Prestazioni complesse di trasporto passeggeri per vie d’acqua sono soggette a aliquota IVA ordinaria

23/02/2021

Prestazioni complesse di trasporto passeggeri per vie d’acqua sono soggette a aliquota IVA ordinaria

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della consulenza giuridica(1) n. 8/E del 2 febbraio 2021, ha espresso il proprio parere in merito all’applicabilità dei diversi regimi IVA (di esenzione ovvero l’aliquota al 5 %, 10 % o 22 %) afferenti le prestazioni di trasporto(2) di persone.
Dopo aver identificato le prestazioni di “mero trasporto” cui trovano applicazione le aliquote IVA agevolate(3), l’Ufficio ha delineato la disciplina applicabile alle prestazioni “complesse” di trasporto di persone per vie d’acqua.
In particolare, l’Ufficio ha qualificato tali le fattispecie per cui “unitamente al trasporto passeggeri, prestano servizi ulteriori, di diversa natura, obbligandosi a prestazioni più articolate”.
In particolare, “si tratta di fattispecie in cui l’impresa esecutrice della prestazione, a fronte di un corrispettivo unitario, offre ai propri passeggeri anche prestazioni ulteriori, solitamente aventi finalità/natura ricreativa, fra cui sono ricomprese(4) ... l’organizzazione di eventi particolari in date prestabilite in cui i passeggeri sono trasportati in loco, la somministrazione di pranzi e cene a bordo l’organizzazione di eventi privati di intrattenimento con musica e pasti a bordo”.

Dunque, ai fini della qualificazione di una prestazione di trasporto di persone per vie d’acqua come “complessa”, l’Agenzia delle Entrate (per quanto attiene ai risvolti in materia di IVA) chiarisce come debba farsi riferimento all’ “obbligo” del prestatore di eseguire “un diverso e più articolato servizio, comprensivo dell’offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità  turistico-ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro appare meramente strumentale”, non potendosi considerare “sussistente una prestazione di trasporto vera e propria”.

Per tali ragioni– prosegue l’Ufficio– “il prestatore si impegna a un’obbligazione di natura complessa a fronte di un corrispettivo globale”: dunque, tale “unitario” corrispettivo soggiace  “all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento”.

In tale contesto, a titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le prestazioni “complesse” di trasporto di persone per vie d’acqua, che pertanto soggiacciono all’aliquota IVA ordinaria, possono essere (tra le altre) le “gite turistiche con intrattenimento presso luoghi di particolare interesse turistico, organizzate in modo che fossero eseguite, a fronte di un unico corrispettivo, prestazioni ulteriori rispetto al trasporto di persone e inclusive, oltre all’accesso alla motonave per il trasferimento, ad esempio, dell’animazione a bordo (eventi particolari, musica, balli ed esibizioni di metodologie di pesca), della somministrazione di alimenti e bevande, nonché (in alcuni casi) dell’ingresso in alcune strutture da visitare” come anche “l’organizzazione di mini crociere senza attracco e con una breve descrizione della costa, da parte del personale di bordo, ai passeggeri durante il tragitto”.

In conclusione, l’Ufficio chiarisce che “laddove accanto alla prestazione di trasporto di persone siano incluse anche altre prestazioni  (come quelle con finalità turistico-ricreative consistenti nel servizio di pesca e nella successiva somministrazione del pescato cucinato a bordo dell’imbarcazione; nello svolgimento anche di altri servizi ittico-turistici; nel noleggio di imbarcazioni per la realizzazione di escursioni private o nei confronti esclusivamente di agenzie di viaggio o tour operator; nell’organizzazione   di   escursioni   turistiche   con   guida   messa   a disposizione dal vettore)” ai fini IVA trova applicazione l’ “aliquota del 22 per cento”, trattandosi di “una prestazione unica generica”.

Quanto sopra esposto rappresenta un rilevante chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, sebbene debba evidenziarsi che tale regime IVA  ad aliquota ordinaria  (applicabile  alle prestazioni  di cui trattasi) dovrebbe trovare applicazione nei soli casi in cui, a fronte del pagamento di un unico corrispettivo, il committente benefici di una prestazione di trasporto per vie d’acqua “complessa” (come sopra descritta).

Diversamente, a fronte del pagamento di più corrispettivi finalizzati a beneficiare di altrettante diverse prestazioni, il regime IVA applicabile dovrebbe essere valutato autonomamente e quindi in riferimento alle singole prestazione sottese a tali corresponsioni.

1 Trattasi di un parere motivato, non vincolante per il soggetto istante.
2 L’Ufficio ha affermato che per “‘trasporto di persone’ deve considerarsi ... non ogni
operazione che presenti una qualche attinenza con un contratto di trasporto nel suo significato più ampio rientra automaticamente in questa definizione ... Tanto premesso, si ritiene che, nel suo significato abituale, il trasporto sia riconducibile alla nozione civilistica del contratto disciplinato dagli articoli 1678 e seguenti del Codice Civile”.
3  Trattasi del regime di “esenzione” dal tributo (ex articolo 10, comma 1, n. 14);
dell’aliquota del5 per cento (in base alla Tabella A, Parte II-bis,n. 1-ter), oppure dell’aliquota del 10 per cento (ai sensi della Tabella A , Parte III, n. 127-novies). In merito l’Ufficio chiarisce che “non è ostativa all’applicazione del regime IVA di esenzione o dell’applicazione dell’aliquota ridottala circostanza che parte dei titoli di viaggio siano emessi anche in favore di gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour operator, con al seguito una propria guida turistica remunerata a parte (senza alcuna incidenza sul corrispettivo dovuto all’impresa armatrice per il viaggio), sempre a condizione che il servizio reso dalle medesime imprese armatrici rimanga solo ed esclusivamente il mero trasporto e che non si rientri nella differente ipotesi del noleggio di imbarcazione  per escursioni  turistiche  private  nei  confronti di  tour operator o agenzie di viaggi”.

4 Fra le altre, anche “l’attività di pesca sportiva e l’avvistamento cetacei”.


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