Una delicata sinergia tra armatore e noleggiatore nell’approntamento delle stive della nave

02/05/2023

Una delicata sinergia tra armatore e noleggiatore nell’approntamento delle stive della nave

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

L’approntamento delle stive rappresenta una delle operazioni più critiche rispetto all’operatività commerciale di una nave destinata al trasporto di merce alla rinfusa. Se le stive non risultano convenientemente preparate alla ricezione della merce, possono sorgere contenziosi di varia natura, come quelli scaturenti da danni al carico per contaminazioni, oppure, più in generale, controversie inerenti l’imputabilità del ritardo nelle operazioni commerciali in ragione dell’esigenza di procedere alla preparazione delle stive da parte dell’armatore e/o alla relativa verifica da parte del noleggiatore.
Si pone in tale ultimo filone contenzioso la fattispecie definita con la decisione emessa lo scorso 24 febbraio dalla Commercial Court - King’s Bench Division in relazione ad un contratto di time charter redatto su formulario BIMCO NYPE 1993 [Pan Ocean Co Ltd v. Daelim Corporation (DL Lilac) [2023] EWHC 391 (Comm)].
La controversia era sorta in relazione a un contratto di noleggio a tempo nel quale l’armatore si obbligava ad offrire al noleggiatore la nave con stive adeguatamente pulite e pronte per l’ispezione e nel quale veniva altresì pattuito che, ove le stive non avessero superato la verifica, la nave poteva essere “messa off-hire” fino al superamento della stessa, con relativi oneri a carico dell’armatore. Infatti, in forza della clausola 69 del contratto di noleggio veniva pattuito che “Vessel’s holds on delivery or on arrival first loading port to be clean swept / washed down by fresh water and dried so as to receive Charterer intention cargoes in all respects free of salt, rust scale and previous cargo residue to the satisfaction of the independent surveyor. If vessel fails to pass any holds inspection the vessel to be placed off-hire until the vessel passes the same inspection and any expense / time incurred thereby for Owners’ account”.
Nulla – invece - era stabilito in contratto con riferimento alle tempistiche di ispezione delle stive successivamente al relativo “approntamento” da parte dell’armatore.
Nel caso di specie, nel corso di una prima ispezione le stive non furono trovate idonee alla caricazione della merce da trasportare per via della presenza di ruggine, scaglie di vernice e precedenti residui di carico. Dopo circa 48 ore dallo svolgimento della prima ispezione, il comandante della nave informò i noleggiatori che le stive erano state frattanto pulite ed erano pronte per una nuova ispezione, che venne però effettuata solo tredici giorni dopo.
I noleggiatori considerarono la nave off-hire per il periodo compreso tra la prima ispezione e la seconda ispezione, mentre gli armatori affermarono che il ritardo era stato determinato prevalentemente dalla mancata cooperazione del noleggiatore nel concordare una nuova ispezione.
La controversia venne deferita ad arbitrato e gli arbitri ritennero che vi fosse nel contratto di noleggio un “implied term” dal quale si poteva ricavare un obbligo di cooperazione del noleggiatore nello svolgimento della nuova ispezione e conclusero che lasciare la nave all’ancora in attesa di verifica per un periodo di circa dodici giorni non fosse ragionevole. La decisione arbitrale venne impugnata dal noleggiatore di fronte alla Commercial Court, che confermò l’esistenza, nel time charter party, di un “implied term” dal quale si poteva ricavare un obbligo di cooperazione del noleggiatore di attivarsi per disporre sollecitamente una nuova ispezione della nave, quando la prima non avesse dato esito soddisfacente (e la nave fosse stata conseguentemente posta off-hire).
Sono due i temi che la recente decisione della Commercial Court offre l’occasione di trattare brevemente in questa sede. Il primo riguarda l’obbligazione dell’armatore di preparare adeguatamente le stive per la ricezione del carico e il secondo attiene al dovere di collaborazione del noleggiatore nello svolgimento delle operazioni di verifica delle stesse.
