Il TAR Lazio sul Project Financing e Concessioni Demaniali Marittime
26/09/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Con sentenza n. 701/2025,
pubblicata il 10.09.2025, il Tar Lazio, sezione Latina II, si è pronunciato in
materia di project financing, annullando la delibera n. 17 del 19.02.2025 del
Consiglio Comunale di Gaeta.
Il caso trae origine dal ricorso
di un operatore economico che aveva presentato una proposta di project
financing, successivamente non accolta dal Comune, il quale aveva invece
espresso preferenza verso altro proponente.
Il giudice amministrativo, nel
motivare la propria decisione, ha chiarito che non è oggetto di contestazione
la configurabilità in astratto dell’assegnazione delle concessioni balneari
mediante l’istituto della finanza di progetto, quanto piuttosto l’applicazione “in
concreto di tale strumento alla fattispecie di cui trattasi”, in ragione del
mancato rispetto “dei necessari criteri di selezione pubblica della proposta”.
Nella sentenza viene inoltre precisato che resta “impregiudicata ogni considerazione
sulla legittimità di tale complessa fattispecie atipica”.
La pronuncia, infatti, si
concentra sugli obblighi procedimentali dell’amministrazione, richiamando i
principi delle procedure ad evidenza pubblica - quali la trasparenza,
imparzialità e par condicio per i soggetti partecipanti – ai quali deve
conformarsi l’azione amministrativa. In tal senso, viene ribadito che
l’adozione di un provvedimento di approvazione di una proposta di project
financing impone “specifici oneri istruttori e motivazionali”.
Il TAR avalla, poi,
l’argomentazione citando espressamente un parere reso dall’AGCM il 29.05.2025,
nel quale si era evidenziato che: “La procedura selettiva, infatti,
incidendo su risorse di carattere scarso in un contesto di mercato nel quale le
dinamiche concorrenziali sono già affievolite dalla lunga durata delle
concessioni in essere e dal continuo ricorso a proroghe, deve essere tale da
garantire un reale ed effettivo confronto competitivo – e quindi le chances
concorrenziali delle imprese contendenti – e non soddisfare solo apparentemente
i predetti criteri”.
Nel caso di specie, considerata
la pluralità di proposte presentate, il TAR ha rilevato che il Comune non ha
svolto un “adeguato controllo sui vari aspetti di fattibilità della proposta
e sul contenuto del PEF”, limitandosi a recepire in modo automatico
l’indicazione dell’affidatario nel provvedimento e senza effettuare una
comparazione effettiva con la proposta della ricorrente.
Tale comportamento ha
determinato, secondo il giudice, una lesione delle prerogative della
ricorrente, che non ha beneficiato di un contesto procedurale trasparente e
concorrenziale. Di conseguenza, il TAR ha accolto il ricorso promosso
evidenziando come “l’Amministrazione procedente è chiamata ad esplicitare e
rendere previamente conoscibili agli operatori economici tutti gli elementi
utili per consentire l’approvazione della proposta di progetto, a partire dai
criteri generali sulla cui base avverrà la scelta discrezionale di quest’ultima”.
Viene inoltre riconosciuta la centralità della fase preliminare di
presentazione delle proposte nel contesto della finanza di progetto, tanto in
riferimento alla legittimità derivata della successiva fase di gara, quanto in relazione
all’indebito vantaggio competitivo che può derivarne a favore del proponente
selezionato, nel caso in cui quest’ultimo non abbia dimostrato di essere in
grado, meglio degli altri, di ottimizzare la gestione del bene oggetto di
concessione.
Tuttavia, è opportuno segnalare come
il TAR, nella pronuncia in esame, abbia limitato le proprie valutazioni
all’applicazione concreta dell’istituto nel caso specifico, senza esprimersi
sulla compatibilità generale tra project financing e concessioni demaniali. Infatti, sebbene la sentenza di cui trattasi non contenga obiter dicta che
facciano propendere verso la contrarietà del TAR all’utilizzo del project
financing, continuano a persistere i dubbi applicativi in materia di
affidamento delle concessioni demaniali mediante tale strumento.
In conclusione, il giudice
amministrativo ribadisce che il rispetto dei principi di evidenza pubblica e
l’adozione di un iter istruttorio e motivazionale rigoroso rappresentano
condizioni imprescindibili per la legittimità dell’azione amministrativa. La sentenza
non si pronuncia in modo definitivo sull’ammissibilità del project financing
nelle concessioni demaniali, ma evidenzia i limiti operativi di tale istituto
laddove non sia garantita la concorrenza tra i partecipanti al procedimento.
Alla luce di ciò, la pronuncia
costituisce un richiamo alle amministrazioni pubbliche a non trascurare la fase
valutativa preliminare e a garantire la massima trasparenza e partecipazione, specialmente
in ambiti delicati come quello della gestione del demanio marittimo, in cui si
intrecciano interessi pubblici rilevanti e dinamiche di mercato sempre più
complesse.