EMANATO 8° PACCHETTO DI SANZIONI EUROPEE ALLA FEDERAZIONE RUSSA

28/10/2022

EMANATO 8° PACCHETTO DI SANZIONI EUROPEE ALLA FEDERAZIONE RUSSA

Rubrica a cura dello Studio Siccardi Bregante & C. Shipping and Commercial Law

EMANATO L’OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI EUROPEE A CARICO DELLA FEDERAZIONE RUSSA: PRICE CAP SUL PREZZO DEL PETROLIO E RESTRIZIONI AL REGISTRO NAVALE.

Con il Regolamento (UE) 2022/1904 adottato dal Consiglio il 6.10.2022, che ha integrato il precedente regolamento (UE) 833/2014, l’Unione Europea ha introdotto un ulteriore pacchetto di sanzioni – anche di carattere economico – a carico della Federazione Russa (l’ottavo dall’inizio del conflitto in Ucraina), in risposta alle ulteriori oppressioni a danno dell’Ucraina, l’illegittima occupazione di territori e i fittizi e illegali “referendum” per l’annessione di alcune regioni alla Federazione Russa.

Il Regolamento, entrato in vigore il 07.10.2022, impone importanti limitazioni riguardanti il settore marittimo, tra cui si segnalano in primo luogo le modifiche introdotte all’art. 3 sexies bis del Regolamento 833/2014 (come emendato a seguito dell’inizio del conflitto): dopo il paragrafo 1 – che vieta l’ingresso nei porti e nelle chiuse dell’Unione a tutte le navi battenti bandiera russa – viene inserito un paragrafo 1 bis, che estende il divieto a tutte le navi (di bandiera anche non russa, quindi) certificate dal “Registro del trasporto navale russo” (di seguito “il Registro del TNR”).
Infatti, sono state introdotte specifiche restrizioni a carico di quest’ultimo ente: in primo luogo, allo stesso viene eccezionalmente revocato ogni riconoscimento, in espressa deroga alle procedure di cui all’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 391/2009 (sugli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi) e all’art. 21, paragrafo 3, della Direttiva (UE) 2016/1629 (riguardante, più nello specifico, le società di classificazione). Conseguentemente alla revoca del riconoscimento, al Registro del TNR è stata quindi revocata altresì qualsiasi autorizzazione eventualmente concessa dagli Stati membri ai sensi del succitato Regolamento 391/2009.
In secondo luogo, è stato previsto il suo inserimento nell’Allegato XIX del Regolamento 833/2014: si tratta degli enti “sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % […]” cui è imposto il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni commerciali (cosiddetto “transaction ban”). Il Registro del TNR è effettivamente posseduto al 100% dallo Stato russo.

Le predette limitazioni costituiscono però solo parte delle sanzioni adottate per il settore del trasporto marittimo: altra novità di rilievo è infatti costituita da una limitazione, per le compagnie di navigazione dell’Unione, alla possibilità di trasportare petrolio o prodotti petroliferi russi (come individuati all’Allegato XXV del Regolamento) verso Paesi terzi rispetto all’Unione: infatti, tale trasporto potrà essere effettuato solo qualora il prezzo degli stessi risulti essere inferiore a quello che sarà fissato in sede di Consiglio e conseguentemente indicato dall’Allegato XXVIII del regolamento 2022/1904.

Alle stesse condizioni, sarà possibile per le società aventi sede nell’Unione fornire i propri servizi (che comprendono, ai sensi dell’art. 3 quindecies del Regolamento 833/2014 “assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria”) ad armatori e navi battenti la bandiera di Paesi extra-UE che trasportino tali merci.
Precedentemente all’adozione del Regolamento 2022/1904, il divieto di fornire i servizi di cui sopra (ma non anche la possibilità, per le compagnie di navigazione, di trasportare direttamente petrolio e prodotti derivati di origine russa) era assoluto e non subiva deroghe; la modifica introdotta sembra quindi smorzare tale divieto, attraverso l’introduzione di una deroga che permetterà agli operatori europei di fornire i citati servizi, a condizione che il prezzo del prodotto trasportato sia inferiore a quello indicato dall’Allegato XXVIII del Regolamento.

La norma, pur rendendo apparentemente più agevole l’esportazione di petrolio e prodotti derivati originari della Russia, ha in concreto lo scopo di garantire una maggiore effettività all’imposizione di un tetto al prezzo del petrolio russo (c.d. “price cap”), la cui attuazione era già stata concordata in sede di G7. Come chiarito dal considerando n. 20 della Decisione 2022/1909, ciò avrebbe come fine ultimo quello di “[…] attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei Paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia […]”.
Come esplicitamente chiarito dalle FAQ della Commissione europea, il nuovo Regolamento non andrà a impattare in alcun modo sull’embargo al petrolio russo all’interno dell’Unione, già previsto a livello UE con il sesto pacchetto di sanzioni: le società europee avranno infatti soltanto la possibilità di fornire assistenza o esportare direttamente tali prodotti verso Paesi terzi e non anche importarlo negli Stati membri (cosa che per l’appunto rimane vietata).

Merita sottolineare che l’entratain vigore di queste nuove sanzioni sarà “scaglionata”: per quanto riguarda il divieto di fornire assistenza e/o servizi alle navi dirette verso Paesi terzi, questo partirà rispettivamente da dicembre 2022 (per il petrolio) e febbraio 2023 (per i prodotti petroliferi). Diversamente, il divieto per le navi dell’Unione di trasportare direttamente tali prodotti si applicherà a decorrere dalla data di introduzione del price cap.

L’importo del tetto sul prezzo del petrolio, allo stato non ancora stabilito, dovrebbe essere deciso sul breve periodo in sede di Consiglio; tale ammontare potrà comunque essere modificato in seguito sempre dal Consiglio con un’apposita decisione, emendando l’Allegato XI della decisione 2022/1909 e conseguentemente l’Allegato XXVIII del Regolamento.


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