiuderà la pratica per mancato accordo circa il deferimento della controversia agli arbitri.
Se ambo le parti avranno nominato il proprio arbitro, i due arbitri così nominati dovranno scegliere il terzo, entro 10 giorni, dandone comunicazione alla Segreteria, che convocherà le Parti, assieme ai tre arbitri, innanzi al Segretario.
Qualora entro il detto termine i due arbitri non si accordassero nella nomina del terzo, il Presidente, ad istanza della parte più diligente, prenderà il provvedimento di cui all’art. 4, rimettendo Parti ed Arbitri dinanzi al Segretario.

Art. 9

In tale seduta le Parti, assistite dal Segretario e dagli arbitri, redigono l’atto di compromesso, contenente, la nomina degli arbitri, l’indicazione dell’oggetto della controversia, la fissazione del termine per la decisione in non meno di 30 giorni e non più di 90 giorni, le domande delle Parti. Gli arbitri appongono la loro firma per accettazione.
L’atto deve redigersi sulla carta bollata prescritta per i compromessi, in cinque copie, di cui due per ciascuna delle Parti, ed una per la Segreteria. In tale seduta viene pure fissata la prima udienza agli effetti del componimento o del giudizio, in un termine non superiore a 10 giorni.

Art. 10

All’udienza fissata in conformità dell’articolo precedente, le Parti presentano una memoria scritta, nonché le loro deduzioni, produzioni ed istanza di qualsiasi genere purché, nei limiti del compromesso. Se una parte, avendo adempiuto agli obblighi precedenti, non si presenti e non dia giustificazione valida, a giudizio degli arbitri, della propria assenza, l’altra parte presente potrà chiedere o la prosecuzione dell’arbitrato, o la dichiarazione che essa è libera di provvedere come meglio visto, in qualsiasi sede, a propria tutela.
Se ambo le parti sono presenti, gli arbitri effettuano il tentativo di componimento. Se il componimento riesce si redige, seduta stante, o un atto di transazione tra le Parti, o un verbale di conciliazione firmato anche dagli arbitri, a da valere anche come un lodo, l’una e l’altra sulle carte bollate di legge, e con efficacia, a tutti gli effetti, di cui all’art. 19. Se non si raggiunge la composizione, gli arbitri danno le disposizioni per la prosecuzione del giudizio, fissando un’altra udienza per le repliche e per quant’altro del caso.

Art. 11

Gli arbitri giudicano secondo equità, e non sono tenuti ad alcuna forma di procedura, salvo il contraddittorio, l’obbligo di una formale verbalizzazione delle loro attività, e l’osservanza delle norme specifiche di questo Regolamento.
Essi giudicano dalla propria competenza come di qualsiasi questione relativa o connessa alla controversia loro sottoposta giusta il compromesso, e possono ammettere prove o ricorrere a consulenza di qualsiasi genere, di ufficio o ad istanza di parte. Ogni domanda di parte si riterrà compresa nel compromesso, e quindi nella competenza degli arbitri, se l’altra parte non farà opposizione.
In corso di giudizio gli arbitri possono emettere ordinanze, cui le Parti devono dare immediata esecuzione, senza possibilità di gravame, salvo l’appello di cui all’art. 17, contro il lodo eventualmente emesse in base ad una ordinanza ritenuta gravatoria, sussistendone gli estremi.

Art. 12

Gli arbitri provvedono circa le spese del procedimento e le competenze loro e della Segreteria, ordinando ad una od altra parte o ad entrambe, i relativi pagamenti od anticipi, sia in corso di giudizio, sia all’atto del componimento, sia col lodo. Essi disporranno, in caso di incombenti di prova od altra attività, che la parte al quale li richiede anticipi le spese, salva la decisione finale sul carico delle stesse.

Art. 13

Gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine prefisso nel compromesso o in quest’ultimo termine ad essi concesso d’accordo dalle Parti con regolare atto di proroga. In caso contrario (impregiudicata la loro eventuale responsabilità personale verso le Parti) non potranno più fungere come arbitri per tre anni durante i quali la loro ditta o società non potrà nominare altri in loro sostituzione, pur restando vincolata al presente regolamento.

