Il TAR Lazio sul Project Financing e Concessioni Demaniali Marittime

26/09/2025

Il TAR Lazio sul Project Financing e Concessioni Demaniali Marittime

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con sentenza n. 701/2025, pubblicata il 10.09.2025, il Tar Lazio, sezione Latina II, si è pronunciato in materia di project financing, annullando la delibera n. 17 del 19.02.2025 del Consiglio Comunale di Gaeta.

Il caso trae origine dal ricorso di un operatore economico che aveva presentato una proposta di project financing, successivamente non accolta dal Comune, il quale aveva invece espresso preferenza verso altro proponente.

Il giudice amministrativo, nel motivare la propria decisione, ha chiarito che non è oggetto di contestazione la configurabilità in astratto dell’assegnazione delle concessioni balneari mediante l’istituto della finanza di progetto, quanto piuttosto l’applicazione “in concreto di tale strumento alla fattispecie di cui trattasi”, in ragione del mancato rispetto “dei necessari criteri di selezione pubblica della proposta”. Nella sentenza viene inoltre precisato che resta “impregiudicata ogni considerazione sulla legittimità di tale complessa fattispecie atipica”.

La pronuncia, infatti, si concentra sugli obblighi procedimentali dell’amministrazione, richiamando i principi delle procedure ad evidenza pubblica - quali la trasparenza, imparzialità e par condicio per i soggetti partecipanti – ai quali deve conformarsi l’azione amministrativa. In tal senso, viene ribadito che l’adozione di un provvedimento di approvazione di una proposta di project financing impone “specifici oneri istruttori e motivazionali”.
Il TAR avalla, poi, l’argomentazione citando espressamente un parere reso dall’AGCM il 29.05.2025, nel quale si era evidenziato che: “La procedura selettiva, infatti, incidendo su risorse di carattere scarso in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già affievolite dalla lunga durata delle concessioni in essere e dal continuo ricorso a proroghe, deve essere tale da garantire un reale ed effettivo confronto competitivo – e quindi le chances concorrenziali delle imprese contendenti – e non soddisfare solo apparentemente i predetti criteri”. 

Nel caso di specie, considerata la pluralità di proposte presentate, il TAR ha rilevato che il Comune non ha svolto un “adeguato controllo sui vari aspetti di fattibilità della proposta e sul contenuto del PEF”, limitandosi a recepire in modo automatico l’indicazione dell’affidatario nel provvedimento e senza effettuare una comparazione effettiva con la proposta della ricorrente.

Tale comportamento ha determinato, secondo il giudice, una lesione delle prerogative della ricorrente, che non ha beneficiato di un contesto procedurale trasparente e concorrenziale. Di conseguenza, il TAR ha accolto il ricorso promosso evidenziando come “l’Amministrazione procedente è chiamata ad esplicitare e rendere previamente conoscibili agli operatori economici tutti gli elementi utili per consentire l’approvazione della proposta di progetto, a partire dai criteri generali sulla cui base avverrà la scelta discrezionale di quest’ultima”. Viene inoltre riconosciuta la centralità della fase preliminare di presentazione delle proposte nel contesto della finanza di progetto, tanto in riferimento alla legittimità derivata della successiva fase di gara, quanto in relazione all’indebito vantaggio competitivo che può derivarne a favore del proponente selezionato, nel caso in cui quest’ultimo non abbia dimostrato di essere in grado, meglio degli altri, di ottimizzare la gestione del bene oggetto di concessione.

Tuttavia, è opportuno segnalare come il TAR, nella pronuncia in esame, abbia limitato le proprie valutazioni all’applicazione concreta dell’istituto nel caso specifico, senza esprimersi sulla compatibilità generale tra project financing e concessioni demaniali. Infatti, sebbene la sentenza di cui trattasi non contenga obiter dicta che facciano propendere verso la contrarietà del TAR all’utilizzo del project financing, continuano a persistere i dubbi applicativi in materia di affidamento delle concessioni demaniali mediante tale strumento.

In conclusione, il giudice amministrativo ribadisce che il rispetto dei principi di evidenza pubblica e l’adozione di un iter istruttorio e motivazionale rigoroso rappresentano condizioni imprescindibili per la legittimità dell’azione amministrativa. La sentenza non si pronuncia in modo definitivo sull’ammissibilità del project financing nelle concessioni demaniali, ma evidenzia i limiti operativi di tale istituto laddove non sia garantita la concorrenza tra i partecipanti al procedimento.

Alla luce di ciò, la pronuncia costituisce un richiamo alle amministrazioni pubbliche a non trascurare la fase valutativa preliminare e a garantire la massima trasparenza e partecipazione, specialmente in ambiti delicati come quello della gestione del demanio marittimo, in cui si intrecciano interessi pubblici rilevanti e dinamiche di mercato sempre più complesse.


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