Leasing nautico imponibile Iva se l’unità da diporto è noleggiata indirettamente ai soci

12/12/2016

Leasing nautico imponibile Iva se l’unità da diporto è noleggiata indirettamente ai soci Introduzione normativa
Lo schema contrattuale del c.d. leasing nautico presenta rilevanti vantaggi fiscali, giacché, ricorrendo talune necessarie condizioni, permette di non corrispondere l’Iva sui canoni versati.
Come noto, il leasing finanziario è il contratto mediante il quale una società (concedente) acquista per conto di un’impresa industriale o commerciale (utilizzatrice), un bene a essa necessario, cedendoglielo in godimento contro pagamento di un canone periodico (funzione di finanziamento).
Nel campo della nautica, se l’unità da diporto è adibita alla navigazione in alto mare e l’impresa utilizzatrice se ne serve per fini commerciali di cui all’art. 2 d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) in ottemperanza al proprio oggetto sociale, trova applicazione l’art. 8-bis d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, per cui l’intero corrispettivo, pagato dal soggetto utilizzatore alla società di leasing, non è sottoposto a Iva.
In base all’art. 2 del codice della nautica da diporto, l’unità navale è utilizzata a fini commerciali quando alternativamente è oggetto di contratti di locazione e di noleggio, è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto o, infine, è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio.
Per le unità oggetto di locazione finanziaria destinate a uso commerciale, l’attività di noleggio deve essere annotata nei registri marittimi d’iscrizione, specificando il nome del proprietario o armatore, l’attività svolta nonché gli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese.
Tali dati devono essere anche annotati sulla licenza di navigazione.
Le unità utilizzate per locazione o noleggio non possono essere adibite a uso non commerciale fino a quando mantengono la destinazione d’uso annotata.

Non imponibilità Iva dei canoni di leasing solo se il noleggio è rivolto a terzi
Inquadrati quelli che sono i requisiti per ottenere la non imponibilità Iva dei canoni di leasing pagati dall’utilizzatore al concedente (società finanziaria), si desidera evidenziare brevemente il principio espresso dalla Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza 4 luglio 2016, n. 3914.
I giudici meneghini hanno chiarito che non può beneficiare dell’esenzione Iva il soggetto che acquista, attraverso leasing nautico, un’imbarcazione per poi noleggiarla a società interamente partecipate dai propri soci.
Le disposizioni contenute nell’art. 8-bis, pertanto, devono interpretarsi nel senso che si riscontra mancanza assoluta di attività economica (e quindi carenza del requisito della commercialità) ogni volta in cui la società sia costituita solo per beneficiare della non imponibilità Iva, acquistando beni per metterli a disposizione dei soci persone fisiche o dei loro familiari.
Nel caso di specie, infatti, è risultato che la società utilizzatrice, pur pagando i canoni di leasing senza Iva, ai sensi dell’art. 8-bis, d.p.r. 633 del 1972, aveva noleggiato l’imbarcazione solo a soggetti riconducibili ai suoi stessi soci, favorendo, in tal modo, un utilizzo dell’imbarcazione limitato a questi ultimi.
La Commissione tributaria regionale di Milano ha, pertanto, disconosciuto, il carattere commerciale nell’utilizzo dell’imbarcazione, assoggettando, conseguentemente, a Iva gli importi corrisposti alla società di leasing.

Luca Piemontese

Studio Legale Armella & Associati 
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