La nuova Corte Arbitrale per lo Yachting
30/05/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Il presente contributo è volto ad
analizzare ed illustrare il Regolamento della nuova Corte Arbitrale per lo
Yachting ed i vantaggi che l’inserimento di una clausola compromissoria
all’interno di un contratto può offrire nella risoluzione di eventuali
controversie rispetto alla giustizia ordinaria.
La Corte Arbitrale per lo
Yachting si inserisce all’ interno del panorama nazionale ed internazionale
come alternativa rispetto al preesistente Tribunale Arbitrale della Nautica (sezione
specializzata della Camera Arbitrale Internazionale).
Questo nuovo organismo si compone
strutturalmente di un Consiglio Arbitrale e di una Segreteria. Secondo quanto
previsto dal Regolamento, il Consiglio ha funzioni consultive, di indirizzo e
di promozione della dell’organismo di mediazione ed è l’organo preposto al
controllo della corretta applicazione del Regolamento, nonché a decidere sulle
questioni attinenti all’amministrazione dei procedimenti arbitrali. Sotto
quest’ultimo profilo il Consiglio, tra le sue funzioni, ha il dovere di
provvedere alla nomina degli arbitri in caso di inerzia delle parti, decidere
sulle richieste di ricusazione di questi, dichiarare l’archiviazione dei
procedimenti e deliberare le spese della Corte Arbitrale.
Per quanto attiene alla
Segreteria questa si occupa di verbalizzare le sedute del Consiglio Arbitrale,
di comunicare i provvedimenti del Consiglio Arbitrale alle parti, forma il
fascicolo del procedimento provvedendo ad inviare alle parti coinvolte i
rispettivi “atti di causa” e i documenti ad essi allegati.
Come noto, la clausola
compromissoria costituisce l’accordo attraverso il quale le parti di un contratto
decidono di devolvere eventuali contenziosi aventi ad oggetto questioni
inerenti all’interpretazione o esecuzione del contratto ad uno o più arbitri
derogando, così derogando alla giustizia ordinaria. Anche in ragione di ciò, la
pattuizione di tale clausola per essere considerata efficace e vincolante tra
le parti necessita di essere espressamente sottoscritta.
Nonostante la riforma Cartabia
abbia provato ad accorciare le tempistiche del processo civile, nel concreto (a
causa di rinvii, sostituzioni dei Giudici ecc…) le parti in causa continuano a
dover attendere ancora diverso tempo (circa 2 anni) prima di poter ottenere una
sentenza. Se poi a questo arco temporale si aggiungono le tempistiche
necessarie per la conclusione di un eventuale giudizio di Appello o addirittura
quelle necessarie per la definizione di un giudizio in Cassazione, ecco che le
parti in causa si trovano costrette ad aspettare all’incirca 8/9 anni prima di
poter ritenere definitivamente chiusa la vertenza.
Sotto questo punto di vista
l’inserimento di una clausola compromissoria all’interno di un contratto (es.
contratto per la costruzione di uno yacht, noleggio, ormeggio ecc…) non può che
essere visto come un vantaggio considerato l’arco temporale decisamente più
contenuto che viene prospettato alle parti qualora queste volessero sottoporre l’insorgere
di eventuali controversie alla Corte Arbitrale per lo Yachting.
Il Regolamento della Corte
Arbitrale per lo Yachting offre difatti alle parti la possibilità di dirimere
eventuali controversie entro 180 giorni dall’instaurazione del procedimento.
Appare pertanto evidente il
divario che sussiste rispetto alla giustizia ordinaria.
Si precisa, tuttavia, che il
regolamento della Corte Arbitrale per lo Yachting prevede che tale termine possa
essere prorogato sino ad un massimo di ulteriori 180 giorni nei seguenti casi:
- assunzione dei mezzi di prova;
- disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio;
- modificazione della composizione del Tribunale Arbitrale durante l’arbitrato;
- pronuncia di un lodo parziale o non definitivo.
