Regime IVA canoni leasing imbarcazioni da diporto ancora da consegnare

28/09/2022

Regime IVA canoni leasing imbarcazioni da diporto ancora da consegnare

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 394 del 2022, ha chiarito il corretto regime IVA applicabile alle rate di un contratto di leasing che devono essere corrisposte anticipatamente rispetto alla consegna ed utilizzo di un’imbarcazione da diporto[1].

In particolare, una Società voleva acquistare un’imbarcazione da diporto che era in costruzione presso un cantiere navale italiano. A tal fine, aveva sottoscritto un contratto di leasing nautico per esclusivo uso privato; quindi, al di fuori del perimetro di qualsivoglia attività di natura commerciale.

Tuttavia, nel caso oggetto di disamina, l'ultimazione dei lavori di costruzione e consegna dell’imbarcazione era prevista per il mese di aprile 2023 ma già alla sottoscrizione del contratto (nel 2022) la Società avrebbe dovuto corrispondere un maxi canone iniziale (“canone di pre-locazione” o “anticipo”) pari al 40 per cento dell’importo finanziato.

In ogni caso, l’imbarcazione da diporto non sarebbe utilizzata prima del mese di aprile del 2023.

Ciò posto, l’Istante interrogava l’Amministrazione finanziaria al fine di comprendere quale sarebbe il corretto regime IVA applicabile a tale pagamento anticipato.

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito – anzitutto – che ai canoni di leasing corrisposti in una fase antecedente alla materiale consegna ed utilizzo della imbarcazione è applicabile lo stesso trattamento IVA riservato ai canoni pagati successivamente alla sua consegna.

A tal fine, l’Ufficio evidenzia che, a gennaio 2023, la Società dovrà presentare la dichiarazione IVA “a consuntivo”, che dovrebbe riportare l’effettiva percentuale di utilizzo dell’imbarcazione nelle acque unionali ed extra unionali, quale parametro necessario ai fini della determinazione del trattamento IVA applicabile alle prestazioni di leasing nautico[2].

In tale data, però, l’Istante non sarà senz’altro in grado di definire la percentuale di effettivo utilizzo dell’imbarcazione in acque unionali o extra unionali (e quindi il corretto regime IVA), in quanto quest’ultima sarà ancora in costruzione.

Alla luce di tale fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che la verifica “a consuntivo” dovrà essere “rinviata al termine dell'anno successivo a quello di effettivo utilizzo del predetto mezzo, inteso come anno di messa in servizio per la navigazione”.

L’Ufficio, quindi, ha riconosciuto che la Società istante potrà “presentare la <dichiarazione consuntiva> entro il mese di gennaio 2024, atteso che, essendo l'imbarcazione di fatto utilizzabile solo a partire dalla primavera del 2023, tale termine costituisce di fatto la prima data utile che consente all'Istante di definire <a consuntivo> l'effettiva percentuale di navigazione nelle acque della UE”.

Spirato tale termine, quindi, potrà essere determinata la percentuale effettiva di prestazioni di leasing nautico svoltesi nelle acque unionali e extra unionali. Conseguentemente, potrà essere calcolata la percentuale effettiva dei canoni di leasing nautico, già pagati – come l’anticipo de quo – e da pagare, che saranno soggetti ad IVA.


[1] Sul tema, si rinvia a quanto già ampiamente analizzato nelle precedenti comunicazioni dello Studio, consultabili e richiamate al seguente link:  https://www.assagenti.it/it/news/23555/Raccomandatari_marittimi_s%C3%AC_alla_dichiarazione_ai_fini_di_non_imponibilit%C3%A0_IVA_per_servizi_nautici

[2] Si rinvia, ancora, alla nota sopra n. 1.


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