Trasporti internazionali di merci su strada: le novità in vigore dal 21 febbraio 2022

28/02/2022

Trasporti internazionali di merci su strada: le novità in vigore dal 21 febbraio 2022

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Dal 21 febbraio 2022 è applicabile in tutto il territorio comunitario il Regolamento UE n. 1055/2020, che costituisce uno dei quattro pilastri del cosiddetto “Pacchetto Mobilità” approvato dall'Unione Europea il 31 luglio 2020 e che ha ad oggetto un’ampia riforma della normativa europea in tema di autotrasporto.

In particolare, il Regolamento UE 1055/2020, relativo all’accesso al mercato del trasporto di merci su strada e alla professione di autotrasportatore, ha apportato importanti modifiche al Regolamento CE 1071/2009 in tema di accesso alla professione ed esercizio dell’attività di trasportatore di merci su strada, nonché al Regolamento CE 1072/2009 in tema di accesso al mercato internazionale ed effettuazione dei trasporti internazionali di merci su strada.

Tra le principali modifiche in vigore dal 21 febbraio 2022, meritano particolare attenzione le seguenti.

Con riferimento all’accesso alla professione, è entrata formalmente in vigore (pur essendo prevista un’esenzione in deroga fino al 21 maggio 2022, salvo diversamente previsto dallo Stato membro di stabilimento) la modifica all’art. 1 del Regolamento CE 1071/2009, a mente della quale l’obbligo di possedere la licenza comunitaria è ora esteso anche alle imprese che intendono effettuare trasporti internazionali di merci su strada nel territorio dell’Unione Europea con veicoli con massa a carico ammissibile compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate (art. 1, comma 4, lettere a) e a) bis); rimangono invece escluse dal campo di applicazione del predetto Regolamento le imprese che esercitano la professione di trasportatore esclusivamente con veicoli con massa a carico ammissibile inferiore a 3,5 tonnellate e che effettuano esclusivamente trasporti nazionali nel loro Stato membro di stabilimento.

All’art. 3 del Regolamento CE 1071/2009, relativo ai requisiti di stabilimento, onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale, sono riformulate le condizioni da rispettare per soddisfare i predetti requisiti. 
In particolare, il requisito dello stabilimento è reso più stringente imponendo alle imprese di avere nello Stato dove hanno sede un numero congruo di dipendenti, di locali e di veicoli industriali sulla base dei volumi di trasporto fatturati, nonché l’obbligo per i veicoli utilizzati nei trasporti internazionali di tornare alla sede di attività dell’impresa almeno una volta ogni otto settimane. Tali modifiche sono volte a garantire il collegamento tra il luogo di stabilimento dell’impresa e lo svolgimento della loro attività, così contrastando l’uso delle cosiddette “società letter box” (società di comodo aventi sede formalmente in un Paese, senza però svolgere in tale Paese una reale attività di trasporto).
Con riferimento all’onorabilità, è ampliato il novero delle norme comunitarie la cui violazione può comportare la perdita dell’onorabilità ed è inoltre previsto che, quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità e viene dichiarato inidoneo a dirigere le attività di trasporto, lo stesso non può essere riabilitato dall’autorità competente prima che sia decorso un anno dalla data della perdita dell’onorabilità e, in ogni caso, non prima che il gestore dei trasporti abbia dimostrato di aver seguito una formazione adeguata per un periodo di almeno tre mesi o di avere superato un esame riguardante le materie elencate nella parte I dell’allegato I del Regolamento.
Infine, sono stabilite specifiche condizioni di idoneità finanziaria per le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile sia compresa tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate.

Sono, da ultimo, ampliate le previsioni in tema di semplificazione e cooperazione amministrativa fra Stati membri (artt. 16-18 del Regolamento).

Per quanto concerne le modifiche al Regolamento CE 1072/2009, le più importanti riguardano il cabotaggio.
Se da un lato permane infatti il limite già esistente di effettuare fino a un massimo di tre operazioni di cabotaggio in 7 giorni, dal 21 febbraio 2022 è inoltre necessario rispettare un periodo di “raffreddamento” (cosiddetto “cooling off”) di almeno 4 giorni, durante il quale il veicolo deve uscire e non può rientrare nel Paese in cui ha effettuato le operazioni di cabotaggio. 
L’eventuale violazione delle norme sul cabotaggio può comportare la perdita del requisito dell’onorabilità e il conseguente ritiro della licenza comunitaria.

Le nuove regole sul cabotaggio prevedono inoltre che ogni Stato membro abbia la facoltà di assimilare al cabotaggio, con conseguente applicazione del limite dei tre viaggi settimanali e periodo di raffreddamento, i trasporti intermodali con percorrenza iniziale o finale in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione del veicolo. 
Tale previsione è volta a contrastare l’abuso, da parte di alcune imprese, del diritto dei vettori stradali stabiliti in uno Stato membro di effettuare, nel quadro di un trasporto multimodale internazionale, tragitti stradali che inizino e/o terminino in un altro Stato membro (cfr. art. 4 Direttiva 92/106/CEE) senza rispettare la normativa europea in tema di cabotaggio, attuando una fornitura illimitata e continuativa di servizi consistenti in trasporti intermodali iniziali o finali all’interno di uno Stato membro diverso da quello ove l’impresa aveva sede.
Al fine di contrastare tali abusi, gli Stati membri possono ora prevedere che le norme relative al cabotaggio di cui all’articolo 8 del regolamento CE 1072/2009 si applichino anche a tali trasporti, potendo altresì prevedere, previa notifica alla Commissione Europea, che ad essi si applichi un’estensione del periodo di 7 giorni con limite delle tre operazioni di cabotaggio e/o una riduzione del predetto periodo di raffreddamento di quattro giorni.



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