SHIPSALE 22: il nuovo formulario BIMCO per le operazioni di compravendita di nave

31/05/2022

SHIPSALE 22: il nuovo formulario BIMCO per le operazioni di compravendita di nave

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Il 21 aprile 2022, il Consiglio Marittimo Baltico e Internazionale (BIMCO) ha pubblicato il suo memorandum of agreement "SHIPSALE 22", un nuovo modello di contratto per le operazioni di acquisto e vendita di navi.

Il nuovo modello adotta la struttura portante del noto predecessore, NORWEGIAN SALEFORM 2012 (NSF 2012) ma apporta alcune significative modifiche che lo rendono un documento più snello, sia nella fase di negoziazione che in quella di conclusione dell’affare.

A differenza del NSF 2012 - e analogamente ad altri contratti standard della BIMCO - la parte I dello SHIPSALE 22 si presenta con il formato standard a riquadri con indicazione del dettaglio della transazione mentre le disposizioni sostanziali del contratto vengono riportate nella parte II del contratto.

Lo SHIPSALE 22 contiene alcune modifiche che rappresentano una risposta alle esigenze contrattuali e di snellimento maturate dalla prassi commerciale di settore.

Di seguito, una breve disamina delle novità più significative.

Una prima importante novità – che rappresenta peraltro un chiarimento atteso da tempo - riguarda l’inserimento di una previsione specifica relativa al passaggio del titolo di proprietà della nave. La clausola 2(d) – Part II precisa che il trasferimento della proprietà della nave si ha dal momento della consegna, con ciò esplicitando anche il momento in cui si perfeziona in capo al compratore il passaggio dei rischi connessi alla proprietà della nave.

Altra integrazione di rilievo dello SHIPSALE 22 è la previsione della clausola soggetti (clausola  3 parte II) che consente oggi alle parti di subordinare l’efficacia del contratto all’approvazione di determinati soggetti indicati dalle parti entro un dato termine (clausola 3 – parte II). Ove tale condizione non dovesse essere soddisfatta, il contratto sarà automaticamente nullo e/o invalido. L'aggiunta di una "clausola soggetti” rappresenta il tentativo di risolvere e anticipare alla fase di formazione del consenso la soluzione di alcune complessità che altrimenti dovrebbero essere risolte in sede di negoziazione ed esecuzione del contratto.

Altra interessante novità riguarda l'elenco dei documenti di vendita che risultano ora indicati in uno degli allegati al contratto anziché riportati in elenco al centro del contratto (come avviene nel NSF 2012); tale previsione è stata già letta con favore in quanto consentirà di apporre agevolmente modifiche senza la necessità di ricorrere ad addenda separati. Rispetto al NSF 2012, gli acquirenti con lo SHIPSALE 22 devono inoltre chiedere ai venditori di fornire tutti i documenti di vendita necessari per la registrazione della nave "entro e non oltre... due (2) giorni dopo il ricevimento da parte degli acquirenti del primo avviso di consegna da parte dei venditori” (clausola 11 - avviso di consegna – Parte II). A ben vedere, la nuova formulazione del Bimbco SHIPSALE 22 consente di superare le ambiguità del formulario NSF 2012 nel quale gli acquirenti potevano richiedere l’invio di tale documentazione "il più presto possibile dopo la data del presente Contratto" con conseguente incertezza sui tempi di definizione e conclusione dell’operazione di vendita a vantaggio della parte acquirente.

Nel nuovo SHIPSALE 22 è stato altresì inserito un quadro specifico con indicazione dei garanti. Anche tale previsione rappresenta un adeguamento dello SHIPSALE 22 alle esigenze della prassi. Non è infatti raro che, in un’operazione di compravendita, l'adempimento di una o di entrambe le parti (in particolare dal lato acquirente) venga garantito da un altro soggetto. Lo SHIPSALE 22 nella parte I oggi include un campo apposito per la firma e la dichiarazione di ciascun garante che dovrà garantire l'adempimento degli obblighi del venditore o dell'acquirente (a seconda dei casi) in conformità ai termini dell’accordo.

