Modifiche al regime della “Tonnage Tax”: tra adeguamento europeo e rilancio competitivo del settore

26/06/2025

Modifiche al regime della “Tonnage Tax”: tra adeguamento europeo e rilancio competitivo del settore

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Con il Decreto Legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, il legislatore ha introdotto una serie di rilevanti modifiche al regime fiscale della “tonnage tax” con l’obiettivo di allinearlo alle più recenti direttive europee in materia di aiuti di Stato e rafforzare la competitività del settore marittimo nazionale.

Il nuovo quadro normativo, che troverà applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, mira a garantire una maggiore coerenza tra fiscalità agevolata e reale attività di trasporto marittimo, favorendo al contempo l’adozione di prassi più sostenibili e il mantenimento dell’occupazione marittima qualificata in Italia.

Tra le principali novità introdotte, si segnala l’esclusione dal regime agevolato delle imprese in stato di liquidazione, scioglimento o comunque in difficoltà economica, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014. Viene inoltre ampliato l’elenco delle attività ammissibili, includendo – a determinate condizioni – il soccorso marittimo, la posa di impianti in alto mare e il rimorchio marittimo. In particolare, tali attività sono ricomprese nel regime a condizione che la nave impiegata svolga almeno per il 50% attività di trasporto marittimo su base annua.

Il decreto impone anche un limite alle entrate derivanti da attività accessorie, che non devono superare il 50% del totale generato da ciascuna nave. Inoltre, i trasporti terrestri immediatamente connessi al trasporto via mare possono essere inclusi nel calcolo dell’imponibile solo se venduti congiuntamente alla prestazione principale e con l’espressa esclusione del trasporto terrestre di container.
È stato altresì introdotto un credito d’imposta per le imprese che locano navi a scafo nudo (bareboat charter), pari all’imposta calcolata forfetariamente per i giorni di locazione. Per garantire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, le imprese sono tenute a predisporre una contabilità separata che distingua le attività agevolabili da quelle accessorie.

Le modifiche sono state approvate dalla Commissione Europea con decisione del 13 dicembre 2024, la quale ha ritenuto il regime della tonnage tax compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). La Commissione ha valutato il sistema come proporzionato e necessario per contrastare la concorrenza internazionale, promuovere la sostenibilità e preservare le competenze marittime nell’Unione, evitando fenomeni di delocalizzazione.

Gli operatori del settore hanno accolto favorevolmente le modifiche introdotte, ritenendo che possano contribuire a migliorare la competitività delle compagnie di navigazione italiane rispetto a quelle straniere. Alcuni esperti hanno anche evidenziato il ruolo positivo che tali misure potrebbero svolgere nell’incentivare investimenti in tecnologie e pratiche più sostenibili, con effetti benefici sul piano occupazionale e ambientale.
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