Marebonus: la Commissione europea approva gli aiuti di stato per il trasporto di merci combinato

29/06/2023

Marebonus: la Commissione europea approva gli aiuti di stato per il trasporto di merci combinato

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Il 30 maggio scorso, al termine della procedura di controllo di cui all’art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevista per gli aiuti di Stato, la Commissione Europea ha approvato lo stanziamento di 125 milioni di euro a favore dell’Italia per incoraggiare il trasporto merci combinato “Road- short-sea-shipping”.
Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di imprese o attività produttive. Ai sensi dell'articolo 107 TFUE gli aiuti concessi in modo selettivo dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o produzioni, sono incompatibili con il mercato interno. Il successivo articolo 108, attribuisce alla Commissione Europea il compito di esaminare gli aiuti di Stato concessi, siano essi pianificati o già operativi, proprio al fine di garantire che essi non ostacolino la concorrenza.
In questo contesto, Il 17 marzo scorso, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea un regime di aiuti volto ad ottenere incentivi finanziari agli autotrasportatori affinché utilizzassero il trasporto intermodale strada-corto-mare (c.d. “Marebonus”) invece di alternative esclusivamente stradali.

La base giuridica della misura della misura è costituita dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021), in combinato disposto con l'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2016), che consente la concessione di contributi a sostegno degli autotrasportatori che utilizzano il trasporto marittimo a corto raggio o, come definito dalla Commissione, “short-sea- shipping”  ("SSS"), per trasportare i propri veicoli da un porto italiano a un altro porto in Italia o all'interno dello Spazio economico europeo ("SEE").
La misura approvata dalla Commissione Europea mira, dunque, a promuovere il trasporto intermodale “road- SSS”, riducendo così l'impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico stradale e la congestione delle relative infrastrutture. Per perseguire questi obiettivi, la misura copre parzialmente i costi più elevati delle tratte di trasporto SSS rispetto alle alternative esclusivamente stradali. I servizi intermodali sovvenzionati sono servizi di trasporto roll-on/roll off, ossia servizi intermodali per il trasporto di merci su ruote (autocarri, rimorchi, semirimorchi ecc.), su navi e traghetti (Ro-Ro, Ro-Pax).
A livello operativo, il Governo italiano ha individuato una serie di rotte ammissibili in base alla disponibilità di servizi roll-on/roll-off, fatta salva la possibilità di individuarne di nuove stanti le evoluzioni del mercato. Per ogni rotta ammissibile sono stati calcolati i chilometri stradali evitati, considerando la distanza -attraverso i collegamenti stradali italiani- tra il porto di partenza e il porto di destinazione.
Nell’ambito del regime - che durerà fino al 31 dicembre 2027 - il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette per ogni veicolo trasportato attraverso l'SSS, ovvero sarà calcolato in centesimi di euro per veicolo-chilometro ("vkm"), fino ad un massimo di euro 0,30 vkm.
L'autorità concedente sarà il Ministero dei Trasporti italiano attraverso RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A. ("RAM"), una società le cui azioni sono interamente possedute dal Ministero dell'Economia italiano e che sarà responsabile dell'amministrazione concreta della misura e dei rapporti con i beneficiari.
I beneficiari della misura saranno gli autotrasportatori che trasportano i loro veicoli merci per via navigabile su rotte ammissibili da un porto italiano a un altro porto dello Spazio economico europeo. 
Gli stessi dovranno essere pienamente conformi alle norme nazionali e dell'Unione in materia di ambiente, concorrenza, lavoro e sicurezza applicabili alle loro attività.

Per ricevere il sostegno previsto dalla misura, gli autotrasportatori dovranno presentare annualmente una domanda attraverso un portale elettronico progettato e gestito da RAM per conto del Ministero dei Trasporti.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le imprese ammissibili dovranno presentare al Ministero dei Trasporti italiano una relazione sui veicoli trasportati nell'anno precedente. La stessa dovrà specificare: a) la rotta o le rotte SSS ammissibili interessate, b) il prezzo pagato per ogni spedizione, IVA esclusa, e c) il numero di spedizioni effettuate su ciascuna rotta.
Unitamente alla relazione, le imprese dovranno dichiarare l’eventuale presenza di qualsiasi altro sostegno comunitario, nazionale o regionale, che copra i costi sostenuti per i servizi di trasporto per i quali si richiede il sostegno nell'ambito della misura. Tale cumulo sarà ammissibile solo nel caso in cui il sostegno ricevuto non ammonti complessivamente a più del 30% dei costi totali effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario per ogni spedizione ammissibile al contributo nell'ambito della misura.

Nella decisione in esame, la Commissione europea afferma che la misura rafforza la posizione dei beneficiari rispetto ad altre imprese attive sul mercato del trasporto merci, essendo in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri. Secondo la Commissione, la stessa costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Quanto al profilo di legittimità dell’aiuto, la Commissione richiama l'articolo 93 del TFUE che stabilisce che "sono compatibili con i trattati gli aiuti che rispondono alle necessità del coordinamento dei trasporti [...]".
Il concetto di coordinamento dei trasporti utilizzato nel TFUE ha un significato che va oltre il semplice fatto di facilitare lo sviluppo di un'attività economica. Implica un intervento delle autorità pubbliche volto a guidare lo sviluppo del settore dei trasporti in linea con le priorità politiche dell'UE. A questo proposito, la Commissione ha osservato che le misure per favorire il coordinamento dei trasporti possono essere necessarie quando alcuni modi di trasporto producono esternalità negative che si ripercuotono sulla società nel suo complesso.
La Commissione ritiene pertanto che le misure a sostegno del trasporto intermodale road -SSS possano essere considerate rispondenti alle esigenze di coordinamento dei trasporti e compatibili con il mercato interno.
La proporzione del trasporto intermodale road -SSS, riducendo l'impatto ambientale nonché la congestione delle infrastrutture stradali, risulta infine compatibile con la strategia per la mobilità sostenibile e intelligente.

 


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