La nuova CII Operations Clause for Time Charter Parties della BIMCO

30/11/2022

La nuova CII Operations Clause for Time Charter Parties della BIMCO

Rubrica a cura dello Studio Siccardi Bregante & C. Shipping and Commercial Law

In vista dell’obbligo di iniziare - dal 1° Gennaio 2023 - la raccolta dei dati necessari per il calcolo del Carbon Intensity Indicator (CII) in base ai quali verrà attribuito un CII rating a ciascuna nave, il Documentary Committee della BIMCO (Baltic and International Maritime Council) ha pubblicato sul suo sito il testo della nuova CII Operations Clause for Time Charter Parties1.
Il Carbon Intensity Indicator rappresenta un indice operativo, previsto ai sensi degli emendamenti apportati all’Annex VI della Convenzione MARPOL e adottato nel Giugno 2021, che permette di misurare l’efficienza di una nave con stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate in termini di grammi di anidride carbonica emessa in rapporto alla propria capacità di carico e le miglia nautiche percorse in un anno.
Il modello di clausola in commento fa seguito alla pubblicazione di altre due disposizioni standard applicabili ai contratti di noleggio a tempo di navi, ossia la EEXI (Energy Efficiency Existing Ships Index) Transition Clause del Dicembre 2021 e la Emissions Trading System Allowances (ETSA) Clause for Time Charter Parties del Maggio 2022. La BIMCO provvederà prossimamente a redigere altri modelli di clausole ad hoc applicabili anche ai contratti di noleggio a viaggio di nave in relazione a questi tre ambiti (EEXI, ETSA, CII).
Per quanto concerne i contratti noleggio a tempo, la nuova “CII Operations Clause” richiede cooperazione tra proprietario-armatore e noleggiatore, al fine comune di controllare, e quindi ridurre, le emissioni di carbonio rilasciate da ciascuna nave in attività.
Compilando appositamente la tabella di cui alla lettera d.) della clausola le parti del contratto di noleggio, infatti, definiscono insieme il “valore CII” da raggiungere e/o mantenere ogni anno ed indicano il corrispondente CII rating che si prevede di ottenere.
È poi onere del noleggiatore operare la nave in maniera conforme non solo alla normativa MARPOL applicabile in tema di CII ma proprio a quel “valore CII” annuale concordato. A tal fine il noleggiatore ha la facoltà di dare per iscritto indicazioni al comandante della nave di modificare la velocità, il numero di giri del motore, i livelli di consumo o la rotta da seguire, sempre a condizione che tale richiesta sia conforme a quanto concordato nella clausola CII del contratto di noleggio, non comporti l’utilizzo del motore e degli altri equipaggiamenti di bordo al di fuori delle indicazioni contenute nei manuali dei produttori ed, infine, a condizione che non comprometta la sicurezza della nave, dell’equipaggio e del carico e/o la protezione dell’ambiente marino.
La lettera g.) della clausola disciplina il caso in cui dalle informazioni condivise tra le parti emerga che il “valore CII” della nave in un determinato momento si stia allontanando dal valore CII concordato. Si tratta di un meccanismo dettagliato che, in breve, prevede che il noleggiatore fornisca al proprietario il piano dettagliato delle operazioni commerciali della nave per almeno il successivo viaggio; una volta reso noto tale piano, le parti sono quindi tenute a cooperare in buona fede per definire insieme le modalità di impiego della nave che permettano di rispettare il “valore CII” congiuntamente indicato nella clausola; fino a quando le parti non raggiungono tale accordo l’armatore-proprietario, attraverso il comandante, ha la facoltà di “ragionevolmente” non eseguire le indicazioni ricevute dal noleggiatore senza che ciò possa essere ritenuto un inadempimento contrattuale.
Dall’altro lato, la principale obbligazione in capo al proprietario-armatore consiste nell’esercitare la dovuta diligenza per garantire che la nave, l’apparato motore ed i vari equipaggiamenti che influiscono sul rendimento energetico di questa vengano mantenuti conformi a quanto previsto dal contratto di noleggio e alle normative MARPOL relative a Carbon Intensity e Ship Energy Efficiency Management Plan. L’armatore-proprietario è inoltre tenuto a far procedere la nave per la rotta più efficiente in termini di consumo di combustibile salvo diversa indicazione del noleggiatore e sempre che il comandante non lo ritenga pericoloso, a calcolare quotidianamente tale consumo e quindi a condividere con il charterer le relative informazioni in modo che entrambe le parti contrattuali possano attentamente monitorare le performances della nave.
Se, da un lato, la nuova clausola standard della BIMCO si caratterizza per prevedere specifiche obbligazioni in capo a ciascuna delle due parti di un contratto di noleggio, dall’altro lato, è chiaramente ispirata alla collaborazione fra esse al fine comune di ridurre le emissioni, scopo che è alla base della nuova normativa MARPOL che entrerà effettivamente in vigore a partire dal nuovo anno.


[1] Il testo integrale della clausola è reperibile al seguente link à https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/cii-operations-clause-2022


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