DDL Semplificazioni: proposte di modifica al Codice della Navigazione

24/11/2025

DDL Semplificazioni: proposte di modifica al Codice della Navigazione

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Ad inizio Ottobre 2025 è stato approvato in Senato il Disegno di Legge “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, cosiddetto “DDL Semplificazioni”, che è quindi passato all’esame della Camera dei Deputati.

Tra le varie proposte di razionalizzazione contenute nel DDL, al Capo III sono previste importanti misure di semplificazione per il settore del trasporto marittimo, tramite proposte di modifica degli artt. 172-bis, 328 e 331 e di abrogazione dell’art. 329 del Codice della Navigazione.

Nello specifico, l’art. 5 del DDL (“Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco”) prevede la modifica dell’art. 172-bis del Codice della Navigazione finalizzata a semplificare le procedure di imbarco/sbarco/trasbordo dei marittimi che sono sotto la competenza di autorità marittime nazionali diverse. La misura di semplificazione consiste nel permettere all’autorità marittima del porto di partenza, o del porto in cui si svolge il servizio, di provvedere al rilascio di una autorizzazione unica che possa essere valida in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nelle competenze di altre autorità marittime. In tal modo, l’avvicendamento di personale da parte del medesimo armatore che opera servizi regolari negli stessi porti nazionali non deve soggiacere al rilascio di plurime autorizzazioni, eliminando inutili duplicazioni e riducendo significativamente le tempistiche necessarie allo svolgimento delle pratiche burocratiche per l’impiego dei marittimi.

L’art. 6 del DDL (“Forma del contratto”) prevede la modifica dell’art. 328 e l’abrogazione dell’art. 329 del Codice della Navigazione al fine di consentire al comandante della nave di provvedere direttamente all’arruolamento dei membri dell’equipaggio, con obbligo di conservazione del contratto tra i libri di bordo. Tale riforma renderebbe strutturale la normativa emanata nel Marzo 2020 durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la quale aveva introdotto, in deroga all’art. 328 del Codice della Navigazione ed in via meramente transitoria, la possibilità per il comandante di arruolare direttamente i membri dell’equipaggio. Con l’art. 6 del DDL, tale prassi diverrebbe definitiva.
L’intervento previsto si inserisce nel contesto di generale ammodernamento della disciplina di settore, in base alla quale, oggi, il marittimo è costretto a recarsi presso il competente Ufficio della Capitaneria di Porto per assolvere agli adempimenti burocratici richiesti per la sua assunzione. Viceversa, l’arruolamento diretto del marittimo da parte del comandante della nave garantirebbe maggiore facilità ad assumere, riducendo sensibilmente i tempi necessari per l’imbarco di personale marittimo a beneficio della competitività dei servizi resi dall’impresa di navigazione.

L’art. 7 del DDL (“Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore”) prevede la modifica dell’art. 331 del Codice della Navigazione al fine di semplificare la procedura di accettazione dell’incarico da parte del Comandante della nave, introducendo la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità elettronica/digitale (attualmente, la formalità viene espletata con una dichiarazione del Comandante resa di persona presso gli uffici marittimi o consolari, a seconda del caso). La misura è finalizzata ad abbattere i tempi di arruolamento inserendosi nel progressivo processo di ammodernamento e digitalizzazione che interessa il comparto, in un’ottica di continua riduzione delle tempistiche di evasione delle procedure. La disposizione reca, inoltre una modifica dell’art. 438 del DPR 15.2.1952 n. 328, ossia il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, eliminando, conseguentemente, le modalità “telegrafiche” previste attualmente dal Regolamento stesso.

L’art. 8 del DDL (“Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali”), infine, si concentra sul riordino e la semplificazione della disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili nazionali, oggetto di regolamentazione tramite il regio decreto 29.9.1895, n. 636 relativo all’“Approvazione del Regolamento sulla sanità marittima”. In particolare, vengono normate le figure professionali sanitarie interessate, anche in considerazione del tempo trascorso dall’emanazione del regio decreto del 1895 e dell’eterogeneità delle fonti che hanno nel tempo disciplinato la materia. L’intervento mira ad adeguare la disciplina al mutato contesto di riferimento e a conseguire una razionalizzazione della materia, realizzando, tra l’altro, anche la riorganizzazione e lo snellimento delle procedure di selezione delle suindicate figure professionali. Il comma 1 demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con altre autorità preposte, la definizione dei requisiti professionali dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione di tali figure professionali. Per quanto riguarda la normativa inerente i locali adibiti all’assistenza sanitaria, il comma 2 demanda a un regolamento del Ministro dei trasporti e della Navigazione, da adottarsi di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, la disciplina delle caratteristiche strutturali e tecniche dei locali a ciò dedicati a bordo delle navi mercantili nazionali. Il comma 3, infine, per semplificare, armonizzare ed uniformare la normativa esistente in materia, prevede l’abrogazione delle disposizioni relative ai medici di bordo contenute nel Regio decreto 29.9.1895, n. 636 ritenute ormai obsolete.

Confitarma, l'associazione di categoria che raggruppa i principali gruppi armatoriali e società di navigazione italiani, ha espresso piena soddisfazione per l’approvazione del DDL Semplificazioni da parte del Senato, auspicandone l’approvazione anche alla Camera, vista l’urgenza di semplificare procedure che incidono concretamente sull’operatività delle imprese e sulla competitività dell’armamento nazionale. Pareri favorevoli sulla possibilità di rendere strutturale la norma transitoria che consente al comandante della nave di procedere all’arruolamento dei marittimi erano giunti nei mesi scorsi anche da Assarmatori, l’associazione di categoria che rappresenta gli armatori italiani, dell’Unione Europea e dei paesi terzi che operano in Italia servizi marittimi regolari di linea.


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