Leasing nautico imponibile Iva se l’unità da diporto è noleggiata indirettamente ai soci
12/12/2016
Introduzione normativa
Lo
schema contrattuale del c.d. leasing
nautico presenta rilevanti vantaggi fiscali, giacché, ricorrendo talune
necessarie condizioni, permette di non corrispondere l’Iva sui canoni versati.
Come
noto, il leasing finanziario è il contratto
mediante il quale una società (concedente) acquista per conto di un’impresa
industriale o commerciale (utilizzatrice), un bene a essa necessario,
cedendoglielo in godimento contro pagamento di un canone periodico (funzione di
finanziamento).
Nel
campo della nautica, se l’unità da diporto è adibita alla navigazione in alto
mare e l’impresa utilizzatrice se ne serve per fini commerciali di cui all’art.
2 d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) in
ottemperanza al proprio oggetto sociale, trova applicazione l’art. 8-bis d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, per
cui l’intero corrispettivo, pagato dal soggetto utilizzatore alla società di leasing, non è sottoposto a Iva.
In
base all’art. 2 del codice della nautica da diporto, l’unità navale è utilizzata
a fini commerciali quando alternativamente è oggetto di contratti di locazione
e di noleggio, è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da
diporto o, infine, è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo
come unità di appoggio.
Per
le unità oggetto di locazione finanziaria destinate a uso commerciale,
l’attività di noleggio deve essere annotata nei registri marittimi d’iscrizione,
specificando il nome del proprietario o armatore, l’attività svolta nonché gli
estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese.
Tali
dati devono essere anche annotati sulla licenza di navigazione.
Le
unità utilizzate per locazione o noleggio non possono essere adibite a uso non
commerciale fino a quando mantengono la destinazione d’uso annotata.
Non imponibilità Iva dei canoni di
leasing solo se il noleggio è rivolto a terzi
Inquadrati
quelli che sono i requisiti per ottenere la non imponibilità Iva dei canoni di leasing pagati dall’utilizzatore al
concedente (società finanziaria), si desidera evidenziare brevemente il
principio espresso dalla Commissione tributaria regionale di Milano con
sentenza 4 luglio 2016, n. 3914.
I
giudici meneghini hanno chiarito che non può beneficiare dell’esenzione Iva il
soggetto che acquista, attraverso leasing nautico, un’imbarcazione per poi noleggiarla a società interamente
partecipate dai propri soci.
Le
disposizioni contenute nell’art. 8-bis,
pertanto, devono interpretarsi nel senso che si riscontra mancanza assoluta di
attività economica (e quindi carenza del requisito della commercialità) ogni
volta in cui la società sia costituita solo per beneficiare della non
imponibilità Iva, acquistando beni per metterli a disposizione dei soci persone
fisiche o dei loro familiari.
Nel
caso di specie, infatti, è risultato che la società utilizzatrice, pur pagando
i canoni di leasing senza Iva, ai
sensi dell’art. 8-bis, d.p.r. 633 del
1972, aveva noleggiato l’imbarcazione solo a soggetti riconducibili ai suoi
stessi soci, favorendo, in tal modo, un utilizzo dell’imbarcazione limitato a
questi ultimi.
La
Commissione tributaria regionale di Milano ha, pertanto, disconosciuto, il
carattere commerciale nell’utilizzo dell’imbarcazione, assoggettando,
conseguentemente, a Iva gli importi corrisposti alla società di leasing.
Luca
Piemontese
Studio
Legale Armella & Associati