Art. 14

Il lodo deve contenere:

  1. a. l’indicazione delle Parti;
  2. l’indicazione del compromesso e dei quesiti relativi;
  3. l’esposizione sommaria dei motivi;
  4. il dispositivo;
  5. l’indicazione del giorno, mese, anno e della sede sociale in cui viene sottoscritto;
  6. la sottoscrizione di tutti gli arbitri.
E’ valido tuttavia il lodo sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti gli arbitri con la espressa dichiarazione che uno di essi non ha voluto o potuto sottoscriverlo. Ogni arbitro può manifestare il proprio dissenso con una sommaria dichiarazione scritta. L’arbitro che, avendo a suo tempo accettato, non espleti le sue funzioni o rifiuti di firmare il lodo, impregiudicata la sua responsabilità personale verso le Parti, viene escluso per tre anni dall’elenco.

Art. 15

Il lodo viene depositato dagli arbitri in Segreteria, in tre copie autentiche, nella carta bollata prescritta dalla legge per le sentenze arbitrali. La Segreteria ne dà avviso scritto alle Parti a cui consegnerà una delle dette copie a loro richiesta.

Art. 16

Le Parti debbono entro quindici giorni dalla data dell’avviso dare piena esecuzione al lodo, salvo l’appello di cui all’articolo seguente, nel qual caso l’esecuzione è sospesa.

Art. 17

L’appello avverso il lodo è ammesso solo per questioni di competenza a suo tempo proposte, o per manifesta inosservanza di disposizioni espresse e tassative di questo regolamento. Esso viene proposto e giudicato in conformità alle norme degli articoli precedenti, salvo che:

  • non si tenti il componimento;
  • gli arbitri sono cinque, e cioè uno per ciascuna parte, due sorteggiati dal Segretario presenti le Parti, ed uno scelto dai quattro arbitri così nominati, ed in caso di loro disaccordo, scelto dal Presidente dell’Associazione;
  • qualora, trascorsi dieci giorni dalla proposizione dell’appello, una delle Parti non avesse provveduto a comunicare la nomina dell’arbitro di propria scelta, alla nomina provvederà il Presidente dell’Associazione, ad istanza della controparte;v
  • il giudizio si svolge in base alle risultanze di quello precedente, senza possibilità di domande nuove sia di merito che di istruttoria, previe solo, se del caso, prove disposte d’ufficio dagli arbitri, in primo grado.

Art. 18

Gli arbitri possono respingere l’appello, nel qual caso acquista piena esecutorietà il lodo precedente; od accoglierlo in tutto o in parte, nel qual caso debbono decidere completamente e definitivamente, con il loro lodo, ogni questione di cui al compromesso.

Art. 19

Nel caso in cui il componimento, od il lodo esecutivo, non siano pienamente eseguiti nel termine dell’art. 16, alla parte inadempiente deve essere applicata la sanzione di cui all’art. 4 dello Statuto sociale, su istanza dell’altra parte ed in base alla semplice constatazione dei fatti, da parte del Consiglio.
L’Associazione e la Camera daranno ogni appoggio alla parte adempiente, la quale sarà libera di far valere in ogni modo e sede i diritti ad essa riconosciuti dal lodo.

Regolamento per le elezioni delle cariche sociali

ART. 1 - Poteri

Esercita il diritto di voto il titolare, o contitolare, o uno degli amministratori o comunque un delegato dell’azienda associata.
Per delegato si intende un rappresentante dell’azienda che ne faccia parte in qualità di dirigente, procuratore o funzionario muniti di delega rilasciata da legale rappresentante dell’azienda. Non sono ammessi legali o procuratori estranei all’azienda.
Per essere ammessi alla votazione o per essere eletti alle cariche sociali gli associati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 2 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio, che lo sceglie nel suo seno o al di fuori di esso.