Sempre in un’ottica di semplificazione nelle operazioni di compravendita di nave, lo SHIPSALE 22 promuove l'uso della firma elettronica sia per il contratto di vendita che per tutti gli altri documenti (clausola 27). Ci si domanda, al riguardo, se i registri navali sapranno adattarsi all’uso della firma elettronica nelle transazioni a distanza e se, in particolare, accetteranno i contratti di vendita firmati digitalmente ai fini della registrazione. Nel dubbio, al fine di non incorrere in possibili impedimenti all’atto dell’iscrizione della nave nel competente registro navale sarà comunque opportuno informarsi preliminarmente su quali siano i requisiti di forma richiesti dallo Stato di bandiera della nave per la registrazione della nave.

Altra importante novità riguarda le disposizioni in materia di deposito (clausola 5 – Parte II) che riflettono il fatto che è ormai prassi di mercato affidare il deposito a una terza parte e che la terza parte richiede la conclusione di un contratto di deposito (“Deposit Holding Agreement”). In precedenza, la formulazione del NSF 2012, lasciava un po' di ambiguità circa il momento in cui il deposito doveva essere trasferito e se il contratto di deposito dovesse essere firmato. Ora è previsto un periodo di tolleranza di due giorni per il trasferimento del deposito salvo il caso in cui il trasferimento non risulti possibile a causa in un "Disruptive Banking” quale, ad esempio, la verifica da parte della banca del titolare del deposito; eventualità peraltro sempre più frequente alla luce dell'accresciuta consapevolezza in materia di riciclaggio di denaro degli ultimi anni.

Quanto al regime delle ispezioni, si osserva che, mentre il NSF 2012 consente alle parti di scegliere tra due alternative ovvero (i) una vendita con ispezione della nave e dei documenti di classifica prima della conclusione dell'accordo ovvero (ii) una vendita soggetta al diritto dell'acquirente di condurre una pre-ispezione di consegna, oggi lo SHIPSALE 22 prevede una terza opzione vale a dire una vendita con rinuncia da parte dell'acquirente al diritto di ispezione. È opportuno notare che, a differenza di SALEFORM 2012, che contiene una posizione in default, lo SHIPSALE 22 non prevede quale delle tre alternative si applichi nel caso in cui le parti non effettuano una selezione. Pertanto, è importante che le parti si assicurino che la casella pertinente sia compilata.

Quanto alla garanzia dei venditori in merito all'impiego e alla sicurezza della nave, si osserva come la stessa sia stata ampliata alla clausola 10 lettera d) parte I. I venditori dovranno pertanto esaminare attentamente tale clausola per assicurarsi che la garanzia venga rispettata.

In linea con la prassi di mercato, la BIMCO ha infine inserito nello SHIPSALE 22 una clausola specifica sulle sanzioni e una clausola anticorruzione, la cui violazione dà diritto alla parte non inadempiente di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione. Al contrario, la clausola di riservatezza che è stata inserita in una formulazione standard nel corpo del contratto non dà diritto alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte di una delle parti.

Da quanto sopra, il nuovo Bimco SHIPSALE 22 sembra risolvere alcune delle carenze del NSF 2012, comprese quelle che venivano tipicamente modificate dalle parti. E’ tuttavia da considerare che, nell’ultimo decennio, i proprietari e gli operatori di settore si sono abituati a utilizzare il NSF 2012 e molti di loro ne hanno una propria versione, collaudata e adeguata alle rispettive esigenze. E’ dunque possibile che, col tempo, gli operatori passeranno all’utilizzo dello SHIPSALE 22 ma, nel breve periodo, è invece probabile che il NSF rimanga la formulazione di MOA più comunemente utilizzata.


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