Confisca illegittima in caso di definizione agevolata delle sanzioni

20/03/2023

Confisca illegittima in caso di definizione agevolata delle sanzioni

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Illegittima la confisca dell’imbarcazione se il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle sanzioni. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, la quale ha stabilito che la confisca rappresenta una sanzione accessoria, e non può pertanto essere applicata a seguito del pagamento, anche se in misura ridotta, della sanzione principale (Corte Giust. trib. Friuli Venezia Giulia, 27 febbraio 2023, n. 41). In caso contrario, risulterebbero violati i principi di proporzionalità e del ne bis in idem.

Il caso esaminato dalla Corte friulana aveva a oggetto un accertamento dell’Agenzia delle dogane, che aveva contestato la violazione del regime di ammissione temporanea in relazione a un’imbarcazione battente bandiera svizzera iscritta nei registri marittimi di Basilea (?). L’Ufficio ha contestato il mancato pagamento dei diritti di confine, ipotizzando il reato di contrabbando. Nonostante il contribuente avesse versato l’Iva all’importazione dovuta, aderendo alla definizione agevolata delle sanzioni amministrative irrogate (ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 472/1997), la Dogana aveva disposto la confisca del bene. L’Agenzia delle dogane ha ritenuto che la definizione della sanzione principale non impediva l’applicazione della confisca, trattandosi di un provvedimento escluso dall’elenco delle sanzioni accessorie non irrogabili a seguito di definizione agevolata (art. 21, d.lgs. 472/1997). Com’è noto, la disciplina del contrabbando non qualifica la confisca come una “sanzione accessoria”, ma si limita a prevedere che “nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca” (art. 301 Tuld).

La pronuncia in esame fornisce un importante chiarimento riguardo a una materia caratterizzata da un’eccessiva stratificazione normativa e dalla conflittualità di alcune norme nazionali, anche risalenti, rispetto ai principi europei. La Corte ha stabilito che applicare la confisca, a seguito della definizione agevolata delle sanzioni, determinerebbe una violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem, alla luce dei quali la sanzione deve essere commisurata alla gravità dell’infrazione e al conseguimento degli obiettivi del legislatore, nonché alle circostanze specifiche del caso concreto e al disvalore della condotta (Corte di Giustizia 20 marzo 2018, C-524/15, Corte EDU 1° novembre 2016, A e B contro Norvegia).

Secondo la Corte friulana, i provvedimenti di confisca conservano la propria legittimità soltanto fino al versamento del tributo e della sanzione amministrativa principale: a seguito della definizione agevolata della sanzione, l’Amministrazione finanziaria deve, invece, provvedere al rilascio del bene. Una volta versati gli importi dovuti, il mantenimento della confisca risulta, infatti, privo di scopo. Occorre precisare, inoltre, che, essendo una sanzione fissa rapportata al valore del bene oggetto di sequestro, la confisca risulta anche sproporzionata rispetto agli interessi dell’Amministrazione finanziaria, poiché non è possibile adeguarla alle circostanze del caso concreto.


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