IVA al 10 per cento per alcuni servizi forniti dai c.d. Marina Resort ai propri clienti diportisti
27/05/2021
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it
L’Agenzia delle
Entrate, nell’ambito della Risposta ad interpello n. 360 del 2021, è
intervenuta al fine di chiarire l’applicazione dell’aliquota IVA al 10%[1] in
riferimento a specifici servizi forniti dai c.d. Marina Resort ai propri clienti.
In via preliminare,
si consideri che sono qualificate come tali le strutture equiparate a quelle “ricettive
all'aria aperta”, che pertanto sono “organizzate
per la sosta e il pernottamento” di natura alberghiera “di diportisti, all'interno
delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente
attrezzato”[2]. Inoltre, tali strutture
sono generalmente classificate secondo c.d. “stelle
marine” e posseggono specifiche caratteristiche strutturali[3].
Ciò premesso, si
consideri che tali strutture hanno la possibilità di applicare l'aliquota IVA agevolata
proprio in riferimento ai corrispettivi legati alla sosta ed il pernottamento
di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto, allorquando siano
ormeggiate nello specchio acqueo ivi appositamente attrezzato.
Inoltre, si evidenzia
che per prestazioni “rese ai clienti ivi
alloggiati” (ai fini
dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta) deve farsi riferimento alle
prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura
ricettiva, con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità.
Pertanto, a tal fine, sono comprese non solo la prestazione di alloggio ma anche
le operazioni ad essa strettamente “accessorie”.
Dunque, più
specificamente, sono soggetti ad IVA agevolata non solo i servizi di accoglienza
e messa a disposizione (nel porto turistico) dello specchio acqueo per il
pernottamento dei diportisti a bordo delle proprie imbarcazioni ma anche i
servizi strettamente accessori, quali quelli di pulizia, di assistenza
all'ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e di sicurezza e l'addebito dei
consumi.
Ciò posto, l’Istante
ha interrogato l’Amministrazioni finanziaria al fine di comprendere se possa
trovare applicazione il regime IVA di cui trattasi anche in riferimento alle
seguenti prestazioni:
contratti di ormeggio per tutti i diportisti indipendentemente dal tipo di barca (con possibilità di pernottamento o meno) e dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale);
servizi sulle imbarcazioni (tipicamente alaggio, varo e altri servizi) offerti nell'ambito dello stazionamento in porto;
contratti di stazionamento a terra oltre che a quelli di stazionamento in acqua (ormeggio). Alcuni diportisti infatti usano alloggiare all'interno delle proprie imbarcazioni a terra e richiedere il varo solo all'occorrenza (c.d. “porto a secco”) per effettuare la navigazione da diporto.
Dunque, in merito al
primo quesito, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato come l'aliquota IVA
al 10% possa trovare applicazione in relazione ai contratti stipulati dai Marina Resort “per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle
proprie unità da diporto ivi ormeggiate”, indipendentemente quindi dal tipo
di contratto (stagionale, annuale, pluriennale); diversamente, per quanto
attiene alle fattispecie di sola locazione di spazi di ormeggio per
imbarcazioni, è stato chiarito come trovi applicazione l'aliquota IVA
ordinaria.
Per quanto invece attiene
ai quesiti supra n. 2 e 3, l’Agenzia
delle Entrate ha statuito come sia corretto escludere dall'applicazione
dell'aliquota IVA agevolata i servizi resi dai Marina Resort sulle imbarcazioni che stazionano in porto (es.
alaggio, varo), che implichino lo spostamento dell’imbarcazione dalle acque
alla terraferma e viceversa: tali attività non sono di per sé riconducibili a
quelle tipicamente “ricettive”[4] e
pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina di cui
trattasi.
In conclusione,
l’Amministrazione finanziaria da una parte ha evidenziato come la disciplina di
cui trattasi trovi applicazione in riferimento ai soli servizi resi “nello
specchio acqueo appositamente attrezzato” per l'alloggio dei diportisti
nelle proprie unità da diporto e dall’altra ha chiarito che l’aliquota IVA al
10% non può essere applicata ai contratti di stazionamento a terra delle
imbarcazioni, ovvero alle altre fattispecie sopra esposte, in quanto non ne
sussistono i relativi presupposti.
[1] Ai sensi del n. 120 della
Tabella A, Parte III allegata al D.p.r. 600/1973.
[2] Cfr. articolo 32, comma 1,
del d.l. n. 133 del 2014.
[3] Tra le altre, si citano
(ai sensi del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6
luglio 2016): la sussistenza di un impianto di illuminazione, idrico, di
prevenzione incendi; di un servizio di assistenza all'ormeggio, di ascolto
radio VHF, di recupero olii esausti e batterie, di pulizia ordinaria delle aree
comuni, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi; inoltre, è necessaria la
dotazione di un punto reception, di
un aspiratore acque nere di bordo, di individuazione numerica dei posti barca e
di pulizia giornaliera specchio acqueo ecc.
[4] Di cui al n. 120 della
Tabella A, Parte III allegata al Decreto IVA.