La nuova Corte Arbitrale per lo Yachting

30/05/2025

La nuova Corte Arbitrale per lo Yachting

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Il presente contributo è volto ad analizzare ed illustrare il Regolamento della nuova Corte Arbitrale per lo Yachting ed i vantaggi che l’inserimento di una clausola compromissoria all’interno di un contratto può offrire nella risoluzione di eventuali controversie rispetto alla giustizia ordinaria.

La Corte Arbitrale per lo Yachting si inserisce all’ interno del panorama nazionale ed internazionale come alternativa rispetto al preesistente Tribunale Arbitrale della Nautica (sezione specializzata della Camera Arbitrale Internazionale).

Questo nuovo organismo si compone strutturalmente di un Consiglio Arbitrale e di una Segreteria. Secondo quanto previsto dal Regolamento, il Consiglio ha funzioni consultive, di indirizzo e di promozione della dell’organismo di mediazione ed è l’organo preposto al controllo della corretta applicazione del Regolamento, nonché a decidere sulle questioni attinenti all’amministrazione dei procedimenti arbitrali. Sotto quest’ultimo profilo il Consiglio, tra le sue funzioni, ha il dovere di provvedere alla nomina degli arbitri in caso di inerzia delle parti, decidere sulle richieste di ricusazione di questi, dichiarare l’archiviazione dei procedimenti e deliberare le spese della Corte Arbitrale.

Per quanto attiene alla Segreteria questa si occupa di verbalizzare le sedute del Consiglio Arbitrale, di comunicare i provvedimenti del Consiglio Arbitrale alle parti, forma il fascicolo del procedimento provvedendo ad inviare alle parti coinvolte i rispettivi “atti di causa” e i documenti ad essi allegati.

Come noto, la clausola compromissoria costituisce l’accordo attraverso il quale le parti di un contratto decidono di devolvere eventuali contenziosi aventi ad oggetto questioni inerenti all’interpretazione o esecuzione del contratto ad uno o più arbitri derogando, così derogando alla giustizia ordinaria. Anche in ragione di ciò, la pattuizione di tale clausola per essere considerata efficace e vincolante tra le parti necessita di essere espressamente sottoscritta.

Nonostante la riforma Cartabia abbia provato ad accorciare le tempistiche del processo civile, nel concreto (a causa di rinvii, sostituzioni dei Giudici ecc…) le parti in causa continuano a dover attendere ancora diverso tempo (circa 2 anni) prima di poter ottenere una sentenza. Se poi a questo arco temporale si aggiungono le tempistiche necessarie per la conclusione di un eventuale giudizio di Appello o addirittura quelle necessarie per la definizione di un giudizio in Cassazione, ecco che le parti in causa si trovano costrette ad aspettare all’incirca 8/9 anni prima di poter ritenere definitivamente chiusa la vertenza.

Sotto questo punto di vista l’inserimento di una clausola compromissoria all’interno di un contratto (es. contratto per la costruzione di uno yacht, noleggio, ormeggio ecc…) non può che essere visto come un vantaggio considerato l’arco temporale decisamente più contenuto che viene prospettato alle parti qualora queste volessero sottoporre l’insorgere di eventuali controversie alla Corte Arbitrale per lo Yachting.

Il Regolamento della Corte Arbitrale per lo Yachting offre difatti alle parti la possibilità di dirimere eventuali controversie entro 180 giorni dall’instaurazione del procedimento.
Appare pertanto evidente il divario che sussiste rispetto alla giustizia ordinaria.   

Si precisa, tuttavia, che il regolamento della Corte Arbitrale per lo Yachting prevede che tale termine possa essere prorogato sino ad un massimo di ulteriori 180 giorni nei seguenti casi:

  • assunzione dei mezzi di prova;
  • disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio;
  • modificazione della composizione del Tribunale Arbitrale durante l’arbitrato;
  • pronuncia di un lodo parziale o non definitivo.

