SHIPSALE 22: il nuovo formulario BIMCO per le operazioni di compravendita di nave
31/05/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Il 21 aprile 2022, il Consiglio
Marittimo Baltico e Internazionale (BIMCO) ha pubblicato il suo memorandum of
agreement "SHIPSALE 22", un nuovo modello di contratto per le
operazioni di acquisto e vendita di navi.
Il nuovo modello adotta
la struttura portante del noto predecessore, NORWEGIAN SALEFORM 2012 (NSF 2012)
ma apporta alcune significative modifiche che lo rendono un documento più
snello, sia nella fase di negoziazione che in quella di conclusione dell’affare.
A differenza del NSF 2012
- e analogamente ad altri contratti standard della BIMCO - la parte I dello SHIPSALE
22 si presenta con il formato standard a riquadri con indicazione del dettaglio
della transazione mentre le disposizioni sostanziali del contratto vengono riportate
nella parte II del contratto.
Lo SHIPSALE 22 contiene
alcune modifiche che rappresentano una risposta alle esigenze contrattuali e di
snellimento maturate dalla prassi commerciale di settore.
Di seguito, una breve
disamina delle novità più significative.
Una prima importante
novità – che rappresenta peraltro un chiarimento atteso da tempo - riguarda l’inserimento
di una previsione specifica relativa al passaggio del titolo di proprietà della nave. La clausola 2(d) – Part II precisa che il trasferimento della proprietà
della nave si ha dal momento della consegna, con ciò esplicitando anche il
momento in cui si perfeziona in capo al compratore il passaggio dei rischi connessi
alla proprietà della nave.
Altra integrazione di
rilievo dello SHIPSALE 22 è la previsione della clausola soggetti (clausola 3 parte II) che consente oggi alle parti
di subordinare l’efficacia del contratto all’approvazione di determinati
soggetti indicati dalle parti entro un dato termine (clausola 3 – parte II). Ove
tale condizione non dovesse essere soddisfatta, il contratto sarà automaticamente
nullo e/o invalido. L'aggiunta di una "clausola soggetti” rappresenta il tentativo
di risolvere e anticipare alla fase di formazione del consenso la soluzione di alcune
complessità che altrimenti dovrebbero essere risolte in sede di negoziazione ed
esecuzione del contratto.
Altra interessante novità
riguarda l'elenco dei documenti di vendita che risultano ora indicati in
uno degli allegati al contratto anziché riportati in elenco al centro del
contratto (come avviene nel NSF 2012); tale previsione è stata già letta con
favore in quanto consentirà di apporre agevolmente modifiche senza la necessità
di ricorrere ad addenda separati. Rispetto al NSF 2012, gli acquirenti con lo
SHIPSALE 22 devono inoltre chiedere ai venditori di fornire tutti i documenti
di vendita necessari per la registrazione della nave "entro e non oltre... due (2) giorni
dopo il ricevimento da parte degli acquirenti del primo avviso di consegna da
parte dei venditori” (clausola 11 - avviso di consegna – Parte II). A ben
vedere, la nuova formulazione del Bimbco SHIPSALE 22 consente di superare le
ambiguità del formulario NSF 2012 nel quale gli acquirenti potevano richiedere
l’invio di tale documentazione "il più presto possibile dopo la data
del presente Contratto" con conseguente incertezza sui tempi di
definizione e conclusione dell’operazione di vendita a vantaggio della parte
acquirente.
Nel nuovo SHIPSALE 22 è stato altresì inserito un quadro specifico con
indicazione dei garanti. Anche tale previsione rappresenta un
adeguamento dello SHIPSALE 22 alle esigenze della prassi. Non è infatti raro
che, in un’operazione di compravendita, l'adempimento di una o di entrambe le
parti (in particolare dal lato acquirente) venga garantito da un altro soggetto.
Lo SHIPSALE 22 nella parte I oggi include un campo apposito per la firma e la
dichiarazione di ciascun garante che dovrà garantire l'adempimento degli
obblighi del venditore o dell'acquirente (a seconda dei casi) in conformità ai
termini dell’accordo.
