Concessioni demaniali marittime: il TAR Liguria disapplica la proroga al 30.07.27

02/01/2025

Concessioni demaniali marittime: il TAR Liguria disapplica la proroga al 30.07.27

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con la sentenza n. 869 del 14 dicembre 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria si è pronunciato nuovamente sull'illegittimità delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime. Nel caso in esame, parte ricorrente, titolare di una concessione demaniale, impugnava il provvedimento con cui il Comune concedente aveva disposto la rideterminazione della durata della concessione stessa, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2023. Secondo la tesi attorea, in seguito alle recenti sopravvenienze normative e alla pronuncia della Corte di Giustizia C-348/2022 (dalla quale si evincerebbe la competenza del Governo di stabilire la scarsità effettiva delle risorse naturali), devono ritenersi superati i principi sanciti dall'Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 17/2021 e 18/2021, per le quali in caso di scarsità della risorsa naturale è illegittima la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime.

Il Collegio, in piena osservanza del diritto sovrannazionale, ha respinto tale impostazione, ribadendo in modo granitico l’illegittimità di qualsiasi normativa che disponga proroghe automatiche delle concessioni. Infatti, ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkestein), nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività siano limitate a causa della “scarsità di risorse naturali” o delle capacità tecniche utilizzabili, è dovere degli Stati membri avviare gare pubbliche – con adeguata pubblicità e in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza – per l’affidamento delle concessioni demaniali che dovranno avere durata limitata, senza possibilità di rinnovo automatico.

Con riguardo al tema della scarsità, la sentenza ribadisce quanto già ampiamente enucleato dalla ormai consolidata giurisprudenza, per cui la risorsa è da ritenersi scarsa, e fornisce la corretta lettura della sentenza C-348/22; la Corte di Giustizia, chiarisce il Collegio, ha riconosciuto in capo agli Stati membri “un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità delle risorse naturali", ma non ha inteso in alcun modo riservare la decisione ad una determinata Autorità, tantomeno al Governo, come invece dedotto da parte ricorrente.

Con la sentenza in analisi, viene inoltre stabilito che la disapplicazione di tali normative nazionali non osta al principio per cui gli effetti diretti di una Direttiva possono solo essere invocati dai privati nei confronti dello Stato, e non viceversa, e ciò perché:

  a) In primo luogo, “alla Direttiva è stata data attuazione con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (in particolare, l'art. 12 della Direttiva è stato attuato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 59 del 2010), con la conseguenza che, a ben vedere, più che di mancata attuazione della Direttiva (che, come detto, anche sotto il profilo che rileva in questa sede, è stata attuata con una disposizione di carattere generale, identica alla corrispondente disposizione della Direttiva), viene in rilievo un inadempimento successivo dello Stato agli obblighi su di esso gravanti in virtù della Direttiva. Gli effetti pregiudizievoli per la ricorrente derivanti dalla disapplicazione della proroga non costituiscono, dunque, emanazione della Direttiva, bensì della disciplina nazionale (di rango primario) di attuazione di quest'ultima, che può senz'altro operare anche a danno di un privato";

 b) Inoltre, non si tratterebbe di "di effetti verticali invertiti, cioè di invocazione, da parte dello Stato, di una disposizione del diritto dell'Unione nei confronti di un privato, il quale sarebbe conseguentemente gravato da un obbligo nei confronti dello Stato per effetto di una direttiva che lo Stato non ha trasposto, bensì di obblighi dello Stato nei confronti dei terzi che potrebbero, invocando l'art. 12 della Direttiva nei confronti dello Stato, aspirare alla concessione, obblighi il cui adempimento comporta delle ripercussioni negative (ossia, effetti indiretti), ancorché certe, per i titolari delle concessioni oggetto di proroga illegittima (Corte di giustizia, 7 gennaio 2004, C-201/02, Wells)".

Pertanto, ancora una volta, la giurisprudenza torna a ribadire l’illegittimità di qualsiasi sopravvenienza normativa con finalità di proroga per contrasto con l’art. 12 della Direttiva Bolkestein, compresa la recente proroga disposta al 30 settembre 2027.


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