ART. 3 - Elezioni dei Membri del Consiglio

Gli uffici dell’Associazione devono richiedere alle aziende associate, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea, il nome del titolare, institore o legale rappresentante di ditte o società che le singole aziende desiderino sia incluso nelle liste dei candidati.
E’ in facoltà del Consiglio uscente proporre alcuni candidati di sua scelta.
Le schede per le votazioni vengono predisposte dagli Uffici dell’Associazione sotto la personale responsabilità del Segretario, e debbono contenere il nome di tutti i candidati proposti dalle aziende associate e di quelli eventualmente designati dal Consiglio uscente. Gli elettori potranno, in sede di votazione, aggiungere nella scheda nomi di candidati non compresi nella lista suaccennata. Le schede debbono recare al lato dei nomi di ogni singolo candidato un quadratino, annullando il quale ogni elettore esercita il diritto di voto.
Salvo quanto infra precisato e purché i nuovi candidati ottengano un numero di voti pari almeno al 20% del totale dei votanti, saranno eletti i candidati che avranno avuto contrassegnati in maggior numero i quadratini posti a lato dei loro nomi, non potranno tuttavia essere eletti:

  • più di cinque candidati che hanno ricoperto nel biennio precedente la carica di Consigliere per le attività indicate all’art. 3, lettera a) – navi di linea – e lettere c), f) e g);
  • più di tre candidati che hanno ricoperto nel biennio precedente la carica di Consigliere per le attività indicate all’art. 3, lettera a) – navi volandiere – e lettera e);
  • più di tre candidati che hanno ricoperto nel biennio precedente la carica di Consigliere per le attività indicate all’art. 3, lettera b).
    Ove si presenti il caso di candidati che abbiano ottenuto un identico numero di voti, spetterà al Consiglio uscente designare quale di essi dovrà considerarsi eletto.

ART. 4 - Elezione dei Revisori dei Conti

Anche per questa elezione sarà adottato il sistema dell'annullamento dei quadratini.
I Revisori dei Conti possono essere scelti tra i titolari o responsabili amministrativi delle aziende associate con le modalità disposte per le altre cariche sociali, escludendo quelli già eletti a far parte del Consiglio.

ART. 5 - Elezione dei Componenti la Camera Arbitrale

Anche per tale elezione sarà adottato il sistema dell’annullamento dei quadratini posti a fianco di ciascun nominativo indicato nella apposita lista come sopra predisposta dal Consiglio.

ART. 6.

Saranno eletti n. 3 scrutinatori da parte dell’Assemblea all’apertura dell’Assemblea stessa tra coloro che non sono candidati alle elezioni.

ART. 7.

Il seggio elettorale sarà così composto:

  • Segretario Associazione;
  • 3 Scrutinatori eletti dall’Assemblea;
  • 1 Segretario di seggio (dipendente dell’Associazione).

ART. 8.

Le operazioni di voto avranno inizio dopo la lettura della Relazione.

ART. 9.

I componenti del seggio controlleranno il riconoscimento del votante e delle deleghe.
Compileranno un prospetto, riassuntivo di ogni singola votazione, in cui saranno precisati: n. votanti, n. voti validi, n. schede bianche, n. schede nulle, n. voti nulli.
Tale prospetto dovrà essere controfirmato dai componenti del seggio ed essere allegato alla documentazione delle schede, del riepilogo dei voti ed unito al verbale finale di chiusura del seggio.

ART. 10.

Ciascun Socio Effettivo non potrà avere più di due deleghe per partecipare alla votazione.

ART. 11.

Per garantire l’autenticità delle schede, esse dovranno essere firmate dal Segretario dell’Associazione e timbrate con il timbro dell’Associazione.
Nel caso di impossibilità del Segretario le schede saranno firmate dal Presidente in carica.

ART. 12.

Qualora fra i candidati proposti per le elezioni vi siano persone per le quali possa verificarsi omonimia, deve specificarsi chiaramente oltre il cognome anche il nome: in mancanza, il voto sarà attribuito al candidato che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi.

ART. 13.