Ad ogni modo, anche nell’ipotesi
di una proroga di ulteriori 180 giorni il termine complessivo entro il quale si
conclude il procedimento arbitrale risulta essere comunque inferiore rispetto a
quello previsto per la giustizia ordinaria.
Sebbene il lodo arbitrale possa
essere oggetto di impugnazione davanti alla Corte di Appello competente (con
conseguente prolungamento delle tempistiche per addivenire a una decisone della
vertenza) si evidenzia il fatto che, in buona parte dei casi, il lodo arbitrale
tende a non essere oggetto di gravame, motivo per cui si può ritenere – con i
dovuti caveat del caso – che, una volta emesso il lodo, l’oggetto del
contendere possa ritenersi “definitivamente” risolto.
Ricordiamo che il lodo arbitrale
rituale, in caso di eventuale impugnazione, può essere soggetto a impugnazione solamente
qualora sussistano i presupposti per invocarne la nullità, la revocazione e l’opposizione
di terzo. Queste tre ipotesi sono espressamente disciplinate all’interno degli
artt. 829 e 831 c.p.c.
Oltre al fattore “tempo”, bisogna
tenere altresì presente che l’eventuale inserimento di una clausola compromissoria
comporta l’ulteriore vantaggio di poter sottoporre la vertenza a professionisti
altamente qualificati e competenti in materia. Ed invero fra questi vi
rientrano avvocati e professori universitari specializzati nell’ambito di
diritto marittimo che, indiscutibilmente, possono fornire una disamina più
approfondita e tecnica rispetto a quella può offrire la giustizia “ordinaria”.
Superfluo sottolineare come
quest’ultimo aspetto costituisca una tutela a vantaggio di entrambe le parti che
si troveranno a confrontarsi con professionisti del settore in grado di
esaminare la questione in maniera esaustiva ed approfondita.
Secondo quanto previsto dal Regolamento
della Corte Arbitrale per lo Yachting è concessa alle parti la possibilità di
concordare all’interno della convenzione arbitrale se la controversia dovrà
essere decisa da un singolo arbitro o da un collegio arbitrale composto da un
numero dispari di arbitri. Il Regolamento precisa che nel caso in cui le parti
non abbiamo concordato nulla sul punto l’arbitrato sarà gestito e deciso da un solo
arbitro.
Sulla base di quanto statuito nel
Regolamento, il Tribunale Arbitrale è in grado di amministrare sia arbitrati
interni (tra soggetti italiani) che arbitrati internazionali (quando almeno una
delle due parti è soggetto estero). In quest’ultimo caso le parti dovranno
sancire nella convenzione arbitrale la lingua in cui si svolgerà il
procedimento. Nell’ipotesi in cui ciò non venga previsto dalle parti il Regolamento
prevede che la scelta della lingua sarà direttamente determinata dal Tribunale
Arbitrale.
Il Regolamento prevede che la
domanda di arbitrato debba essere trasmessa alla Segreteria a mezzo pec che, a
sua volta, provvederà ad inoltrare la domanda e relativi documenti alla
controparte.
A partire dal giorno della
notificazione della domanda di arbitrato il convenuto avrà 30 giorni di tempo
per costituirsi. L’inosservanza di tale termine comporta per il convenuto l’accettazione
del procedimento nello stato di fatto in cui si trova.
Nonostante i vantaggi di cui
sopra, la critica che più spesso viene mossa nei confronti dell’arbitrato
riguarda i costi che le parti si trovano a dover sostenere. Sotto questo
aspetto si ritiene tuttavia che in caso di contenziosi di alto valore la scelta
di avvalersi di un procedimento arbitrale sia comunque giustificata alla luce
della professionalità e delle tempistiche che questo strumento offre.
Ad ogni modo, il Regolamento
della Corte Arbitrale per lo Yachting ha predisposto un “Tariffa dei servizi
arbitrali” che permette di comprendere in linea di massima le spese a cui le
parti andranno incontro nel caso in cui si trovassero costrette ad adire il
Tribunale Arbitrale.