L’Italia e la Zona Economica Esclusiva: verso un ruolo nuovamente centrale nel Mediterraneo

23/11/2021

L’Italia e la Zona Economica Esclusiva: verso un ruolo nuovamente centrale nel Mediterraneo

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Con la legge 14 giugno 2021 n. 91 l’Italia ha finalmente avviato l’iter di istituzione della propria Zona Economica Esclusiva (ZEE), definita dalla Convenzione di Montego Bay del 1982 (UNCLOS) come una porzione di territorio – dell’ampiezza massima di 200 miglia marine partendo dalla costa – all’interno della quale lo Stato costiero può esercitare diritti esclusivi relativamente all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse, biologiche o non, delle acque soprastanti il fondale.
Per la verità, la portata innovativa di questa legge è ad oggi estremamente limitata, in quanto la concreta istituzione della ZEE viene demandata ad un Decreto da emanarsi successivamente: è attraverso quest’ultimo dunque che l’Italia spera di poter colmare un ritardo che si protrae da anni, affermando la propria esclusiva giurisdizione in acque fino ad oggi comprese, nella maggior parte dei casi, nella cosiddetta zona dell’Alto Mare.
Prima che possa essere emanato il suddetto Decreto, sarà tuttavia necessario concordare con gli Stati limitrofi al nostro una linea di demarcazione delle rispettive ZEE, cosa che può risultare semplice in alcuni casi – si pensi all’accordo tra Italia e Grecia, firmato il 9 giugno 2020 – ed invece estremamente complessa in altri: basti pensare alle negoziazioni necessarie a delimitare le acque che si trovano tra la l’Italia, la Libia e Malta, già oggetto di diverse tensioni anche a causa di presunti sconfinamenti dei pescherecci italiani. In conclusione, appare dunque improbabile che il decreto possa essere emanato in tempi brevi.
Tuttavia, nel momento in cui ciò accadrà, si apriranno per l’Italia interessanti prospettive connesse allo sfruttamento delle risorse (biologiche, ma non solo: si pensi alla produzione di energia, ad esempio eolica offshore) di un’area estremamente vasta – almeno rispetto all’estensione delle acque territoriali ad oggi esistenti – in cui, tra le altre cose, avranno la possibilità di pescare esclusivamente imbarcazioni battenti bandiera italiana. Considerati i recenti screzi avvenuti in determinate aree tra Italia e Stati confinanti proprio in tema di pesca, si tratta di una novità che non potrà non essere salutata con favore dai pescatori italiani, non più soggetti (si spera) a pressioni straniere.
Naturalmente, la legge (come pure la Convenzione di Montego Bay da essa richiamata) fa riferimento ad alcune di libertà concesse agli Stati terzi che dovranno necessariamente esser loro garantite: tra queste, spiccano certamente la libertà di navigazione (diversa e più piena rispetto al diritto di passaggio inoffensivo concesso all’interno delle acque territoriali), di sorvolo e di posa di condotte e cavi sottomarini.
L’istituzione della ZEE non comporterà per l’Italia soltanto vantaggi, ma altresì nuovi oneri. Sarà infatti necessario adeguare la normativa esistente alla nuova realtà territoriale, con un occhio di riguardo per la protezione dell’ambiente marino. Già l’art. 61 dell’UNCLOS prevede infatti che lo Stato costiero sia tenuto a stabilire il volume massimo delle risorse biologiche di cui è consentita la cattura nella propria ZEE, nonché ad assicurare, attraverso le misure che ritiene più appropriate, “that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by over-exploitation”. A tal fine, è prevista la possibilità di cooperare con le competenti organizzazioni internazionali per garantire l’effettività delle misure adottate.
Tra i suddetti oneri, merita inoltre segnalare quelli previsti dall’art. 56 della Convenzione: questa disposizione individua determinati ambiti, tra i quali spiccano la ricerca scientifica marina e la protezione e preservazione dell’ambiente marino nel suo complesso, in relazione alle quali dovrà essere applicata la legge italiana. Con riferimento all’ultimo dei citati settori, è evidente che l’Italia sarà chiamata a vigilare su eventuali attività illecite (si pensi allo scarico di rifiuti, di sostanze nocive o allo sversamento di petrolio) all’interno della neo-istituita ZEE. In tale ambito, un ruolo centrale sarà devoluto alla Guardia Costiera, chiamata a coprire un’area nettamente più vasta rispetto a quella attuale, e in favore della quale dovranno probabilmente essere stanziati ulteriori fondi, al fine di permetterle di operare più efficacemente.
Non bisogna comunque pensare che gli impegni che l’Italia dovrà assumere al fine di regolare compiutamente la normativa riguardante la propria ZEE coinvolgano unicamente la protezione ambientale. Altri aspetti dovranno infatti essere implementati affinché la normativa applicabile alla ZEE possa ritenersi sufficientemente completa, e tale implementazione dovrà necessariamente passare anche attraverso la ratifica di convenzioni internazionali. Un valido esempio può essere fornito dalla Convenzione di Nairobi del 2007, che detta una disciplina relativa alla rimozione dei relitti ubicati unicamente all’interno della zona economica esclusiva. Questa è già stata firmata dall’Italia, ma (per ovvie ragioni) non è ancora stata resa esecutiva: è evidente che la sua ratifica costituirà un ulteriore tassello – nel momento in cui verrà emanato il decreto di cui sopra – verso l’affermazione di una giurisdizione italiana piena ed efficace all’interno della propria ZEE.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it