DDL Semplificazioni: proposte di modifica al Codice della Navigazione
24/11/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Ad inizio Ottobre
2025 è stato approvato in Senato il Disegno di Legge “Disposizioni per la
semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche
e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, cosiddetto “DDL Semplificazioni”,
che è quindi passato all’esame della Camera dei Deputati.
Tra le varie proposte
di razionalizzazione contenute nel DDL, al Capo III sono previste importanti
misure di semplificazione per il settore del trasporto marittimo, tramite
proposte di modifica degli artt. 172-bis, 328 e 331 e di abrogazione dell’art.
329 del Codice della Navigazione.
Nello specifico, l’art.
5 del DDL (“Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco”) prevede la
modifica dell’art. 172-bis del Codice della Navigazione finalizzata a
semplificare le procedure di imbarco/sbarco/trasbordo dei marittimi che sono
sotto la competenza di autorità marittime nazionali diverse. La misura di
semplificazione consiste nel permettere all’autorità marittima del porto di
partenza, o del porto in cui si svolge il servizio, di provvedere al rilascio
di una autorizzazione unica che possa essere valida in tutti i porti
interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nelle competenze di altre
autorità marittime. In tal modo, l’avvicendamento di personale da parte del
medesimo armatore che opera servizi regolari negli stessi porti nazionali non
deve soggiacere al rilascio di plurime autorizzazioni, eliminando inutili duplicazioni
e riducendo significativamente le tempistiche necessarie allo svolgimento delle
pratiche burocratiche per l’impiego dei marittimi.
L’art. 6 del DDL (“Forma
del contratto”) prevede la modifica dell’art. 328 e l’abrogazione dell’art.
329 del Codice della Navigazione al fine di consentire al comandante della nave
di provvedere direttamente all’arruolamento dei membri dell’equipaggio, con
obbligo di conservazione del contratto tra i libri di bordo. Tale riforma renderebbe
strutturale la normativa emanata nel Marzo 2020 durante l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, la quale aveva introdotto, in deroga all’art. 328 del Codice della
Navigazione ed in via meramente transitoria, la possibilità per il comandante di arruolare
direttamente i membri dell’equipaggio. Con l’art. 6 del DDL, tale prassi
diverrebbe definitiva.
L’intervento previsto
si inserisce nel contesto di generale ammodernamento della disciplina di
settore, in base alla quale, oggi, il marittimo è costretto a recarsi presso il
competente Ufficio della Capitaneria di Porto per assolvere agli adempimenti
burocratici richiesti per la sua assunzione. Viceversa, l’arruolamento diretto
del marittimo da parte del comandante della nave garantirebbe maggiore facilità
ad assumere, riducendo sensibilmente i tempi necessari per l’imbarco di
personale marittimo a beneficio della competitività dei servizi resi dall’impresa
di navigazione.
L’art. 7 del DDL (“Arruolamento
del comandante in luogo ove non si trova l’armatore”) prevede la modifica
dell’art. 331 del Codice della Navigazione al fine di semplificare la procedura
di accettazione dell’incarico da parte del Comandante della nave, introducendo
la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità
elettronica/digitale (attualmente, la formalità viene espletata con una
dichiarazione del Comandante resa di persona presso gli uffici marittimi o
consolari, a seconda del caso). La misura è finalizzata ad abbattere i tempi di
arruolamento inserendosi nel progressivo processo di ammodernamento e
digitalizzazione che interessa il comparto, in un’ottica di continua riduzione
delle tempistiche di evasione delle procedure. La disposizione reca, inoltre
una modifica dell’art. 438 del DPR 15.2.1952 n. 328, ossia il Regolamento per
l’esecuzione del Codice della Navigazione, eliminando, conseguentemente, le
modalità “telegrafiche” previste attualmente dal Regolamento stesso.
L’art. 8 del DDL (“Riordino
della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali”),
infine, si concentra sul riordino e la semplificazione della disciplina del
servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili nazionali, oggetto di
regolamentazione tramite il regio decreto 29.9.1895, n. 636 relativo all’“Approvazione
del Regolamento sulla sanità marittima”. In particolare, vengono normate le
figure professionali sanitarie interessate, anche in considerazione del tempo
trascorso dall’emanazione del regio decreto del 1895 e dell’eterogeneità delle
fonti che hanno nel tempo disciplinato la materia. L’intervento mira ad
adeguare la disciplina al mutato contesto di riferimento e a conseguire una
razionalizzazione della materia, realizzando, tra l’altro, anche la
riorganizzazione e lo snellimento delle procedure di selezione delle suindicate
figure professionali. Il comma 1 demanda a un decreto del Ministro della
salute, da adottarsi di concerto con altre autorità preposte, la definizione
dei requisiti professionali dei medici e degli infermieri che possono prestare
assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione, le condizioni di
imbarco, i compiti e i percorsi di formazione di tali figure professionali. Per
quanto riguarda la normativa inerente i locali adibiti all’assistenza
sanitaria, il comma 2 demanda a un regolamento del Ministro dei trasporti e
della Navigazione, da adottarsi di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, la disciplina delle caratteristiche
strutturali e tecniche dei locali a ciò dedicati a bordo delle navi mercantili
nazionali. Il comma 3, infine, per semplificare, armonizzare ed uniformare la
normativa esistente in materia, prevede l’abrogazione delle disposizioni
relative ai medici di bordo contenute nel Regio decreto 29.9.1895, n. 636
ritenute ormai obsolete.
Confitarma, l'associazione
di categoria che raggruppa i principali gruppi armatoriali e società di
navigazione italiani, ha espresso piena soddisfazione per l’approvazione del
DDL Semplificazioni da parte del Senato, auspicandone l’approvazione anche alla
Camera, vista l’urgenza di semplificare procedure che incidono concretamente
sull’operatività delle imprese e sulla competitività dell’armamento nazionale.
Pareri favorevoli sulla possibilità di rendere strutturale la norma transitoria
che consente al comandante della nave di procedere all’arruolamento dei marittimi
erano giunti nei mesi scorsi anche da Assarmatori, l’associazione di categoria
che rappresenta gli armatori italiani,
dell’Unione Europea e dei paesi terzi che operano in Italia servizi marittimi
regolari di linea.