La non imponibilità IVA per prestazioni di servizi nelle navi adibite per navigazione in alto mare

27/01/2021

La non imponibilità IVA per prestazioni di servizi nelle navi adibite per navigazione in alto mare

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

La Legge di Bilancio 2021(1) ha apportato alcune rilevanti modifiche all’articolo 8 bis D.p.r. 633/1972, rubricato delle “operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione”, afferente il regime di non imponibilità IVA delle prestazioni di servizi e cessioni di beni connesse alle navi adibite alla navigazione in “alto mare” ai fini commerciali.

Specificamente, gli articoli 708 e ss. della Legge di Bilancio, hanno introdotto il comma 3 all’articolo 8 bis del D.p.r. 633/1972, che ora prevede specifici oneri dichiarativi e procedurali ai fini della non imponibilità IVA delle operazioni (2) disciplinate dal medesimo articolo.

Si premette che la disciplina IVA della norma di cui trattasi trova applicazione in riferimento alle fattispecie afferenti navi “adibite alla  navigazione in alto mare”, da intendersi come tali quelle che hanno “effettuato  nell'anno  solare  precedente  o,  in  caso  di  primo  utilizzo,
effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al  70 per cento”(3).

La nuova disciplina di cui trattasi chiarisce che per “viaggio in alto mare” deve intendersi “il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita”.

Ciò premesso, all’articolo 8 bis comma 3 del D.p.r. 633/1972, viene precisato che, ai fini della non imponibilità delle fattispecie di che trattasi, è necessario che il soggetto (interessato a beneficiare del regime di non imponibilità IVA) attesti “la condizione della navigazione in alto mare”, mediante la predisposizione di un documento che “deve essere redatto in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate”.

Ciò posto, si osserva che quanto dichiarato con le modalità sopra descritte dovrà “essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione”, i cui “estremi ... devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa”(4).

Premessa quindi la necessità di predisporre una dichiarazione (afferente la navigazione in “alto mare” ai fini commerciali della nave), che deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, si evidenzia come il terzo comma dell’articolo 8 bis disponga che “i soggetti che dichiarano una percentuale (di viaggi in operati “alto mare”, n.d.r.) determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare”.

Premesso tutto quanto sopra esposto, si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate “con provvedimento del direttore” approverà “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ... il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis”, potendo trovare applicazione – solo a partire da quel momento – la rinnovata disciplina di che trattasi.

Pertanto, al fine di poter valutare l’effettivo onere documentale e procedurale (sopra descritti) che incomberanno sul contribuente, si ritiene necessario attendere la pubblicazione del modello dichiarativo sopracitato e della relativa procedura finalizzata all’applicazione del regime di “non imponibilità” delle “operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione” di cui all’articolo 8 bis del D.p.r. 633/1972.

All’esito della pubblicazione di tale modello dichiarativo seguirà nota esplicativa in merito.

1 L. del 30 dicembre 2020,n. 178.
2  Tra le altre, si citano le cessioni di navi adibitealla navigazione in alto mare e
destinate all'esercizio di attività commerciali; le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazionee noleggio delle navi adibite alla navigazione in “alto mare”, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonchéle prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi.
3 Cfr. art. 8 bis comma 3.

4 Cfr. art. 8 bis comma 3.


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