L’annullamento dei contrassegni (quadratini) può essere fatto sia a penna che a matita, anche colorata. Saranno annullate le schede che si prestino al riconoscimento del votante.

ART. 14.

Saranno dichiarate nulle tutte le schede che abbiano un numero di contrassegni annullati superiore al numero dei candidati da eleggere, relativamente a ciascuna categoria.

ART. 15.

Lo spoglio delle schede per il computo dei voti deve essere fatto a cura degli scrutinatori nominati dall’Assemblea, immediatamente dopo le votazioni.

ART. 16.

I Consiglieri risultati eletti dai voti dell’Assemblea saranno convocati dal Presidente uscente al massimo entro cinque giorni correnti dalla data dell’Assemblea stessa ed il Consiglio così riunito sarà presieduto dal Presidente uscente al fine di procedere agli adempimenti statutari.

Codice di condotta per il rispetto della normativa in materia di concorrenza

L'Associazione
ART. 1.

L’Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei (di seguito, “l’Associazione”) è un’associazione senza fini di lucro costituita tra imprese attive nel settore della raccomandazione, mediazione, agenzia ed in altri settori analoghi secondo quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto.

ART. 2.

L’Associazione, ai sensi del proprio Statuto, ha lo scopo di rappresentare gli interessi collettivi della categoria nei confronti di ogni Autorità o soggetto terzo, di coadiuvare gli associati nella risoluzione di problemi connessi alla loro attività, e di svolgere gli altri compiti previsti dall’art. 2 dello Statuto.

Oggetto del Codice di condotta
ART. 3.

Il presente Codice contiene i principi che l’Associazione ed i propri membri si impegnano a rispettare al fine di garantire la piena e costante conformità delle proprie attività svolte nell’ambito associativo alla disciplina europea e nazionale della concorrenza.
Esso garantisce la conformità delle attività dell’Associazione e delle imprese associate alle prescrizioni della normativa antitrust in ambito associativo, affinché le loro condotte non alterino le condizioni di concorrenza.
Fermo quanto precede, l’Associazione non potrà essere ritenuta responsabile per le attività svolte dai propri associati.

Destinatari ed ambito applicativo
ART. 4.

Il presente Codice vincola l’Associazione, gli organismi dell’Associazione previsti dallo Statuto, e tutte le imprese associate, nello svolgimento di tutte le attività associative.

Rispetto della normativa in tema di concorrenza
ART. 5.

L’Associazione considera il confronto concorrenziale tra imprese una condizione irrinunciabile per lo sviluppo delle attività imprenditoriali e del mercato in cui esse operano.
L’Associazione richiama tutte le imprese associate alla piena e scrupolosa osservanza delle norme dettate in materia di concorrenza.

Obblighi dell’Associazione
ART. 6.

L’Associazione e i suoi organismi - ivi compresi l’Assemblea, il Consiglio, il Comitato Esecutivo, le Commissioni, i Gruppi di lavoro e gli altri eventuali organismi istituiti a sensi di statuto - sono tenuti al pieno rispetto della vigente normativa antitrust e delle disposizioni del presente Codice.
Essi hanno l’obbligo, in particolare, di evitare qualunque discussione, scambio di opinioni o di informazioni che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nei mercati in cui operano le imprese associate.
Il suddetto obbligo include, tra l’altro, il divieto di trattare temi sensibili dal punto di vista del diritto della concorrenza in relazione alle prestazioni svolte dalle imprese associate nei confronti della clientela.

Obblighi del Presidente
ART. 7.

E’ stabilito che ciascuna riunione dell’Associazione, o degli organi associativi, sia preceduta dalla redazione di un Ordine del Giorno da trasmettere a tutti i partecipanti alla riunione.
Inoltre, al termine di ciascuna riunione, si procederà alla redazione del relativo verbale e alla trasmissione dello stesso a tutti i partecipanti alla riunione.
Il Presidente dell’Associazione o suo delegato - o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Commissioni o i loro delegati - nella redazione e nella trasmissione dell’Ordine del Giorno delle riunioni degli organi associativi, verifica che nessuno dei punti in discussione sia suscettibile di dar luogo a condotte o scambi di informazioni che violino la disciplina antitrust.

