Carburanti e oli agevolati per la navigazione marittima
01/11/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
La Circolare n.
26/2025 dell’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in relazione all’impiego
agevolato dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti da parte di imbarcazioni
in navigazione nelle acque unionali e interne, ai sensi del D.M. 5 ottobre
2023, n. 171.
Tale regime
agevolativo è riservato ai soggetti in possesso di specifiche autorizzazioni o
licenze. Più specificamente, l’Agenzia delle Dogane chiarisce che l’iscrizione
delle imbarcazioni nei registri navali abilita l’unità ad esercitare l’attività
di trasporto promiscuo di passeggeri e merci.
Tuttavia tale
iscrizione non implica necessariamente che il natante autorizzato svolga un
servizio regolare di trasporto quale condizione necessaria ai fini
dell’agevolazione né esclude che l’imbarcazione possa essere utilizzata anche
per attività diverse da quest’ultima.
Il semplice possesso
della licenza è, perciò, una condizione necessaria ma non sufficiente per
ottenere, automaticamente, il beneficio fiscale dell’esenzione dall’accisa.
I soggetti che
intendono utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione, anche per un periodo
limitato, allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi di
trasporto a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri, pur
muniti di particolari autorizzazioni o licenze, dovranno quindi richiedere il
rilascio del codice identificativo previsto dall’articolo 6-bis del D.M.
n. 225/2015.
Alla luce di tali
considerazioni, è possibile evidenziare che il riconoscimento dell’agevolazione
fiscale in favore dei soggetti che intendono utilizzare in via esclusiva
un’imbarcazione per una prestazione di servizi a titolo oneroso dipende dall’uso
finale dell’imbarcazione, che deve essere – quindi – direttamente strumentale
all’erogazione di una prestazione di servizi per cui si riceve un
corrispettivo.
In ogni caso,
l’Agenzia delle Dogane conclude evidenziando che sono esclusi dagli obblighi
procedurali previsti dall’art. 6-bis cit. i servizi di battellaggio,
rientranti tra i servizi tecnico-nautici di interesse generale, ancillari alle
operazioni portuali, istituiti nei porti a garanzia della sicurezza della
navigazione e dell’approdo.