Ad ogni modo, anche nell’ipotesi di una proroga di ulteriori 180 giorni il termine complessivo entro il quale si conclude il procedimento arbitrale risulta essere comunque inferiore rispetto a quello previsto per la giustizia ordinaria.

Sebbene il lodo arbitrale possa essere oggetto di impugnazione davanti alla Corte di Appello competente (con conseguente prolungamento delle tempistiche per addivenire a una decisone della vertenza) si evidenzia il fatto che, in buona parte dei casi, il lodo arbitrale tende a non essere oggetto di gravame, motivo per cui si può ritenere – con i dovuti caveat del caso – che, una volta emesso il lodo, l’oggetto del contendere possa ritenersi “definitivamente” risolto.

Ricordiamo che il lodo arbitrale rituale, in caso di eventuale impugnazione, può essere soggetto a impugnazione solamente qualora sussistano i presupposti per invocarne la nullità, la revocazione e l’opposizione di terzo. Queste tre ipotesi sono espressamente disciplinate all’interno degli artt. 829 e 831 c.p.c.

Oltre al fattore “tempo”, bisogna tenere altresì presente che l’eventuale inserimento di una clausola compromissoria comporta l’ulteriore vantaggio di poter sottoporre la vertenza a professionisti altamente qualificati e competenti in materia. Ed invero fra questi vi rientrano avvocati e professori universitari specializzati nell’ambito di diritto marittimo che, indiscutibilmente, possono fornire una disamina più approfondita e tecnica rispetto a quella può offrire la giustizia “ordinaria”.   

Superfluo sottolineare come quest’ultimo aspetto costituisca una tutela a vantaggio di entrambe le parti che si troveranno a confrontarsi con professionisti del settore in grado di esaminare la questione in maniera esaustiva ed approfondita.
Secondo quanto previsto dal Regolamento della Corte Arbitrale per lo Yachting è concessa alle parti la possibilità di concordare all’interno della convenzione arbitrale se la controversia dovrà essere decisa da un singolo arbitro o da un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri. Il Regolamento precisa che nel caso in cui le parti non abbiamo concordato nulla sul punto l’arbitrato sarà gestito e deciso da un solo arbitro.

Sulla base di quanto statuito nel Regolamento, il Tribunale Arbitrale è in grado di amministrare sia arbitrati interni (tra soggetti italiani) che arbitrati internazionali (quando almeno una delle due parti è soggetto estero). In quest’ultimo caso le parti dovranno sancire nella convenzione arbitrale la lingua in cui si svolgerà il procedimento. Nell’ipotesi in cui ciò non venga previsto dalle parti il Regolamento prevede che la scelta della lingua sarà direttamente determinata dal Tribunale Arbitrale.

Il Regolamento prevede che la domanda di arbitrato debba essere trasmessa alla Segreteria a mezzo pec che, a sua volta, provvederà ad inoltrare la domanda e relativi documenti alla controparte.

A partire dal giorno della notificazione della domanda di arbitrato il convenuto avrà 30 giorni di tempo per costituirsi. L’inosservanza di tale termine comporta per il convenuto l’accettazione del procedimento nello stato di fatto in cui si trova.

Nonostante i vantaggi di cui sopra, la critica che più spesso viene mossa nei confronti dell’arbitrato riguarda i costi che le parti si trovano a dover sostenere. Sotto questo aspetto si ritiene tuttavia che in caso di contenziosi di alto valore la scelta di avvalersi di un procedimento arbitrale sia comunque giustificata alla luce della professionalità e delle tempistiche che questo strumento offre.

Ad ogni modo, il Regolamento della Corte Arbitrale per lo Yachting ha predisposto un “Tariffa dei servizi arbitrali” che permette di comprendere in linea di massima le spese a cui le parti andranno incontro nel caso in cui si trovassero costrette ad adire il Tribunale Arbitrale.


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