Autorità portuali: per la Cassazione sono enti pubblici non economici

25/10/2021

Autorità portuali: per la Cassazione sono enti pubblici non economici

Rubrica a cura dello Studio Armella, Genova - Milano- www.studioarmella.com - armella@studioarmella.com

Totale divergenza di vedute tra Bruxelles e Roma sulla natura giuridica delle Autorità portuali italiane. Nell’annosa querelle tra la Commissione europea e lo Stato italiano sulla qualificazione delle nostre Autorità, si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione 6 ottobre 2021, n. 27035, relativa all’Autorità portuale di Palermo, che conferma un indirizzo già espresso in precedenti occasioni.
Com’è noto, la Commissione europea da tempo afferma che lo sfruttamento commerciale delle infrastrutture portuali rappresenterebbe un’attività di impresa, ritenendo di ricondurla alla semplice erogazione di servizi a titolo oneroso. Ad avviso della Commissione, l’inquadramento giuridico del soggetto all’interno dell’ordinamento nazionale non determinerebbe eccezione a questo generalissimo principio e, di conseguenza, i relativi introiti devono essere tassati come le altre attività d’impresa.
Nella recente pronuncia della Suprema Corte, invece, si afferma l’opposto principio secondo cui le Autorità portuali, in quanto soggetti regolatori (e non produttori) di servizi portuali, rappresentano, sia dal punto di vista funzionale che finanziario, enti pubblici non economici. La Corte ripercorre la normativa vigente in materia, ricordando che le Autorità portuali sono soggetti regolatori e non produttori di servizi portuali e vanno qualificate, sia dal punto di vista funzionale che finanziario, quali enti pubblici economici. 
La Suprema Corte sottolinea che tale soluzione, già espressa dalla giurisprudenza amministrativa, è frutto della scelta effettuata con la legge 28 gennaio 1984, n. 94, “di adottare per le Autorità portuali il modello della c.d. landford port model, caratterizzato dalla separazione tra le funzioni di programmazione e controllo sia del territorio, sia delle infrastrutture portuali, rispetto alle funzioni di gestione del traffico e dei terminali (banchine), affidate a privati, ferma restando la proprietà pubblica dei suoli e delle infrastrutture”. La natura pubblica è stata poi confermata dall’evoluzione normativa, tra cui il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, art. 7, comma 5, che qualifica espressamente le Autorità di sistema portuale (ADSP) quali enti pubblici non economici.


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