Sempre in un’ottica di
semplificazione nelle operazioni di compravendita di nave, lo SHIPSALE 22
promuove l'uso della firma elettronica sia per il contratto di vendita
che per tutti gli altri documenti (clausola 27). Ci si domanda, al riguardo, se
i registri navali sapranno adattarsi all’uso della firma elettronica nelle
transazioni a distanza e se, in particolare, accetteranno i contratti di
vendita firmati digitalmente ai fini della registrazione. Nel dubbio, al fine
di non incorrere in possibili impedimenti all’atto dell’iscrizione della nave
nel competente registro navale sarà comunque opportuno informarsi
preliminarmente su quali siano i requisiti di forma richiesti dallo Stato di
bandiera della nave per la registrazione della nave.
Altra importante novità
riguarda le disposizioni in materia di deposito (clausola 5 – Parte II)
che riflettono il fatto che è ormai prassi di mercato affidare il deposito a
una terza parte e che la terza parte richiede la conclusione di un contratto di
deposito (“Deposit Holding Agreement”). In precedenza, la formulazione del NSF
2012, lasciava un po' di ambiguità circa il momento in cui il deposito doveva essere
trasferito e se il contratto di deposito dovesse essere firmato. Ora è previsto
un periodo di tolleranza di due giorni per il trasferimento del deposito salvo
il caso in cui il trasferimento non risulti possibile a causa in un "Disruptive
Banking” quale, ad esempio, la verifica da parte della banca del titolare del
deposito; eventualità peraltro sempre più frequente alla luce dell'accresciuta
consapevolezza in materia di riciclaggio di denaro degli ultimi anni.
Quanto al regime delle ispezioni,
si osserva che, mentre il NSF 2012 consente alle parti di scegliere tra due
alternative ovvero (i) una vendita con ispezione della nave e dei documenti di
classifica prima della conclusione dell'accordo ovvero (ii) una vendita
soggetta al diritto dell'acquirente di condurre una pre-ispezione di consegna,
oggi lo SHIPSALE 22 prevede una terza opzione vale a dire una vendita con
rinuncia da parte dell'acquirente al diritto di ispezione. È opportuno notare
che, a differenza di SALEFORM 2012, che contiene una posizione in default, lo SHIPSALE
22 non prevede quale delle tre alternative si applichi nel caso in cui le parti
non effettuano una selezione. Pertanto, è importante che le parti si assicurino
che la casella pertinente sia compilata.
Quanto alla garanzia dei venditori in merito all'impiego e alla sicurezza della nave, si osserva
come la stessa sia stata ampliata alla clausola 10 lettera d) parte I. I venditori
dovranno pertanto esaminare attentamente tale clausola per assicurarsi che la
garanzia venga rispettata.
In linea con la prassi di mercato, la BIMCO ha infine inserito nello SHIPSALE
22 una clausola specifica sulle sanzioni e una clausola anticorruzione,
la cui violazione dà diritto alla parte non inadempiente di risolvere il
contratto e chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione. Al
contrario, la clausola di riservatezza che è stata inserita in una
formulazione standard nel corpo del contratto non dà diritto alla risoluzione
del contratto in caso di violazione da parte di una delle parti.
Da quanto sopra, il nuovo
Bimco SHIPSALE 22 sembra risolvere alcune delle carenze del NSF 2012, comprese
quelle che venivano tipicamente modificate dalle parti. E’ tuttavia da
considerare che, nell’ultimo decennio, i proprietari e gli operatori di settore
si sono abituati a utilizzare il NSF 2012 e molti di loro ne hanno una propria
versione, collaudata e adeguata alle rispettive esigenze. E’ dunque possibile
che, col tempo, gli operatori passeranno all’utilizzo dello SHIPSALE 22 ma, nel
breve periodo, è invece probabile che il NSF rimanga la formulazione di MOA più
comunemente utilizzata.