IVA al 10 per cento per alcuni servizi forniti dai c.d. Marina Resort ai propri clienti diportisti

27/05/2021

IVA al 10 per cento per alcuni servizi forniti dai c.d. Marina Resort ai propri clienti diportisti

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della Risposta ad interpello n. 360 del 2021, è intervenuta al fine di chiarire l’applicazione dell’aliquota IVA al 10%[1] in riferimento a specifici servizi forniti dai c.d. Marina Resort ai propri clienti.

In via preliminare, si consideri che sono qualificate come tali le strutture equiparate a quelle “ricettive all'aria aperta”, che pertanto sono “organizzate per la sosta e il pernottamento” di natura alberghiera “di diportisti, all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato”[2]. Inoltre, tali strutture sono generalmente classificate secondo c.d. “stelle marine” e posseggono specifiche caratteristiche strutturali[3].

Ciò premesso, si consideri che tali strutture hanno la possibilità di applicare l'aliquota IVA agevolata proprio in riferimento ai corrispettivi legati alla sosta ed il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto, allorquando siano ormeggiate nello specchio acqueo ivi appositamente attrezzato.

Inoltre, si evidenzia che per prestazioni “rese ai clienti ivi alloggiati” (ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta) deve farsi riferimento alle prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva, con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità. Pertanto, a tal fine, sono comprese non solo la prestazione di alloggio ma anche le operazioni ad essa strettamente “accessorie”.

Dunque, più specificamente, sono soggetti ad IVA agevolata non solo i servizi di accoglienza e messa a disposizione (nel porto turistico) dello specchio acqueo per il pernottamento dei diportisti a bordo delle proprie imbarcazioni ma anche i servizi strettamente accessori, quali quelli di pulizia, di assistenza all'ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e di sicurezza e l'addebito dei consumi.

Ciò posto, l’Istante ha interrogato l’Amministrazioni finanziaria al fine di comprendere se possa trovare applicazione il regime IVA di cui trattasi anche in riferimento alle seguenti prestazioni:

contratti di ormeggio per tutti i diportisti indipendentemente dal tipo di barca (con possibilità di pernottamento o meno) e dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale);

servizi sulle imbarcazioni (tipicamente alaggio, varo e altri servizi) offerti nell'ambito dello stazionamento in porto;

contratti di stazionamento a terra oltre che a quelli di stazionamento in acqua (ormeggio). Alcuni diportisti infatti usano alloggiare all'interno delle proprie imbarcazioni a terra e richiedere il varo solo all'occorrenza (c.d. “porto a secco”) per effettuare la navigazione da diporto.

Dunque, in merito al primo quesito, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato come l'aliquota IVA al 10% possa trovare applicazione in relazione ai contratti stipulati dai Marina Resort “per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ivi ormeggiate”, indipendentemente quindi dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale); diversamente, per quanto attiene alle fattispecie di sola locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni, è stato chiarito come trovi applicazione l'aliquota IVA ordinaria.

Per quanto invece attiene ai quesiti supra n. 2 e 3, l’Agenzia delle Entrate ha statuito come sia corretto escludere dall'applicazione dell'aliquota IVA agevolata i servizi resi dai Marina Resort sulle imbarcazioni che stazionano in porto (es. alaggio, varo), che implichino lo spostamento dell’imbarcazione dalle acque alla terraferma e viceversa: tali attività non sono di per sé riconducibili a quelle tipicamente “ricettive”[4] e pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina di cui trattasi.

In conclusione, l’Amministrazione finanziaria da una parte ha evidenziato come la disciplina di cui trattasi trovi applicazione in riferimento ai soli servizi resi “nello specchio acqueo appositamente attrezzato” per l'alloggio dei diportisti nelle proprie unità da diporto e dall’altra ha chiarito che l’aliquota IVA al 10% non può essere applicata ai contratti di stazionamento a terra delle imbarcazioni, ovvero alle altre fattispecie sopra esposte, in quanto non ne sussistono i relativi presupposti.


[1] Ai sensi del n. 120 della Tabella A, Parte III allegata al D.p.r. 600/1973.
[2] Cfr. articolo 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014.
[3] Tra le altre, si citano (ai sensi del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 luglio 2016): la sussistenza di un impianto di illuminazione, idrico, di prevenzione incendi; di un servizio di assistenza all'ormeggio, di ascolto radio VHF, di recupero olii esausti e batterie, di pulizia ordinaria delle aree comuni, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi; inoltre, è necessaria la dotazione di un punto reception, di un aspiratore acque nere di bordo, di individuazione numerica dei posti barca e di pulizia giornaliera specchio acqueo ecc.
[4] Di cui al n. 120 della Tabella A, Parte III allegata al Decreto IVA.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it