Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali su navi
29/05/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con la Risposta ad Interpello n. 128/2025, l’Agenzia delle
entrate ha fornito alcune utili precisazioni in merito all’istituto del credito
d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Nel caso di specie, una società aveva concluso un progetto
di costruzione di una nave al cui interno aveva installato dell’attrezzatura
che – a parere dell’istante – poteva essere ricondotta all'allegato A o B della
Legge di bilancio 2017, in tal modo determinando un credito d’imposta per beni
strumentali nuovi ai sensi all'articolo 1, commi 185 e ss. della Legge n.
160/2019 e di cui all'articolo 1, commi 1051 - 1063, della Legge n. 178/2020
(c.d. Industria 4.0).
La nave, in particolare, aveva il proprio centro di gestione
e controllo presso la struttura aziendale italiana dove era presente un team
dedicato che si occupava di pianificare nel dettaglio le singole commesse. Dal
punto di vista operativo, le attività di progettazione ingegneristica e di
pianificazione esecutiva che precedevano le attività eseguite dalla nave erano
interamente gestite e controllate da tale team, che si occupava anche del
controllo e monitoraggio delle operazioni a bordo della nave, in maniera
centralizzata, durante l'intera fase esecutiva.
Siffatta nave era impiegata principalmente in commesse al di
fuori delle acque territoriali italiane e batteva bandiera italiana, in quanto
iscritta nel registro internazionale italiano di cui al D.L. 457/1997.
Sulla base di tali premesse, la contribuente intendeva
sapere se fosse effettivamente possibile beneficiare del credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi, nell’ambito del piano c.d. “Industria
4.0”, anche nel caso dell’attrezzatura installata sulla nave.
In merito, l’Agenzia delle entrate osserva che tale
disciplina è applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre
2020. Inoltre, ricorda che l’ambito soggettivo di applicazione di tale
disciplina è rappresentato da “tutte le
imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime
fiscale di determinazione del reddito dell'impresa”, che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate
nel territorio dello Stato (comma 1051 di cui alla Legge di bilancio 2021).
Il caso di specie poteva sollevare maggiori criticità in
relazione al requisito territoriale, in quanto è a tal fine necessario che i
beni vengano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato, profilo trattato dall’Amministrazione finanziaria.
In particolare, nel caso oggetto dell’interpello, l’Agenzia
delle entrate osserva come 1) l'iscrizione della nave nel registro nazionale e
2) l'iscrizione della stessa nel bilancio della società residente, pur
qualificandosi come circostanze idonee a dimostrare un certo grado di collegamento
con il territorio nazionale, debbano essere accompagnate da ulteriori elementi
di fatto che dimostrino, in modo univoco, l'esistenza del requisito relativo
all'ubicazione nel territorio dello Stato dei beni de quibus.
Allo stesso modo, le navi non sono suscettibili, per loro
natura di beni mobili, di costituire autonomamente una struttura produttiva
radicata sul territorio. Ciò nonostante, l’Ufficio evidenzia come
l'investimento possa essere agevolato nel solo caso in cui, nei territori
italiani, esista una struttura produttiva dell'impresa, della quale la nave
costituisca parte integrante. In altre parole, è necessario che sulla
terraferma, esista un’organizzazione di impresa della quale la nave costituisca
parte integrante.
Sulla base di quanto sopra e considerando che, nel caso di
specie, la nave era di proprietà di una società italiana, che batteva bandiera
italiana ed che era iscritta nei registri nazionali; tenuto anche conto che la
nave era iscritta nel bilancio della Società, che le attività della stessa
erano pianificate, coordinate e supervisionate dal team della struttura
aziendale italiana; e che la nave svolgeva una fase essenziale del processo
produttivo della Società, l’Agenzia delle entrate ha concluso ritenendo che i
beni collocati su tale nave fossero utilizzati nell'attività ordinariamente
svolta dalla società contribuente, non operando tale imbarcazione presso
strutture produttive situate all'estero.
Per tali ragioni, gli investimenti effettuati sulla nave (ovvero
le attrezzature ivi collocate) possono ritenersi effettuati all’interno di
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato: in tal modo
soddisfando il requisito territoriale richiesto dall'art. 1 comma 1051 della Legge
30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 1, comma 185, della Legge 27 dicembre
2019, n. 160 ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
nuovi.