Diritti dei passeggeri e recenti modifiche del Decreto Cura Italia

22/07/2020

Diritti dei passeggeri e recenti modifiche del Decreto Cura Italia

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

L’emergenza epidemiologica da Covid-19, come noto, ha avuto un forte impatto anche sul settore dei trasporti marittimi e del turismo crocieristico, costringendo, da un lato, passeggeri e viaggiatori a rinunciare a viaggi prenotati ed impedendo, dall’altro lato, ai vettori di compiere i trasporti programmati per la mancanza di autorizzazione allo sbarco e la chiusura dei porti ed agli operatori crocieristici e organizzatori turistici di eseguire i pacchetti turistici- crociere già venduti per le limitazioni all’ingresso nei porti di scalo e la sospensione dei servizi di crociera disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 19.3.2020.
Dall’inizio dell’emergenza è sorta quindi un’esigenza di tutelare i passeggeri che sono stati incolpevolmente impossibilitati a viaggiare e di determinare la sorte dei contratti di trasporto marittimo e di organizzazione di pacchetto turistico.
Tale esigenza è stata inizialmente recepita dal Governo inizialmente con il D. L 2.3.2020 n. 9 che, all’art. 28, ha previsto la risoluzione per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, dei contratti di trasporto stipulati da persone che per motivi di misure restrittive e quarantene erano impossibilitate ad utilizzare i biglietti acquistati, ovvero inutilizzabili perché aventi come destinazione località Italiane o Stati esteri dove fosse impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 ed il diritto di recesso senza pagamento di penale di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 79/2011 “Codice del Turismo” per i consumatori che avessero acquistato un pacchetto turistico e si trovassero nelle situazioni anzidette. 
La norma prevedeva in questi casi il rimborso da parte del vettore e/o dell’organizzatore turistico del corrispettivo pagato per il trasporto o per il pacchetto turistico, stabilendo altresì che il rimborso potesse essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di importo pari alla somma pagata da utilizzare entro un anno dall'emissione per acquistare un nuovo biglietto di trasporto o un pacchetto turistico.
Successivamente, nel Decreto Legge 17.3.2020 n. 18 cd “Cura Italia”, come modificato in sede di conversione con legge 24.4.2020 n. 27, è stato introdotto l’art. 88 bis che, ribadito che costituiscono ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione le misure restrittive che impediscano la partenza ovvero l’arrivo a destinazione e l’approdo nel porto, ha confermato la risoluzione contratti e stabilito la possibilità di recesso anche da parte dell’organizzatore turistico. In merito al rimborso delle somme pagate dal viaggiatore, il decreto ha previsto che “il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione” e “l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.
Con tale disposizione, quindi, il vettore e/o l’organizzatore turistico sono stati autorizzati a restituire ai viaggiatori gli importi ricevuti direttamente con l’emissione di voucher da utilizzare per acquistare altri servizi, senza la necessità di offrire ai viaggiatori una scelta alternativa tra rimborso e voucher e senza sottoporre l’emissione del voucher all’accettazione del viaggiatore. 
Con Raccomandazione del 13.5.2020, la Commissione Europea, preso atto delle criticità e differenze verificate tra gli Stati membri in relazione all’offerta di rimborso tramite voucher, ha confermato che i vouchers costituiscono un’alternativa al rimborso soggetta ad accettazione da parte dei viaggiatori ed indicato agli Stati membri alcune caratteristiche che i voucher offerti ai viaggiatori dovrebbero possedere per ottenere l’accettazione dei viaggiatori e costituire una alternativa appetibile al rimborso delle somme pagate. Tra queste si segnalano: la durata di almeno 12 mesi, la possibilità di essere utilizzati per acquistare servizi da effettuare anche dopo la scadenza del periodo di validità, la possibilità che i vouchers non utilizzati entro la scadenza siano rimborsati, la possibilità di trasferire ad altra persona la titolarità del voucher e la necessità che tali vouchers siano dotati di una protezione sufficientemente efficace e solida in caso di insolvenza del vettore o dell'organizzatore.
Il Governo italiano non ha recepito tale Raccomandazione e, pertanto, in data 2.7.2020 la Commissione ha avviato due procedimenti di infrazione contro l’Italia: uno, aperto anche nei confronti della Grecia, con cui è stata segnalata la violazione dei regolamenti europei sui diritti dei viaggiatori (per mare, aria, treno e strada) per avere permesso che i vettori offrissero come unica forma di rimborso ai passeggeri i vouchers e uno, aperto contro altri 9 Stati membri, con cui la Commissione ha segnalato la violazione dell’art. 12 comma 4 della Direttiva 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ha rilevato che, nonostante l’emissione della Raccomandazione del 13.5.2020, in detti Stati membri sono state mantenute in vigore previsioni normative che consentono agli organizzatori turistici di emettere vouchers anziché restituire ai consumatori gli importi da essi pagati per il pacchetto turistico annullato. Il Governo Italiano ha due mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione.
Si segnala che, da ultimo, con la Legge 17.7.2020 n. 77 che ha convertito con modificazioni il cd “decreto rilancio”, è stata apportata una ulteriore modifica all’art. 88 bis del Decreto Legge n. 18/20202 per renderlo più conforme alle raccomandazioni della Commissione Europea.
La norma, nella nuova formulazione, stabilisce in 18 mesi la durata dei vouchers e prevede al comma 11 che “per tutti i rapporti inerenti ai contratti instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, …., la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione” e all’art. 12 che “l'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità…. ". Nel testo dell’articolo è stato introdotto l’art. 12 bis che prevede che “la durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi….si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione …”.
Alla luce della nuova formulazione dell’art. 88 bis, pertanto, il Governo italiano sembra avere parzialmente recepito le raccomandazioni e segnalazioni delle autorità comunitarie ed avere reso più appetibili i voucher che i vettori e organizzatori turistici possono emettere ai loro clienti e, così, più tutelati i viaggiatori.
Benchè anche nella nuova formulazione dell’art. 88 bis l’emissione dei voucher non sia sottoposta all’approvazione dei viaggiatori, la disposizione aumenta notevolmente la durata del voucher, prevede una maggiore spendibilità del credito contenuto nel voucher e, soprattutto, la possibilità, se il voucher non viene utilizzato entro la scadenza indicata, di richiedere ed ottenere dal vettore emittente il rimborso dell’importo a suo tempo versato.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it