Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla “guerra delle banane” del porto di Civitavecchia
29/03/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Con la pronuncia n. 3079/2023, pubblicata in data 24
marzo 2023, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello
proposto avverso la sentenza n. 848/2020 resa dal TAR Lazio.
La vicenda trae origine dal
ricorso alla giustizia amministrativa presentato da Roma Terminal
Container S.p.a., terminalista nel porto di Civitavecchia in base a
concessione rilasciatale ex art. 18 Legge n. 84/1994, la quale lamentava che
l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale avesse, in
elusione alla vigente normativa portuale, consentito ad un operatore economico,
inizialmente titolare di una semplice concessione demaniale rilasciata ex art.
36 Cod. Nav. e successivamente autorizzato al compimento delle operazioni
portuali ai sensi dell’art. 16 Legge n. 84/1994, di trasformarsi, a tutti gli
effetti, in un terminalista, senza essere tuttavia in possesso della necessaria
concessione.
Secondo l’appellante, per effetto di tale provvedimento, l’operatore
economico destinatario del medesimo sarebbe strutturalmente passato
dall’operare sul mercato delle merci varie a quello dei container,
circostanza che avrebbe determinato una “modifica sostanziale” della
concessione, rilevante ai sensi dell’art. 18 D.P.R. n. 328/1952.
Il Collegio ha, invece, confermato l’interpretazione sostenuta
dal TAR Lazio laddove non erano stati ravvisati i presupposti (giuridici e
fattuali) di una variazione - recte, “alterazione” - sostanziale
dell’oggetto della concessione originariamente assentita, rilevante ai sensi e
per gli effetti dell’art. 24, comma 2, Reg. Cod. Nav., a mente del quale “Qualsiasi
variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità
di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita
mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria.
Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso
della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale,
la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento,
previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione”.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, altresì, condividibile
il ragionamento svolto nella sentenza impugnata, per cui lo scopo
dell’autorizzazione e l’estensione dell’area in concessione sarebbero rimasti
inalterati, non potendosi affermare un radicale mutamento dell’attività
concessa, così come ipotizzato da RTC e tenuto conto del fatto che l’operatore
economico già risultava titolare di un’area destinata allo stoccaggio di
containers, non essendo stata posta in essere (con gli atti impugnati) una
estensione della tipologia merceologica dei prodotti movimentabili in tale area,
i quali conservavano la propria natura ortofrutticola.
Il Collegio ha precisato, inoltre, che i containers non
integrino una categoria merceologica o funzionale, ma siano semplicemente dei
contenitori multiuso, adatti per essere utilizzati nelle diverse tipologie di trasporto
merci: rilevano, dunque, quale mera modalità operativa per la movimentazione
sia verticale sia orizzontale della merce, ma non quale settore merceologico a
sé stante.
In
ragione di quanto precede non emergono evidenti criticità – neppure sotto il
profilo della pianificazione portuale – a che un’impresa autorizzata ai sensi
dell’art. 16 Legge n. 84/1994 possa svolgere operazioni portuali relative anche
a prodotti ortofrutticoli trasportati in containers refrigerati,
su banchine ad uso pubblico: il piano regolatore portuale, in effetti,
disciplina le destinazioni d’uso delle aree portuali, non anche le modalità di
trasporto delle merci via nave, di talché, una volta garantito il rispetto
delle norme e dei protocolli operativi relativi alla sicurezza delle attività
portuali, non sussistono evidenti ragioni per impedire l’occasionale
imbarco/sbarco di merci containerizzate in una sottozona relativa a “movimentazioni
e stoccaggio di merci convenzionali”.
La mancata integrazione del presupposto della modifica
strutturale dell’oggetto della concessione per effetto del provvedimento impugnato
determina, pertanto, la non configurabilità, nel caso di specie, dei vizi di
legittimità dedotti dall’appellante.