La BIMCO ha pubblicato la “Russian Oil Price Cap Clause” per i contratti di noleggio
30/06/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Fra le diverse misure adottate
dall’Unione Europea ed altri paesi cosiddetti “occidentali” in risposta al
conflitto armato russo-ucraino rientra il cosiddetto “Price Cap”, ossia il
prezzo massimo per l’acquisto di determinati prodotti petroliferi (“CN codes
270900 and 2710”) che provengono dalla Russia. Dal Dicembre 2022, dunque,
gli operatori e/o armatori che commerciano e/o trasportano tali prodotti sono
tenuti a raccogliere specifiche informazioni sul prezzo di acquisto nonché
richiedere ed ottenere certificati da cui si evinca il rispetto della predetta
misura sanzionatoria.
La BIMCO (“Baltic and International
Maritime Council”) ha recentemente pubblicato un’apposita clausola (“Price
Cap Clause”, di seguito anche solo la Clausola) il cui scopo è quello di
definire nel contesto di un charter-party le obbligazioni relative al trasporto
di prodotti petroliferi provenienti dalla Russia e quindi sottoposti a “Price
Cap” “Measures”.
Il contenuto della Clausola –
reperibile sul sito ufficiale della BIMCO – può essere riassunto come segue.
Il noleggiatore:
- ai sensi del par. “a.” garantisce
all’armatore l’utilizzo della nave in conformità con le cosiddette “Price
Cap Measures” come definite nella Clausola;
- ai sensi del par. “b.” fornisce,
prima della caricazione, il modulo di cui all’Annex I della Clausola
debitamente compilato a titolo di attestazione di conformità e di conferma
della compliance alle “Price Cap Measures”;
- ai sensi del par. “c.”, nel caso
in cui vengano richiesti ulteriori documenti e/o informazioni, è tenuto a
collaborare per fornire tali evidenze non oltre tre giorni dalla richiesta;
- ai sensi del par. “f.” è tenuto a
incorporare la Clausola in qualsiasi contratto di sub-noleggio della nave e/o
in qualsivoglia polizza di carico o altro documento che evidenzi un sottostante
contratto di trasporto.
Ai sensi del par. “d.” della
Clausola ciascuna delle parti, armatore o noleggiatore, è poi tenuta a
immediatamente per iscritto la controparte nel caso in cui vi siano fondate
ragioni di sospettare che la nave sia coinvolta in qualsiasi attività contraria
alle “Price Cap Measures”.
Il par. “e” prevede poi la facoltà
per l’armatore della nave di invocare la risoluzione del contratto nel caso in
cui il noleggiatore non abbia adempiuto a uno degli obblighi previsti dai
paragrafi “a.”, “b.”, “c.” e “d.” di cui sopra ed - altresì - nel caso in cui
vi siano fondati motivi per ritenere che la nave è coinvolta in qualsivoglia
attività contraria alle “Price Cap Measures”. In tutte queste ipotesi il
noleggiatore è inoltre tenuto a risarcire e tenere indenne l’armatore e/o chi
ne ha la gestione commerciale da ogni perdita, danno, multa, sanzione e da ogni
altra spesa ragionevolmente incorsa in conseguenza della condotta del
noleggiatore. Infine, in tali ipotesi il noleggiatore è tenuto a sue spese a coordinare
la scaricazione del prodotto in qualsiasi “safe port or place” che venga
indicato dalle autorità competenti oppure, in mancanza, nel “safe port or
place” più vicino, senza incorrere nella violazione di altre disposizioni
del contratto di noleggio e in ogni caso senza pregiudizio del diritto in capo
all’armatore di risolvere il predetto contratto ai sensi del par. “e.” della
Clausola
Come si può osservare si tratta di una
clausola che, così come formulata, tende a proteggere maggiormente la categoria
degli armatori-proprietari di navi piuttosto che quella dei noleggiatori,
essendo i primi attualmente esposti a rischi maggiori in connessione alle
limitazioni previste dalle “Price Cap Measures”.
In ogni modo la BIMCO “Price Cap
Clause” rappresenta un modello generale di disposizione contrattuale,
applicabile sia ai noleggi a tempo che a viaggio, e le parti possono decidere
di meglio adattare la clausola allo specifico contesto contrattuale e ai loro accordi
commerciali, andando ad apporre le modifiche che si rendano eventualmente
necessarie e/o opportune nel caso concreto.
Non vi è comunque dubbio che la
predetta clausola possa essere un utile strumento per tutti gli operatori del
settore attualmente impegnati nel commercio dei prodotti petroliferi russi il
cui prezzo di acquisto è stato regolamentato.
Il testo completo della clausola è
reperibile sul sito ufficiale della BIMCO.