Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali su navi

29/05/2025

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali su navi

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

Con la Risposta ad Interpello n. 128/2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune utili precisazioni in merito all’istituto del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Nel caso di specie, una società aveva concluso un progetto di costruzione di una nave al cui interno aveva installato dell’attrezzatura che – a parere dell’istante – poteva essere ricondotta all'allegato A o B della Legge di bilancio 2017, in tal modo determinando un credito d’imposta per beni strumentali nuovi ai sensi all'articolo 1, commi 185 e ss. della Legge n. 160/2019 e di cui all'articolo 1, commi 1051 - 1063, della Legge n. 178/2020 (c.d. Industria 4.0).

La nave, in particolare, aveva il proprio centro di gestione e controllo presso la struttura aziendale italiana dove era presente un team dedicato che si occupava di pianificare nel dettaglio le singole commesse. Dal punto di vista operativo, le attività di progettazione ingegneristica e di pianificazione esecutiva che precedevano le attività eseguite dalla nave erano interamente gestite e controllate da tale team, che si occupava anche del controllo e monitoraggio delle operazioni a bordo della nave, in maniera centralizzata, durante l'intera fase esecutiva.

Siffatta nave era impiegata principalmente in commesse al di fuori delle acque territoriali italiane e batteva bandiera italiana, in quanto iscritta nel registro internazionale italiano di cui al D.L. 457/1997.

Sulla base di tali premesse, la contribuente intendeva sapere se fosse effettivamente possibile beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nell’ambito del piano c.d. “Industria 4.0”, anche nel caso dell’attrezzatura installata sulla nave.

In merito, l’Agenzia delle entrate osserva che tale disciplina è applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020. Inoltre, ricorda che l’ambito soggettivo di applicazione di tale disciplina è rappresentato da “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa”, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (comma 1051 di cui alla Legge di bilancio 2021).

Il caso di specie poteva sollevare maggiori criticità in relazione al requisito territoriale, in quanto è a tal fine necessario che i beni vengano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, profilo trattato dall’Amministrazione finanziaria.

In particolare, nel caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia delle entrate osserva come 1) l'iscrizione della nave nel registro nazionale e 2) l'iscrizione della stessa nel bilancio della società residente, pur qualificandosi come circostanze idonee a dimostrare un certo grado di collegamento con il territorio nazionale, debbano essere accompagnate da ulteriori elementi di fatto che dimostrino, in modo univoco, l'esistenza del requisito relativo all'ubicazione nel territorio dello Stato dei beni de quibus.

Allo stesso modo, le navi non sono suscettibili, per loro natura di beni mobili, di costituire autonomamente una struttura produttiva radicata sul territorio. Ciò nonostante, l’Ufficio evidenzia come l'investimento possa essere agevolato nel solo caso in cui, nei territori italiani, esista una struttura produttiva dell'impresa, della quale la nave costituisca parte integrante. In altre parole, è necessario che sulla terraferma, esista un’organizzazione di impresa della quale la nave costituisca parte integrante.

Sulla base di quanto sopra e considerando che, nel caso di specie, la nave era di proprietà di una società italiana, che batteva bandiera italiana ed che era iscritta nei registri nazionali; tenuto anche conto che la nave era iscritta nel bilancio della Società, che le attività della stessa erano pianificate, coordinate e supervisionate dal team della struttura aziendale italiana; e che la nave svolgeva una fase essenziale del processo produttivo della Società, l’Agenzia delle entrate ha concluso ritenendo che i beni collocati su tale nave fossero utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla società contribuente, non operando tale imbarcazione presso strutture produttive situate all'estero.

Per tali ragioni, gli investimenti effettuati sulla nave (ovvero le attrezzature ivi collocate) possono ritenersi effettuati all’interno di strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato: in tal modo soddisfando il requisito territoriale richiesto dall'art. 1 comma 1051 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 1, comma 185, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it