Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla “guerra delle banane” del porto di Civitavecchia

29/03/2023

Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla “guerra delle banane” del porto di Civitavecchia

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con la pronuncia n. 3079/2023, pubblicata in data 24 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 848/2020 resa dal TAR Lazio.
La vicenda trae origine dal ricorso alla giustizia amministrativa presentato da Roma Terminal Container S.p.a., terminalista nel porto di Civitavecchia in base a concessione rilasciatale ex art. 18 Legge n. 84/1994, la quale lamentava che l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale avesse, in elusione alla vigente normativa portuale, consentito ad un operatore economico, inizialmente titolare di una semplice concessione demaniale rilasciata ex art. 36 Cod. Nav. e successivamente autorizzato al compimento delle operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 Legge n. 84/1994, di trasformarsi, a tutti gli effetti, in un terminalista, senza essere tuttavia in possesso della necessaria concessione.
Secondo l’appellante, per effetto di tale provvedimento, l’operatore economico destinatario del medesimo sarebbe strutturalmente passato dall’operare sul mercato delle merci varie a quello dei container, circostanza che avrebbe determinato una “modifica sostanziale” della concessione, rilevante ai sensi dell’art. 18 D.P.R. n. 328/1952.
Il Collegio ha, invece, confermato l’interpretazione sostenuta dal TAR Lazio laddove non erano stati ravvisati i presupposti (giuridici e fattuali) di una variazione - recte, “alterazione” - sostanziale dell’oggetto della concessione originariamente assentita, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, Reg. Cod. Nav., a mente del quale “Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione”.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, altresì, condividibile il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, per cui lo scopo dell’autorizzazione e l’estensione dell’area in concessione sarebbero rimasti inalterati, non potendosi affermare un radicale mutamento dell’attività concessa, così come ipotizzato da RTC e tenuto conto del fatto che l’operatore economico già risultava titolare di un’area destinata allo stoccaggio di containers, non essendo stata posta in essere (con gli atti impugnati) una estensione della tipologia merceologica dei prodotti movimentabili in tale area, i quali conservavano la propria natura ortofrutticola.
Il Collegio ha precisato, inoltre, che i containers non integrino una categoria merceologica o funzionale, ma siano semplicemente dei contenitori multiuso, adatti per essere utilizzati nelle diverse tipologie di trasporto merci: rilevano, dunque, quale mera modalità operativa per la movimentazione sia verticale sia orizzontale della merce, ma non quale settore merceologico a sé stante.
In ragione di quanto precede non emergono evidenti criticità – neppure sotto il profilo della pianificazione portuale – a che un’impresa autorizzata ai sensi dell’art. 16 Legge n. 84/1994 possa svolgere operazioni portuali relative anche a prodotti ortofrutticoli trasportati in containers refrigerati, su banchine ad uso pubblico: il piano regolatore portuale, in effetti, disciplina le destinazioni d’uso delle aree portuali, non anche le modalità di trasporto delle merci via nave, di talché, una volta garantito il rispetto delle norme e dei protocolli operativi relativi alla sicurezza delle attività portuali, non sussistono evidenti ragioni per impedire l’occasionale imbarco/sbarco di merci containerizzate in una sottozona relativa a “movimentazioni e stoccaggio di merci convenzionali”.
La mancata integrazione del presupposto della modifica strutturale dell’oggetto della concessione per effetto del provvedimento impugnato determina, pertanto, la non configurabilità, nel caso di specie, dei vizi di legittimità dedotti dall’appellante.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it