Marebonus: la Commissione europea approva gli aiuti di stato per il trasporto di merci combinato
29/06/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Il 30 maggio scorso, al termine
della procedura di controllo di cui all’art. 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) prevista per gli aiuti di Stato, la Commissione
Europea ha approvato lo stanziamento di 125 milioni di euro a favore
dell’Italia per incoraggiare il trasporto merci combinato “Road-
short-sea-shipping”.
Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse
pubbliche a favore di imprese o attività produttive. Ai sensi dell'articolo 107
TFUE gli aiuti concessi in modo selettivo dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune
imprese o produzioni, sono incompatibili con il mercato interno. Il successivo articolo
108, attribuisce alla Commissione Europea il compito di esaminare gli aiuti di
Stato concessi, siano essi pianificati o già operativi, proprio al fine di
garantire che essi non ostacolino la concorrenza.
In questo contesto, Il 17 marzo scorso, le autorità italiane hanno
notificato alla Commissione europea un regime di aiuti volto ad ottenere incentivi
finanziari agli autotrasportatori affinché utilizzassero il trasporto
intermodale strada-corto-mare (c.d. “Marebonus”) invece di alternative esclusivamente
stradali.
La base giuridica della misura della
misura è costituita dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021), in combinato disposto con
l'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
bilancio per l'anno 2016), che consente la concessione di contributi a sostegno
degli autotrasportatori che utilizzano il trasporto marittimo a corto raggio o,
come definito dalla Commissione, “short-sea- shipping” ("SSS"), per trasportare i propri
veicoli da un porto italiano a un altro porto in Italia o all'interno dello
Spazio economico europeo ("SEE").
La misura approvata dalla
Commissione Europea mira, dunque, a promuovere il trasporto intermodale “road- SSS”,
riducendo così l'impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico stradale
e la congestione delle relative infrastrutture. Per perseguire questi
obiettivi, la misura copre parzialmente i costi più elevati delle tratte di
trasporto SSS rispetto alle alternative esclusivamente stradali. I servizi
intermodali sovvenzionati sono servizi di trasporto roll-on/roll off, ossia
servizi intermodali per il trasporto di merci su ruote (autocarri, rimorchi,
semirimorchi ecc.), su navi e traghetti (Ro-Ro, Ro-Pax).
A livello operativo, il Governo
italiano ha individuato una serie di rotte ammissibili in base alla
disponibilità di servizi roll-on/roll-off, fatta salva la possibilità di
individuarne di nuove stanti le evoluzioni del mercato. Per ogni rotta
ammissibile sono stati calcolati i chilometri stradali evitati, considerando la
distanza -attraverso i collegamenti stradali italiani- tra il porto di partenza
e il porto di destinazione.
Nell’ambito
del regime - che durerà fino al 31 dicembre 2027 - il sostegno assumerà la
forma di sovvenzioni dirette per ogni veicolo trasportato attraverso
l'SSS, ovvero sarà calcolato in centesimi di euro per veicolo-chilometro
("vkm"), fino ad un massimo di euro 0,30 vkm.
L'autorità concedente sarà il Ministero
dei Trasporti italiano attraverso RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti
S.p.A. ("RAM"), una società le cui azioni sono interamente possedute
dal Ministero dell'Economia italiano e che sarà responsabile
dell'amministrazione concreta della misura e dei rapporti con i beneficiari.
I beneficiari della misura
saranno gli autotrasportatori che
trasportano i loro veicoli merci per via navigabile su rotte ammissibili da un
porto italiano a un altro porto dello Spazio economico europeo.
Gli stessi dovranno essere pienamente
conformi alle norme nazionali e dell'Unione in materia di ambiente,
concorrenza, lavoro e sicurezza applicabili alle loro attività.
Per ricevere il sostegno previsto
dalla misura, gli autotrasportatori dovranno presentare annualmente una domanda
attraverso un portale elettronico progettato e gestito da RAM per conto del
Ministero dei Trasporti.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le imprese ammissibili
dovranno presentare al Ministero dei Trasporti italiano una relazione sui
veicoli trasportati nell'anno precedente. La stessa dovrà specificare: a) la
rotta o le rotte SSS ammissibili interessate, b) il prezzo pagato per ogni
spedizione, IVA esclusa, e c) il numero di spedizioni effettuate su ciascuna
rotta.
Unitamente alla relazione, le imprese dovranno dichiarare l’eventuale
presenza di qualsiasi altro sostegno comunitario, nazionale o regionale, che
copra i costi sostenuti per i servizi di trasporto per i quali si richiede il
sostegno nell'ambito della misura. Tale cumulo sarà ammissibile solo nel caso
in cui il sostegno ricevuto non ammonti complessivamente a più del 30% dei
costi totali effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario per ogni
spedizione ammissibile al contributo nell'ambito della misura.
Nella decisione in esame, la
Commissione europea afferma che la misura rafforza la posizione dei beneficiari
rispetto ad altre imprese attive sul mercato del trasporto merci, essendo in
grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.
Secondo la Commissione, la stessa costituisce pertanto un aiuto di Stato ai
sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Quanto al profilo di legittimità
dell’aiuto, la Commissione richiama l'articolo 93 del TFUE che stabilisce che
"sono compatibili con i trattati gli aiuti che rispondono alle
necessità del coordinamento dei trasporti [...]".
Il concetto di coordinamento dei
trasporti utilizzato nel TFUE ha un significato che va oltre il semplice fatto
di facilitare lo sviluppo di un'attività economica. Implica un intervento delle
autorità pubbliche volto a guidare lo sviluppo del settore dei trasporti in
linea con le priorità politiche dell'UE. A questo proposito, la Commissione ha osservato
che le misure per favorire il coordinamento dei trasporti possono essere
necessarie quando alcuni modi di trasporto producono esternalità negative che
si ripercuotono sulla società nel suo complesso.
La Commissione ritiene pertanto
che le misure a sostegno del trasporto intermodale road -SSS possano essere
considerate rispondenti alle esigenze di coordinamento dei trasporti e
compatibili con il mercato interno.
La proporzione del trasporto
intermodale road -SSS, riducendo l'impatto ambientale nonché la congestione
delle infrastrutture stradali, risulta infine compatibile con la strategia per
la mobilità sostenibile e intelligente.