Non imponibilità IVA delle operazioni di bunkeraggio per navi adibite alla navigazione in alto mare
21/03/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
L’Agenzia
delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 89/E del 25
febbraio 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità operative per poter usufruire del regime di non imponibilità IVA applicabile alle operazioni di bunkeraggio effettuate
a favore di navi adibite alla navigazione in alto mare.
Tali
chiarimenti attengono soprattutto alla corretta modalità di utilizzo
e trasmissione dei dati, necessari ai fini dell’applicazione del
regime IVA di cui trattasi, che il fornitore “diretto” dei beni soggetti
a tale regime dovrà eseguire a favore del proprio fornitore “indiretto”.
Più
specificamente, nel caso trattato nella Risposta ad interpello l’Istante
era una società che acquistava da un fornitore locale (“fornitore
indiretto”) taluni lubrificanti, destinati a navi adibite alla navigazione
in alto mare, che poi rivendeva come dotazione di bordo.
Ai
fini dell’applicazione di tale regime IVA anche alla precedente operazione
di acquisto dei beni dal proprio fornitore “indiretto”, la società
istante interrogava l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere chiarimenti operativi in merito alla modalità di ottenimento
e trasmissione delle informazioni a tal fine necessarie.
A
tal fine, si ricorda, anzitutto, che per poter beneficiare del regime IVA
di cui trattasi (di cui all’articolo 8-bis,
primo comma, lett. d del D.p.r. 633/1972), la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto nuovi obblighi
dichiarativi per gli operatori del settore (1).
In
particolare, sulla base di tali ultime disposizioni, si evidenzia che per
beneficiare del regime di non imponibilità IVA sugli acquisti, l’armatore interessato deve presentare all’Amministrazione finanziaria
un’apposita “Dichiarazione” attestante che:
i) la
nave da rifornire ha effettuato un numero di viaggi in alto mare
superiore al 70% del totale nell'anno solare precedente;
ii) la
documentazione relativa a tali viaggi è da quest’ultimo conservata
ed è idonea a confermare che la nave rispecchia la definizione
di "nave destinata alla navigazione in alto mare" di cui all'articolo 8-bis cit.
Ciò
premesso, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta in commento ricorda
che ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 8-bis cit.,
la Società istante – in qualità di fornitore “diretto” – deve ricevere
dei propri clienti (e poi verificare) il numero di protocollo della
citata Dichiarazione, dato necessario ai fini dell’effettuazione di
tali forniture in regime di non imponibilità IVA: gli estremi di tale ultimo documento dovranno essere riportati sulle relative fatture.
L’Agenzia
delle Entrate ricorda inoltre che al fine di estendere il regime
di non imponibilità alle operazioni concluse con il proprio fornitore
“indiretto”, il fornitore “diretto” deve rendere disponibile a quest’ultimo il numero di protocollo della Dichiarazione dell’armatore,
estremo che a sua volta dovrà essere dal fornitore “indiretto”
indicato sulle relative fatture emesse a favore del primo fornitore
(“diretto”).
Per
quanto specificamente attiene a tale Dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l'attestazione della condizione di navigazione in alto mare deve essere presentata dai soggetti interessati attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline dell'Agenzia
delle Entrate (2).
Gli
estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della Dichiarazione
sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica,
al soggetto dichiarante nell'area riservata del sito web dell'Agenzia
delle Entrate (c.d. Cassetto fiscale).
Qualora
i soggetti dichiaranti siano non residenti, non stabiliti e non
identificati in Italia e pertanto non possano accedere ai suddetti canali telematici (disponibili per isoli soggetti residenti o comunque
ivi identificati), gli stessi devono inviare tramite posta elettronica al Centro Operativo di Pescara (COP) una copia scansionata
della Dichiarazione sopracitata, sottoscritta con firma autografa,
unitamente alla copia di un documento di identità in corso
di validità del dichiarante.
Successivamente,
verrà rilasciato dal COP il numero di protocollo di
ricezione della stessa, che dovrà essere trasmesso, a cura del dichiarante,
al fornitore “diretto”.
Quindi,
gli adempimenti necessari affinché i fornitori (“diretti” e “indiretti”) possano correttamente applicare il regime di non imponibilità ex articolo
8-bis del
D.p.r. 633/1972 per tali cessioni a favore
delle navi adibite alla navigazione in alto mare dipendono dalla procedura di comunicazione utilizzata dal dichiarante e possono
essere sintetizzati nei termini seguenti:
i) i fornitori “diretti” del dichiarante identificato (che, pertanto,
può accedere alla procedura Entratel/Fisconline) devono riportare
gli estremi del protocollo telematico di ricezione della Dichiarazione
nella fattura relativa all'operazione non imponibile.
Gli
estremi del protocollo e i dati della Dichiarazione riferiti al fornitore
“diretto” (indicato nella dichiarazione medesima) sono resi disponibili nella rispettiva area riservata del sito web dell'Agenzia
delle Entrate.
Il
fornitore “diretto” deve, quindi, trasmettere tali estremi ai propri fornitori
“indiretti” che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità
ai sensi dell'articolo 8-bis cit.
Questi
ultimi sono tenuti ad indicare detto protocollo (3) nelle fatture emesse
nei confronti del fornitore “diretto”.
ii) diversamente, i fornitori “diretti” del dichiarante non residente,
non stabilito e non identificato (che, pertanto, presenta la dichiarazione
di navigazione in alto mare via email al COP), oltre a riportare
gli estremi del protocollo telematico di ricezione della Dichiarazione (comunicato dal dichiarante non residente nella fattura
da emettere), dovranno, altresì, essere in possesso di copia della
dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto
mare trasmessa loro dal dichiarante non residente.
Il
fornitore “diretto” dovrà, a sua volta, trasmettere copia della suddetta dichiarazione egli estremi del protocollo della Dichiarazione
ai propri fornitori “indiretti”.
Questi ultimi saranno tenuti ad indicare il protocollo della Dichiarazione
nelle fatture emesse nei confronti dei propri fornitori “diretti”.
In
conclusione, si evidenzia come ai fini dell'applicazione del regime
di non imponibilità IVA in riferimento alle operazioni di bunkeraggio
in favore di navi adibite alla navigazione in alto mare i fornitori
(“diretti” ed “indiretti”) debbano sempre indicare nella fattura
gli estremi del protocollo di ricezione della Dichiarazione dell’armatore,
dato consultabile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate ovvero comunicato dal COP (a seconda che si tratti, rispettivamente,
di un dichiarante residente ovvero non residente).
Inoltre,
quanto sopra esposto, benché sia rivolto precipuamente ai fornitori
dei beni oggetto del regime di non imponibilità IVA (ex articolo
8-bis D.p.r.
633/1972), fornisce utili chiarimenti anche agli armatori,
chiamati nelle diverse modalità (a seconda della loro identificazione o meno in Italia) a trasmette –in primis – all’Agenzia
delle Entrate i documenti a tal fine necessari e – successivamente
– a comunicare i relativi dati ai propri fornitori “diretti”.
(1) Si veda quanto già osservato al seguente link
(2) Cfr. Provvedimento 15 giugno 2021, par. 2.
(3) Il protocollo può essere sempre verificato mediante il servizio "Verifica dichiarazione nautica" disponibile nell'area libera del sito web dell'Agenzia delle entrate.