Emendamenti all'Allegato II della Convenzione MARPOL e al Codice IBC in vigore il 1 gennaio 2021

21/01/2021

Emendamenti all'Allegato II della Convenzione MARPOL e al Codice IBC in vigore il 1 gennaio 2021

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Il MEPC (Marine Environment Protection Committee) che si occupa di questioni ambientali in seno all’International Maritime Organization (IMO), nel maggio del 2019 ha adottato le “Resolution” n. 315(74) e 318(74) che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021. 
La “Resolution” MEPC.315(74), che introduce emendamenti alle Regole 1 e 13 delle Appendici IV e VI dell'Allegato II della convenzione MARPOL, è volta a garantire la riduzione dell'impatto ambientale dovuto ai residui del carico e alle acque di lavaggio delle cisterne delle navi che trasportano le sostanze identificate dal numero 16.2.7 del capitolo 17 del Codice Internazionale per la costruzione e l’equipaggiamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose in massa – Codice IBC. Per fornire qualche esempio, tra le sostanze identificate rientrano diverse tipologie di oli vegetali e prodotti come la paraffina.
Pertanto, la “Resolution” MEPC.315(74) introduce nella Regola 1 (“Definitions”) il paragrafo 23 che fornisce una nuova definizione di “sostanza galleggiante persistente” descrivendone anche le caratteristiche fisiche e chimiche; inoltre, essa aggiunge un nuovo paragrafo (il 7.1.4) alla Regola 13 attraverso il quale prescrive di svolgere la procedura di prelavaggio delle cisterne utilizzate per il trasporto di prodotti identificati dal Codice IBC con il numero 16.2.7. Ai sensi della nuova disciplina, l’attività di prelavaggio è necessaria quando le navi si trovano all'interno di una zona specifica identificata geograficamente dai punti cardinali elencati nella Regola 13.9 dell’Allegato II, l’area si estende a partire dalla costa di Gibilterra fino alla Norvegia, comprendendo anche il Mar Baltico, il Regno Unito e l'Irlanda. L’acqua utilizzata durante le operazioni di prelavaggio delle cisterne deve essere necessariamente smaltita in un impianto di ricezione nel porto di scarico della merce, mentre tutte le acque introdotte successivamente nella cisterna possono essere scaricate in mare secondo le norme di scarico di cui alla Regola 13.2.
Le modifiche introdotte si applicano a tutti gli armatori di navi cisterna per prodotti chimici ed altre navi con certificati NLS (Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk).
Le navi cisterna per prodotti chimici costruite a partire dal 1° luglio 1986 sono soggette al Codice IBC il quale fornisce uno standard per il trasporto sicuro via mare di prodotti chimici liquidi pericolosi e nocivi alla rinfusa elencati nel Capitolo 17 del Codice stesso. Inoltre, per ridurre al minimo i rischi per l’equipaggio e l’ambiente, il Codice prescrive degli standard di progettazione e costruzione delle navi tenendo in continua considerazione la natura dei prodotti pericolosi trasportati. 
La “Resolution” MEPC.318(74) contiene emendamenti a diversi capitoli del Codice IBC. Anzitutto, alcune nuove sostanze sono state inserite nella lista del Capitolo 17 IBC: ciò può comportare la necessità di apportare importanti modifiche alla struttura e all’equipaggiamento delle navi al fine di renderle idonee al trasporto di sostanze pericolose.  Inoltre, in linea con la Regola 13(7.1.4) dell'Allegato II della MARPOL, l'emendamento apportato al capitolo 16 IBC introduce l’obbligo di svolgere l’attività di prelavaggio delle cisterne, per le sostanze che sono designate come galleggianti persistenti (“persistent floaters”).
Già prima dell’entrata in vigore delle modifiche descritte, gli armatori dovevano essere in possesso di un “Certificato Internazionale di Idoneità per il Trasporto alla Rinfusa di Prodotti Chimici Pericolosi” che li autorizzasse al trasporto di prodotti pericolosi. Esso viene rilasciato, successivamente all’esito di un'ispezione iniziale e ad altre periodiche, soltanto alle navi cisterna conformi alla normativa vigente contenuta nel Codice IBC. A seguito dei recenti emendamenti al Codice IBC ed all'Allegato II MARPOL, l'IMO ha deciso di introdurre un nuovo ed aggiornato Certificato che deve essere tenuto a bordo a partire dal 1 Gennaio 2021.
Le modifiche all'Allegato II MARPOL ed all'elenco del Capitolo 17 del Codice IBC hanno avuto un impatto anche sul Manuale delle “Procedures and Arrangements” (P&A) della nave: allo scopo di includere le modifiche MEPC.315(74) si è resa necessaria la revisione o la riapprovazione dei manuali P&A delle navi da parte delle società di classificazione. 
La crescente consapevolezza dell’impatto che può avere la dispersione di prodotti chimici nell’ambiente marino e la necessità di sviluppare tecniche e sistemi di trasporto più sicuri stanno contribuendo alla progressiva implementazione degli standard di sicurezza disciplinati dall’Allegato II MARPOL e dal Codice IBC.


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