In generale, l’adeguato apprestamento delle stive costituisce un’obbligazione primaria in capo all’armatore e rappresenta una delle condizioni necessarie a determinare la c.d. prontezza (readiness) della nave a ricevere il carico, recepita a livello negoziale nei formulari usualmente utilizzati dagli operatori internazionali. Con particolare riferimento al contratto di noleggio, si richiama il formulario NYPE sopraccitato, il quale nella versione del 1993 prevede che “The Vessel on her delivery shall be ready to receive cargo with clean-swept holds…”(cfr. clausola 2). Nella successiva versione del 2015 del NYPE, la clausola in commento è stata elaborata come segue: “The Vessel’s holds shall be clean and in all respects ready to receive the intended cargo, or if no intended cargo, any permissible cargo”, con l’ulteriore puntualizzazione che le stive dovranno essere adeguatamente preparate alternativamente (i) alla consegna della nave (opzione prevalente in caso di mancata scelta) oppure (ii) all’arrivo nel primo porto di caricazione, se diverso dal luogo di consegna della nave, con la previsione che, ove le stive non superino l’ispezione, la nave sarà posta off-hire dal momento del rifiuto fino al superamento della successiva verifica.
L’obbligo di preparazione delle stive, di regola facente capo all’armatore, può essere poi diversamente modulato dalle parti. Ad esempio, nei contratti di noleggio a tempo sono spesso inserite clausole in forza delle quali l’armatore, pur rimanendo responsabile della manutenzione delle stive, è tenuto a garantire al noleggiatore che le stesse siano adeguatamente pulite solo per il primo carico da trasportare, trasferendo poi sul noleggiatore la responsabilità della pulizia delle stive per i carichi successivi in corso di noleggio. In tali casi potrebbero sorgere questioni legate all’inquadramento della specifica inidoneità riscontrata, ovvero se la stessa sia riferibile alla “manutenzione” delle stive, di cui risponderà quindi l’armatore, o alla “pulizia” delle stesse, di cui risponderà, invece, il noleggiatore.
Accanto all’obbligo dell’armatore di preparare adeguatamente le stive, esiste altresì il dovere, evidenziato dalla decisione sopraccitata, di pronta collaborazione da parte del noleggiatore nello svolgimento delle operazioni di verifica delle stive successivamente al relativo “approntamento” da parte dell’armatore. Detto dovere è stato qualificato dagli arbitri e dalla Commercial Court come “implied term” del contratto di noleggio, ovvero una pattuizione contrattuale che, pur non essendo espressamente prevista nel regolamento sottoscritto, è ritenuta necessaria per integrare il contratto alla luce della volontà delle parti. Al riguardo la Commercial Court ha rilevato che “… What the implied term required was for reasonable diligence to be exercised to have the vessel reinspected without undue delay” (cfr. par. 53) e ha rinviato la causa agli arbitri per decidere entro quando, nel caso di specie, l’ispezione doveva essere organizzata dal noleggiatore, ovvero, più in particolare, “…by when the reinspection should have been undertaken had there been compliance with the implied obligation to exercise reasonable diligence to have the vessel reinspected without undue delay. It would follow that the vessel was back on hire at that point, not when the Master requested a reinspection once the holds had been cleaned” (v. par. 55).
Sono evidenti le implicazioni pratiche delle questioni qui brevemente affrontate: se le stive non risultano adeguatamente preparate dall’armatore per ricevere il carico, la nave non potrà essere considerata “pronta” e, pertanto, non potrà decorrere il termine di stallia concesso al noleggiatore per la caricazione della nave. Il noleggiatore, inoltre, potrebbe mettere la nave off-hire fino al superamento dell’ispezione, ma anche risolvere il contratto nel caso in cui la nave non sia nello stato richiesto entro la cancelling date. Il mancato superamento della verifica delle stive potrebbe poi riflettersi a cascata su altri soggetti estranei al charter party, come nel caso, ad esempio, di subnoleggi o trasporti interessanti la nave in questione.
Una volta che l’armatore abbia adempiuto alla propria obbligazione di approntamento delle stive per la ricezione del carico e abbia offerto la nave al noleggiatore per la verifica delle stesse, quest’ultimo sarà tenuto a collaborare prontamente nell’organizzazione delle operazioni di ispezione richieste. In mancanza di pronta collaborazione in tal senso da parte del noleggiatore, quest’ultimo potrebbe vedersi precluso, tenuto conto delle circostanze del caso, il proprio diritto a porre la nave off-hire per i giorni successivi alla richiesta di ispezione da parte del comandante fino allo svolgimento della stessa.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it