Proposte di modifica di due Direttive Europee in tema di controlli a bordo
29/03/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Il 20 marzo 2024 la Commissione
per i Trasporti e il Turismo del Parlamento europeo (TRAN) ha approvato i testi
risultanti dagli accordi provvisori del 27 febbraio tra il Parlamento e il
Consiglio per la revisione di due Direttive: la n. 2009/21 CE relativa al
rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera e la n. 2009/16 CE relativa al
controllo da parte dello Stato di approdo.
Nella procedura legislativa
europea l’“accordo provvisorio” rappresenta una proposta legislativa
accettabile sia dal Consiglio che dal Parlamento raggiunta a seguito un
negoziato informale (detto “trilogo”) al quale partecipano i rappresentanti
delle due istituzioni assieme a quelli della Commissione.
Gli accordi provvisori raggiunti
sono tasselli fondamentali di un piano di riforma più ampio, avviato alla
Commissione europea il 1° giugno 2023 con la presentazione del “Maritime Safety Package”, consistente in
cinque proposte legislative volte a modernizzare la normativa unionale in
materia di sicurezza marittima e a ridurre l’inquinamento causato dalle navi.
Le direttive sulle quali andranno
a incidere le modifiche in corso di approvazione riguardano i controlli che a
diverso titolo devono essere eseguiti sulle navi per assicurare che il loro
esercizio soddisfi determinati standard ambientali, di sicurezza, di tutela
dell’equipaggio e, in generale, sia conforme alla normativa applicabile.
La Direttiva 2009/21 CE si
occupa, nello specifico, delle regole rivolte agli Stati membri nella loro
veste di Stati di bandiera delle navi. Infatti, quando concedono a una nave il
diritto di battere la loro bandiera, gli Stati devono accertare che gli
armatori ne assicurino l’ottemperanza alle norme e regolamentazioni
internazionali applicabili. Similmente, la Direttiva 2009/16 CE sul “port State control” regola le attività
ispettive che gli Stati membri, in qualità di Stati di approdo di una nave,
devono compiere per accertare che l’esercizio della nave in questione rispetti
tutte le condizioni necessarie.
La revisione della Direttiva
2009/21 CE relativa agli obblighi dello Stato di bandiera persegue diversi
obiettivi, tra i quali:
- allineare la disciplina alle sopravvenute norme internazionali, e in particolare all’“IMO Instruments Implementation Code (“III Code”);
- assicurare adeguate ispezioni delle navi e monitorare le operazioni di sorveglianza compiute delle organizzazioni riconosciute che agiscono per conto degli Stati;
- assicurare l’adozione di soluzioni digitali;
- favorire un approccio maggiormente armonizzato nella misurazione e nella rendicontazione delle flotte degli Stati di bandiera e nell’assolvimento di questi ultimi ai loro doveri.
Sulla scorta di queste
finalità, si segnalano le proposte di modifica agli artt. 4 e 6 e la previsione
dei “nuovi” articoli 4° e 6°.
L’articolo 4 estende il potere
di controllo che gli Stati operano nei confronti delle navi battenti loro
bandiera alle organizzazioni riconosciute che agiscano per conto degli stessi,
ove autorizzate dalle autorità competenti, mentre l’articolo 4° introduce un
criterio facoltativo che gli Stati possono adottare per selezionare le navi da
ispezionare. Il criterio in questione si basa sul calcolo del rischio ed opera mediante
gli indici che si trovano elencati nella norma; non essendo l’adozione di tale
criterio obbligatoria da parte degli Stati, essi dovranno in ogni caso garantire
che ciascuna nave sia ispezionata almeno una volta ogni cinque anni.
Per favorire ed implementare la
digitalizzazione del settore è stato modificato l’articolo 6, ora rubricato “Electronic information and exchange”,
che pone il dovere in capo agli Stati membri di rendere accessibili in formato
elettronico una serie di informazioni relative alle navi battenti la loro
bandiera (come i certificati statutari e le date delle ispezioni). Tali informazioni
dovranno essere consultabili, sia dagli ispettori operanti per lo Stato di
bandiera della nave, sia da quelli svolgenti attività di port State control, in un portale digitale che la Commissione europea è tenuta a sviluppare entro
sei anni dall’entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva. Ai sensi del
nuovo art. 6a “Ships information database”,
inoltre, la Commissione è tenuta a sviluppare, mantenere e gestire un database
contenente le suddette informazioni e a renderlo accessibile agli Stati membri
che potranno fruirne per – tra le altre cose – controllare o emettere
certificati elettronici.
Infine, in base all’accordo
provvisorio l’ambito di applicazione della Direttiva verrà modificato in senso
restrittivo: esso si estenderà infatti alle amministrazioni degli Stati Membri
di cui la nave batte bandiera e sia impegnata in “viaggi internazionali” e non,
come accade attualmente, alle amministrazioni degli Stati membri di cui la nave
batte bandiera tout court.
Sostanzialmente analogo il
percorso legislativo della riforma della Direttiva 2009/16 CE relativa al potere
di controllo da parte dello Stato di approdo, dove però è maggiormente
avvertita l’esigenza di un allineamento con gli strumenti internazionali
sopravvenuti. Nello specifico, la Direttiva è stata allineata all’ International Convention for the Control and
Management of Ships' Ballast Water and Sediments, al Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (“Paris MoU”) e alla Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks.
I principali interventi
apportati alla Direttiva sono volti a garantire più elevati standard di
sicurezza alle navi, agli equipaggi e all’ambiente, nonché a favorire la
digitalizzazione del settore e un approccio alle ispezioni maggiormente armonizzato.
Conseguentemente, intervenendo
sull’art. 3 della Direttiva, sono stati inclusi nel suo ambito di applicazione i
pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri, per i quali è stato introdotto
un regime di controllo volontario. In tema di tutela dell’ecosistema si è
intervenuti sulla determinazione del profilo di rischio delle navi (che incide
sulla frequenza e sull’entità dei controlli ai quali esse sono soggette), che
sarà maggiormente influenzato dall’inosservanza dei parametri ambientali ai
quali esse sono soggette. In merito, peraltro, è stato previsto l’inserimento di
una clausola nella Direttiva che consente alla Commissione europea di valutare
l’opportunità di inserire tra i parametri ambientali impiegati per determinare
il profilo di rischio della nave il “Carbon
intensity indicator” (CII), sostanzialmente un indicatore di efficienza
energetica, una volta che l’International
Maritime Organization (IMO) ne avrà ultimato revisione.
In ultimo, la digitalizzazione
del settore verrà accelerata ponendo a carico della Commissione l’onere di
sviluppare atti che stabiliscano le specifiche tecniche per strumenti di
validazione di certificati elettronici, mentre l’approccio maggiormente
armonizzato alle ispezioni sarà favorito dalla introduzione di corsi di
formazione del personale ispettivo deputato alle attività di port State control che saranno erogati
direttamente dall’EMSA (European Maritime
Safety Agency).
Entrambi gli accordi
provvisori, già approvati dalla Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento
(TRAN), devono adesso essere sottoposti ai rappresentanti degli Stati membri in
seno al Consiglio (Coreper) per la loro approvazione. Intervenuta questa, gli
atti dovranno essere formalmente adottati da entrambi i co-legislatori, venendo
poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la loro entrata
in vigore.