Varchi doganali, Vado Ligure, TAR si pronuncia sulla discrezionalità nell’assegnazione del punteggio
08/03/2018
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Il
TAR ligure si è espresso con sentenza del 28 febbraio riguardo un ricorso sorto
in merito ad una gara d’appalto, relativa al progetto della Piattaforma Multipurpose di Vado Ligure. L’opera, già
prevista nel Piano Regolatore del porto di Savona-Vado (DCR n. 22 del 10 agosto
2005), comprende come noto lavori di varia natura, in relazione alle quali
l’Autorità di Sistema ha bandito numerose gare d’appalto.
In particolare, il progetto in questione
prevede la creazione di nuovi varchi doganali, oltre all’ampliamento della rete
ferroviaria ed autostradale per migliorare la viabilità retroportuale dello
snodo di Vado. Proprio con riferimento alla gara di appalto per la
realizzazione del nuovo sistema di varchi doganali è sorto un contrasto davanti
al TAR di Genova.
La gara in questione aveva come oggetto l’affidamento
della direzione lavori, delle assistenze al collaudo, della contabilità e
dell’assistenza al cantiere dei nuovi varchi doganali, già progettati con altra
apposita gara. La modalità di gara scelta dall’Autorità di Sistema è stata la
procedura ristretta d’urgenza, di cui all’art. 61, comma 6 del Codice degli
Appalti, poiché la progettazione era già stata completata e si aveva la
necessità di avviare i lavori il prima possibile.
Il ricorso è stato proposto dal
Raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla società Granda Engineering contro
l’Autorità di Sistema e nei confronti della controinteressata, la società Proiter
S.r.l., risultata aggiudicataria dell’appalto.
La società Granda Engineering ha
lamentato davanti al giudice amministrativo il modo in cui è stato assegnato il
punteggio e con cui è stata formata la graduatoria definitiva, che l’ha vista
sfavorita rispetto alla concorrente di pochi punti.
La questione sottoposta al TAR
riguardava, in particolare, l’interpretazione del bando di gara e
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il
problema è sorto con riferimento al peso da attribuire ai diversi parametri –
quantitativi (il prezzo) e qualitativi – indicati dalla stazione appaltante ai
fini dell’aggiudicazione.
In questo caso, il bando di gara e soprattutto
la lettera di invito prevedevano che la selezione delle offerte dovesse essere
articolata in due momenti: una prima valutazione doveva essere svolta dalla
commissione, attribuendo un punteggio ad ogni singolo parametro e formando una
graduatoria provvisoria.
In seguito, la commissione avrebbe
dovuto eseguire una parametrazione della classifica così ottenuta, assegnando
il punteggio massimo all’impresa prima in graduatoria e ricalcolando in maniera
proporzionale tutti gli altri punteggi delle restanti imprese.
Questo secondo passaggio, nelle
intenzioni della stazione appaltante, doveva servire per evitare distorsioni
derivanti dalla semplice somma delle voci di punteggio. Tuttavia, questa seconda
operazione non è stata svolta dalla commissione, che, al termine della prima
fase, ha proceduto direttamente a stilare la graduatoria definitiva.
Secondo la ricorrente, questa mancanza avrebbe
favorito in maniera esagerata la componente del prezzo a discapito della
qualità, in violazione del bando di gara che invece privilegiava l’aspetto
qualitativo.
Questa interpretazione è stata rigettata
dal giudice amministrativo, che ha rilevato come nessun obbligo gravasse
sull’Autorità di Sistema di procedere anche alla seconda parametrazione del
punteggio, visto che questo secondo passaggio, sebbene contenuto nel bando di
gara e nella lettera di invito, non era previsto come necessario.
In definitiva, quindi, il TAR ha
respinto il ricorso, riconoscendo che le modalità di calcolo del punteggio e la
formazione della graduatoria rientrano nell’ambito di discrezionalità di cui
dispone la Stazione Appaltante nella redazione del bando di gara.
In altre parole, se è vero che il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe servire a creare
un equilibrio tra prezzo e qualità, è anche vero che il Codice degli Appalti
assegna un margine di discrezionalità alla stazione appaltante. Secondo i
giudici del TAR sembrerebbe che quest’ultima sia libera di graduare ogni
parametro attraverso il rispettivo punteggio, facendo prevalere le ragioni di
risparmio economico o quelle qualitative.
D’altro canto, sembra opportuno
sottolineare che questa discrezionalità non può trasformarsi in incertezza per
l’impresa che decide di partecipare alla gara. L’operatore economico, infatti e
a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, dovrebbe essere posto in
condizione di conoscere con esattezza se i parametri indicati siano «previsti come necessari dalla legge di gara»
fin dalla pubblicazione del bando.