La BIMCO ha pubblicato la “Russian Oil Price Cap Clause” per i contratti di noleggio

30/06/2023

La BIMCO ha pubblicato la “Russian Oil Price Cap Clause” per i contratti di noleggio

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Fra le diverse misure adottate dall’Unione Europea ed altri paesi cosiddetti “occidentali” in risposta al conflitto armato russo-ucraino rientra il cosiddetto “Price Cap”, ossia il prezzo massimo per l’acquisto di determinati prodotti petroliferi (“CN codes 270900 and 2710”) che provengono dalla Russia. Dal Dicembre 2022, dunque, gli operatori e/o armatori che commerciano e/o trasportano tali prodotti sono tenuti a raccogliere specifiche informazioni sul prezzo di acquisto nonché richiedere ed ottenere certificati da cui si evinca il rispetto della predetta misura sanzionatoria.
La BIMCO (“Baltic and International Maritime Council”) ha recentemente pubblicato un’apposita clausola (“Price Cap Clause”, di seguito anche solo la Clausola) il cui scopo è quello di definire nel contesto di un charter-party le obbligazioni relative al trasporto di prodotti petroliferi provenienti dalla Russia e quindi sottoposti a “Price Cap” “Measures”.
Il contenuto della Clausola – reperibile sul sito ufficiale della BIMCO – può essere riassunto come segue.
Il noleggiatore:

  • ai sensi del par. “a.” garantisce all’armatore l’utilizzo della nave in conformità con le cosiddette “Price Cap Measures” come definite nella Clausola;
  • ai sensi del par. “b.” fornisce, prima della caricazione, il modulo di cui all’Annex I della Clausola debitamente compilato a titolo di attestazione di conformità e di conferma della compliance alle “Price Cap Measures”;
  • ai sensi del par. “c.”, nel caso in cui vengano richiesti ulteriori documenti e/o informazioni, è tenuto a collaborare per fornire tali evidenze non oltre tre giorni dalla richiesta;
  • ai sensi del par. “f.” è tenuto a incorporare la Clausola in qualsiasi contratto di sub-noleggio della nave e/o in qualsivoglia polizza di carico o altro documento che evidenzi un sottostante contratto di trasporto.

Ai sensi del par. “d.” della Clausola ciascuna delle parti, armatore o noleggiatore, è poi tenuta a immediatamente per iscritto la controparte nel caso in cui vi siano fondate ragioni di sospettare che la nave sia coinvolta in qualsiasi attività contraria alle “Price Cap Measures”.

Il par. “e” prevede poi la facoltà per l’armatore della nave di invocare la risoluzione del contratto nel caso in cui il noleggiatore non abbia adempiuto a uno degli obblighi previsti dai paragrafi “a.”, “b.”, “c.” e “d.” di cui sopra ed - altresì - nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che la nave è coinvolta in qualsivoglia attività contraria alle “Price Cap Measures”. In tutte queste ipotesi il noleggiatore è inoltre tenuto a risarcire e tenere indenne l’armatore e/o chi ne ha la gestione commerciale da ogni perdita, danno, multa, sanzione e da ogni altra spesa ragionevolmente incorsa in conseguenza della condotta del noleggiatore. Infine, in tali ipotesi il noleggiatore è tenuto a sue spese a coordinare la scaricazione del prodotto in qualsiasi “safe port or place” che venga indicato dalle autorità competenti oppure, in mancanza, nel “safe port or place” più vicino, senza incorrere nella violazione di altre disposizioni del contratto di noleggio e in ogni caso senza pregiudizio del diritto in capo all’armatore di risolvere il predetto contratto ai sensi del par. “e.” della Clausola
Come si può osservare si tratta di una clausola che, così come formulata, tende a proteggere maggiormente la categoria degli armatori-proprietari di navi piuttosto che quella dei noleggiatori, essendo i primi attualmente esposti a rischi maggiori in connessione alle limitazioni previste dalle “Price Cap Measures”.
In ogni modo la BIMCO “Price Cap Clause” rappresenta un modello generale di disposizione contrattuale, applicabile sia ai noleggi a tempo che a viaggio, e le parti possono decidere di meglio adattare la clausola allo specifico contesto contrattuale e ai loro accordi commerciali, andando ad apporre le modifiche che si rendano eventualmente necessarie e/o opportune nel caso concreto.
Non vi è comunque dubbio che la predetta clausola possa essere un utile strumento per tutti gli operatori del settore attualmente impegnati nel commercio dei prodotti petroliferi russi il cui prezzo di acquisto è stato regolamentato.
Il testo completo della clausola è reperibile sul sito ufficiale della BIMCO.

 


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