Carburanti e oli agevolati per la navigazione marittima

01/11/2025

Carburanti e oli agevolati per la navigazione marittima

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

La Circolare n. 26/2025 dell’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in relazione all’impiego agevolato dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti da parte di imbarcazioni in navigazione nelle acque unionali e interne, ai sensi del D.M. 5 ottobre 2023, n. 171.

Tale regime agevolativo è riservato ai soggetti in possesso di specifiche autorizzazioni o licenze. Più specificamente, l’Agenzia delle Dogane chiarisce che l’iscrizione delle imbarcazioni nei registri navali abilita l’unità ad esercitare l’attività di trasporto promiscuo di passeggeri e merci.

Tuttavia tale iscrizione non implica necessariamente che il natante autorizzato svolga un servizio regolare di trasporto quale condizione necessaria ai fini dell’agevolazione né esclude che l’imbarcazione possa essere utilizzata anche per attività diverse da quest’ultima.

Il semplice possesso della licenza è, perciò, una condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere, automaticamente, il beneficio fiscale dell’esenzione dall’accisa.

I soggetti che intendono utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione, anche per un periodo limitato, allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi di trasporto a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri, pur muniti di particolari autorizzazioni o licenze, dovranno quindi richiedere il rilascio del codice identificativo previsto dall’articolo 6-bis del D.M. n. 225/2015.

Alla luce di tali considerazioni, è possibile evidenziare che il riconoscimento dell’agevolazione fiscale in favore dei soggetti che intendono utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione per una prestazione di servizi a titolo oneroso dipende dall’uso finale dell’imbarcazione, che deve essere – quindi – direttamente strumentale all’erogazione di una prestazione di servizi per cui si riceve un corrispettivo.

In ogni caso, l’Agenzia delle Dogane conclude evidenziando che sono esclusi dagli obblighi procedurali previsti dall’art. 6-bis cit. i servizi di battellaggio, rientranti tra i servizi tecnico-nautici di interesse generale, ancillari alle operazioni portuali, istituiti nei porti a garanzia della sicurezza della navigazione e dell’approdo.


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