Detention e demurrage riaddebitati dagli spedizionieri sono esclusi dalla base imponibile IVA

12/05/2020

Detention e demurrage riaddebitati dagli  spedizionieri sono esclusi dalla base imponibile IVA

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della consulenza giuridica (1) n. 956- 61/2018, ha chiarito il regime IVA degli oneri per “detention”(2) e “demurrage”(3) (e “port storage”(4), applicati dagli armatori e dai terminalisti agli spedizionieri (e poi riaddebitati da questi ultimi ai committenti).
Ai fini IVA, tali “costi” sono considerati“ non imponibili” ai sensi dall’art. 9 comma 1 n. 6 del D.p.r. 633/1972 (5).
Il medesimo regime di “non imponibilità” si ritiene possa essere applicato anche al successivo loro “riaddebito” (dagli spedizionieri) ai committenti. La prestazione “riaddebitata”, infatti, avrebbe la medesima natura di quella “principale” (“non imponibile”), potendosi quindi applicare ad entrambe, un regime Iva omogeneo, tenuto conto della loro medesima, intrinseca natura (6).
In particolare, nella “consulenza” di che trattasi, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le prestazioni rese nell’ambito portuale (ai sensi, dell’ar.t 9 comma 1  D.p.r. 1972  n. 633) debbano  essere soggette “alla duplice condizione che le operazioni vengano svolte nell'ambito portuale e che riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti, ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto. Deve trattarsi, in sostanza, da un lato di servizi squisitamente tecnici atti a garantire la funzionalità degli impianti, dall'altro lato di servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o mezzi di trasporto”.
L’Agenzia delle Entrate, nell’affrontare il  merito della fattispecie, ha ritenuto di assimilare la fee da “detention” e “demurrage” alla “controstallia” (ai sensi dell’art. 446 del Codice della Navigazione), prevista in caso di ritardo nel carico/scarico della merce.
Configurandosi la “controstallia” quale “penalità” relativa ad un inadempimento contrattuale alle prestazioni di carico/scarico della merce, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di poter applicare agli oneri per “detention” e “demurrage”, la disciplina IVA prevista dall’art. 15 comma 1 n.1 (del D.p.r. 633/1972), in forza del quale “Non concorrono a formare  la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente (...)”.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le spese di “sosta”, addebitate dalle compagnie di navigazione e dai terminalisti agli spedizionieri (e poi riaddebitati da questi ultimi ai committenti), debbano essere qualificate come “risarcimento del danno provocato e come tali escluse dalla base imponibile IVA ai sensi del citato articolo 15, comma 1, n. 1 del DPR 633 del 1972”.


1 Si tratta di un parere motivato, non vincolante per il soggetto istante.
2 Fee applicata dalla compagnia di navigazione per l’utilizzo del container oltre il periodo di franchigia concordato.
3  Fee applicata dalla compagnia di navigazione per l’utilizzo del terminal –tramite il
container - oltre il periodo di franchigia concordato.
4 Fee applicata dal terminal per l’utilizzo degli spazi, tramite il container, oltre il periodo di franchigia concordato.
5 In forza del quale “Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili: (...)6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari (...)”.
6 E ciò anche in conformità alla previsione dell’art. 3 comma 3 del D.p.r. 633/1972 in forza del quale “(...) Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”. Pertanto, essendo lo spedizioniere “mandatario senza rappresentanza” (ai sensi della disciplina del contratto di spedizione, previsto dall’art. 1737 ss del Codice civile), è possibile applicare il  principio della  “identità” della  prestazione (resa  al mandatario-spedizioniere) anche al rapporto tra mandatario e mandante-committente.





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