Gestione dei mezzi di trasporto confiscati per contrabbando: le istruzioni delle Dogane
25/05/2023
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In
caso di contrabbando, i mezzi di trasporto utilizzati, come navi, imbarcazioni
e natanti, sono sottoposti a confisca. Con la circolare 11 maggio 2023, n. 12, l’Agenzia
delle dogane ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla gestione dei mezzi
confiscati per contrabbando, precisando gli adempimenti che gli Uffici sono
tenuti a svolgere nell’ambito della procedura di affidamento temporaneo o
assegnazione definitiva dei mezzi oggetto di sequestro e confisca.
Com’è
noto, il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae o tenta di
sottrarre merci estere al sistema di controllo istituito per l’accertamento e la
riscossione dei diritti doganali.
La
normativa di riferimento in materia è quella sancita dall’articolo 301, comma
1, del Testo unico della legge doganale (Tuld, d.p.r. 43/1973), ai sensi del
quale è sempre ordinata la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato
di contrabbando o che ne costituiscono l’oggetto, il prodotto o il profitto.
I mezzi
di trasporto, compresi le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili
sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando,
sono affidati dall'Autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero
possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici
non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela
ambientale (art. 301 bis Tuld).
Con
la circolare in esame, l’Agenzia delle dogane ha specificato che l’Ufficio deve
svolgere alcune valutazioni che saranno sottoposte all’Autorità Giudiziaria. In
particolare, l’Ufficio è tenuto a registrare il verbale di sequestro,
verificando che sussistano i presupposti per la custodia, ossia che il soggetto
richiedente appartenga a quelli indicati nell’articolo 301-bis Tuld.
L’Ufficio, inoltre, deve controllare che il soggetto richiedente abbia
specificato la destinazione nella richiesta di affidamento e se tale
destinazione rientri tra quelle previste. Infine, per le autovetture, il mezzo
di trasporto di cui si richiede l'affidamento deve corrispondere alle
caratteristiche tecniche previste dal d.l. 98/2011 e non essere considerata
un’auto di servizio.
Il
Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), prevede che, nel caso in cui il
mezzo di trasporto sia in posizione doganale non unionale, l’affidamento
temporaneo è comunque subordinato all’effettuazione delle formalità doganali di
importazione, nonché al pagamento dei relativi dazi doganali da parte del
soggetto cui è affidato il mezzo di trasporto. Tali adempimenti dovranno essere
ben evidenziati nel parere che l’Ufficio deve inviare all’Autorità Giudiziaria
competente.
In
caso di confisca definitiva, invece, il trasgressore può richiedere di
riscattare il bene pagandone solo il valore proprio e la sanzione
amministrativa, vincolandolo contestualmente al regime di transito esterno, al
fine di trasferire il bene riscattato al di fuori del territorio doganale
unionale.