ART. 8.

Il Presidente - o, per quanto di loro competenza, i Presidenti delle Commissioni - si impegna, qualora durante le riunioni associative uno o più partecipanti rivelino informazioni riservate e/o sensibili concernenti le condotte commerciali di imprese associate o quelle di altre imprese concorrenti, a richiamare immediatamente i partecipanti in questione al rispetto delle disposizioni del presente Codice, e se del caso ad interrompere la riunione. I medesimi obblighi gravano nei confronti di chi, pur non ricoprendo la carica di Presidente, ne esercita di fatto le funzioni nell’ambito delle suddette riunioni associative.

Obblighi del Segretario
ART. 9.

Il Segretario, nello svolgimento quotidiano delle attività associative, monitora che le condotte dagli organismi associativi siano pienamente conformi agli obblighi posti dal presente Codice e, più in generale, alla normativa in materia di concorrenza.
Qualora ravvisi comportamenti che, a suo avviso, possano configurare una violazione dei suddetti obblighi, il Segretario riferirà tempestivamente al Presidente, affinché quest’ultimo possa adottare i necessari provvedimenti.

Obblighi degli Associati
ART. 10.

Le imprese associate, nello svolgimento delle attività associative e durante la loro eventuale permanenza nei locali dell’Associazione anche al di fuori delle suddette attività, hanno l’obbligo di astenersi da qualunque discussione, scambio di opinioni o di informazioni che possano integrare una violazione della normativa antitrust e/o delle prescrizioni del presente Codice.

Riunioni associative
ART. 11.

L’Associazione si astiene dal discutere con i propri associati, in qualsivoglia ambito e forma, di questioni relative alla politica commerciale di questi ultimi e dei loro concorrenti o di eventuali iniziative che possano in alcun modo alterare il regolare svolgersi della concorrenza.
A titolo esemplificativo, nel corso delle riunioni di tutti gli organismi associativi, l’Associazione si astiene dall’intraprendere discussioni o scambi di opinioni che, in relazione alle prestazioni svolte dalle aziende associate nei confronti della clientela, concernano:

  1. la fissazione di prezzi, anche indirettamente, con riferimento a costi, sconti o altre componenti del prezzo;
  2. la suddivisione di mercati e clienti;
  3. più in generale, qualsiasi pratica che possa falsare la concorrenza.
L’Associazione si astiene dal discutere, coordinare e/o raccomandare i corrispettivi per i servizi agenziali degli associati, e dal concludere accordi con terzi aventi ad oggetto tali corrispettivi.
Resta, evidentemente, fermo il diritto dell’Associazione di discutere, nel pieno rispetto della normativa antitrust, ogni argomento utile alla promozione degli interessi statutari, anche confrontandosi con le Autorità Pubbliche e formulando alle medesime i pareri che fossero richiesti.

Scambio di informazioni
ART. 12.

L’Associazione vigila affinché nello svolgimento delle attività associative non avvenga alcuno scambio di informazioni commercialmente sensibili tra imprese concorrenti.

Scambio di informazioni
ART. 13.

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento prescritte dal presente Codice ad opera di membri degli organismi associativi o di dipendenti dell’Associazione costituisce inadempimento degli obblighi sugli stessi rispettivamente gravanti e può essere perseguita nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

ART. 14.

Ogni comportamento contrario al presente Codice posto in essere da collaboratori, dipendenti o rappresentanti delle imprese associate, potrà comportare l’espulsione dall’Associazione dell’impresa resasi responsabile di tale condotta, con le modalità di cui all’art. 4 dello Statuto.

Modifiche normative
ART. 15.

L’Associazione adeguerà tempestivamente le modalità di svolgimento delle proprie attività ad ogni eventuale modifica della normativa antitrust, dell’Unione europea e nazionale, che dovesse intervenire nel corso del tempo.

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