Nuovi indirizzi applicativi per i depositi accise

23/11/2021

Nuovi indirizzi applicativi per i depositi accise

Rubrica a cura dello Studio Armella, Genova - Milano- www.studioarmella.com - armella@studioarmella.com

Con due recenti provvedimenti, l’Agenzia delle dogane ha limitato l’accesso alla gestione dei depositi fiscali, introducendo nuovi requisiti particolarmente stringenti per i depositi commerciali di carburanti. Le nuove misure, introdotte dalla circolare 38/D del 15 novembre 2021 e dalla Determinazione direttoriale 15 novembre 2021, prot. n. 426358/RU rendono indispensabile, per gli operatori del settore, verificare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Dogana.  

In particolare, la circolare 38/D ripristina un regime di vigilanza fiscale sui casi che determinano una modificazione nel soggetto giuridico responsabile del deposito accise sui prodotti energetici. Il cambio di gestione è ora subordinato al rilascio di un nulla osta da parte dell’Agenzia delle dogane, oltre all’obbligo di comunicazione di inizio attività. Al fine di procedere al rilascio del nulla osta, l’Amministrazione deve verificare l’affidabilità economica del soggetto e il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal Testo Unico delle Accise, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 50.

L’accertamento sull’affidabilità economica dell’operatore è frutto di una complessiva valutazione tecnico-discrezionale da parte dell’Ufficio, che deve tener conto della composizione della compagine sociale, dell’assetto organizzativo impresso alla struttura aziendale, della capacità tecnico-professionale e della solida posizione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente in rapporto all’attività che si propone di svolgere. L’affidabilità economica deve essere valutata, secondo la circolare, anche in relazione alla sostenibilità del piano industriale elaborato per l’approvvigionamento e per la gestione del deposito. 

In caso di variazione nella titolarità o nella gestione del deposito, l’operatore deve quindi fornire tutte le informazioni rilevanti sull’organizzazione dell’azienda, con particolare riferimento alla distribuzione dei ruoli e delle responsabilità gestorie dei singoli membri e alla loro esperienza.

Con la determinazione direttoriale n. 426358, l’Agenzia delle dogane ha introdotto, inoltre, nuovi requisiti tecnico-organizzativi per lo svolgimento dell’esercizio di deposito commerciale di carburante. In particolare, il rilascio della licenza per tale attività è subordinato alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all’esercizio e al conto economico previsionale.
Nello specifico, l’operatore deve comprovare l’idoneità alla gestione, informando l’Amministrazione della composizione della compagine sociale, dell’assetto organizzativo della struttura aziendale, nonché della disponibilità e funzionalità del deposito, delle relative infrastrutture e del sistema contabile per la gestione dei depositanti. Oltre alla disponibilità di una struttura logistica idonea per la movimentazione dei carburanti, sono soggette a valutazione anche la capacità tecnico-professionale del richiedente e la sua capacità economico-finanziaria.

Da segnalare che la sopravvenuta carenza dei requisiti tecnico-organizzativi o soggettivi determina la revoca della licenza di esercizio di deposito di carburanti.  Per gli operatori del settore è indispensabile, pertanto, verificare il possesso dei requisiti richiesti dalle nuove disposizioni della Dogana.  



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