Non imponibilità IVA delle operazioni di bunkeraggio per navi adibite alla navigazione in alto mare

21/03/2022

Non imponibilità IVA delle operazioni di bunkeraggio per navi adibite alla navigazione in alto mare

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 89/E del 25 febbraio 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità operative per poter usufruire del regime di non imponibilità IVA applicabile alle operazioni di bunkeraggio effettuate a favore di navi adibite alla navigazione in alto mare.

Tali chiarimenti attengono soprattutto alla corretta modalità di utilizzo e trasmissione dei dati, necessari ai fini dell’applicazione del regime IVA di cui trattasi, che il fornitore “diretto” dei beni soggetti a tale regime dovrà eseguire a favore del proprio fornitore “indiretto”.

Più specificamente, nel caso trattato nella Risposta ad interpello l’Istante era una società che acquistava da un fornitore locale (“fornitore indiretto”) taluni lubrificanti, destinati a navi adibite alla navigazione in alto mare, che poi rivendeva come dotazione di bordo.

Ai fini dell’applicazione di tale regime IVA anche alla precedente operazione di acquisto dei beni dal proprio fornitore “indiretto”, la società istante interrogava l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere chiarimenti operativi in merito alla modalità di ottenimento e trasmissione delle informazioni a tal fine necessarie.

A tal fine, si ricorda, anzitutto, che per poter beneficiare del regime IVA di cui trattasi (di cui all’articolo 8-bis, primo comma, lett. d del D.p.r. 633/1972), la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto nuovi obblighi dichiarativi per gli operatori del settore (1).

In particolare, sulla base di tali ultime disposizioni, si evidenzia che per beneficiare del regime di non imponibilità IVA sugli acquisti, l’armatore interessato deve presentare all’Amministrazione finanziaria un’apposita “Dichiarazione” attestante che:
i) la nave da rifornire ha effettuato un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% del totale nell'anno solare precedente;
ii) la documentazione relativa a tali viaggi è da quest’ultimo conservata ed è idonea a confermare che la nave rispecchia la definizione di "nave destinata alla navigazione in alto mare" di cui all'articolo 8-bis cit.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta in commento ricorda che ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 8-bis cit., la Società istante – in qualità di fornitore “diretto” – deve ricevere dei propri clienti (e poi verificare) il numero di protocollo della citata Dichiarazione, dato necessario ai fini dell’effettuazione di tali forniture in regime di non imponibilità IVA: gli estremi di tale ultimo documento dovranno essere riportati sulle relative fatture.

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che al fine di estendere il regime di non imponibilità alle operazioni concluse con il proprio fornitore “indiretto”, il fornitore “diretto” deve rendere disponibile a quest’ultimo il numero di protocollo della Dichiarazione dell’armatore, estremo che a sua volta dovrà essere dal fornitore “indiretto” indicato sulle relative fatture emesse a favore del primo fornitore (“diretto”).

Per quanto specificamente attiene a tale Dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l'attestazione della condizione di navigazione in alto mare deve essere presentata dai soggetti interessati attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline dell'Agenzia delle Entrate (2).

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della Dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica, al soggetto dichiarante nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate (c.d. Cassetto fiscale).

Qualora i soggetti dichiaranti siano non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia e pertanto non possano accedere ai suddetti canali telematici (disponibili per isoli soggetti residenti o comunque ivi identificati), gli stessi devono inviare tramite posta elettronica al Centro Operativo di Pescara (COP) una copia scansionata della Dichiarazione sopracitata, sottoscritta con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Successivamente, verrà rilasciato dal COP il numero di protocollo di ricezione della stessa, che dovrà essere trasmesso, a cura del dichiarante, al fornitore “diretto”.

Quindi, gli adempimenti necessari affinché i fornitori (“diretti” e “indiretti”) possano correttamente applicare il regime di non imponibilità ex articolo 8-bis del D.p.r. 633/1972 per tali cessioni a favore delle navi adibite alla navigazione in alto mare dipendono dalla procedura di comunicazione utilizzata dal dichiarante e possono essere sintetizzati nei termini seguenti:

i) i fornitori “diretti” del dichiarante identificato (che, pertanto, può accedere alla procedura Entratel/Fisconline) devono riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della Dichiarazione nella fattura relativa all'operazione non imponibile.

Gli estremi del protocollo e i dati della Dichiarazione riferiti al fornitore “diretto” (indicato nella dichiarazione medesima) sono resi disponibili nella rispettiva area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore “diretto” deve, quindi, trasmettere tali estremi ai propri fornitori “indiretti” che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8-bis cit.

Questi ultimi sono tenuti ad indicare detto protocollo (3) nelle fatture emesse nei confronti del fornitore “diretto”.

ii) diversamente, i fornitori “diretti” del dichiarante non residente, non stabilito e non identificato (che, pertanto, presenta la dichiarazione di navigazione in alto mare via email al COP), oltre a riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della Dichiarazione (comunicato dal dichiarante non residente nella fattura da emettere), dovranno, altresì, essere in possesso di copia della dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in  alto mare trasmessa loro dal dichiarante non residente.

Il fornitore “diretto” dovrà, a sua volta, trasmettere copia della suddetta dichiarazione egli estremi del protocollo della Dichiarazione ai propri fornitori “indiretti”.

Questi ultimi saranno tenuti ad indicare il protocollo della Dichiarazione nelle fatture emesse nei confronti dei propri fornitori “diretti”.

In conclusione, si evidenzia come ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA in riferimento alle operazioni di bunkeraggio in favore di navi adibite alla navigazione in alto mare i fornitori (“diretti” ed “indiretti”) debbano sempre indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione della Dichiarazione dell’armatore, dato consultabile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate ovvero comunicato dal COP (a seconda che si tratti, rispettivamente, di un dichiarante residente ovvero non residente).

Inoltre, quanto sopra esposto, benché sia rivolto precipuamente ai fornitori dei beni oggetto del regime di non imponibilità IVA (ex articolo 8-bis D.p.r. 633/1972), fornisce utili chiarimenti anche agli armatori, chiamati nelle diverse modalità (a seconda della loro identificazione o meno in Italia) a trasmette –in primis – all’Agenzia delle Entrate i documenti a tal fine necessari e – successivamente – a comunicare i relativi dati ai propri fornitori “diretti”.

 

(1) Si veda quanto già osservato al seguente link

(2) Cfr. Provvedimento 15 giugno 2021, par. 2.

(3) Il protocollo può essere sempre verificato mediante il servizio "Verifica dichiarazione nautica" disponibile nell'area libera del sito web dell'Agenzia delle entrate.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it