ART: la giurisprudenza amministrativa interviene precisandone poteri e competenze
10/06/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti
(ART), autorità amministrativa indipendente che opera, dal 15.1.2014, nel campo
della regolazione dei servizi di pubblica utilità (l. n. 481 del 1995) con
compiti relativi alla gestione, regolazione e vigilanza nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle infrastrutture, garantisce, in particolare, la concorrenza, l'efficienza dei servizi di
trasporto, la qualità dell'offerta nonché la protezione dei diritti degli
utenti, cercando di mantenere un equilibrio tra gli interessi delle imprese e
dei consumatori come stabilito dall’ art. 37 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201).
Con tre recenti pronunce il TAR e il
Consiglio di Stato sono entrati nel merito dei poteri e delle competenze
dell’ART stabilendone e precisandone poteri limiti.
Con la prima sentenza del 28
ottobre 2024, il TAR Piemonte ha ritenuto “illegittima, in quanto
in contrasto con il Regolamento (CE) 261/2004, la delibera dell’Autorità di
Regolazione dei Trasporti che prevede una procedura di conciliazione
obbligatoria come condizione di procedibilità dell’azione in sede
giurisdizionale per il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal
Regolamento”.
Nel
caso in esame, il ricorrente aveva richiesto al vettore aereo il pagamento
della compensazione pecuniaria dovuta in base al Regolamento (CE) 261/2004 per
la cancellazione di un volo da Verona a Bari, senza però ottenere risposta.
Il
ricorrente aveva quindi impugnato la delibera ART n. 21 in data 8 febbraio
2023, recante approvazione della disciplina delle modalità per la soluzione non
giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono
reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, in
particolare in quanto la procedura di conciliazione, ivi prevista come
obbligatoria e condizione di procedibilità dell’azione in sede giurisdizionale,
avrebbe costituito un inutile ed ingiustificato aggravio.
Più recentemente, con sentenza del 24.1.2025,
sempre il Tar del Piemonte ha deciso che “l’Autorità di Regolazione dei
Trasporti non è competente a deliberare misure relative al trattamento dei
reclami da parte dei vettori aerei, in
quanto, da un lato, il soggetto preposto nell’ordinamento italiano a garantire
l’osservanza del Regolamento (CE) n. 261/2004 è l’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile e, dall’altro, l’imposizione di requisiti ulteriori rispetto
a quelli previsti dal citato Regolamento costituirebbe una violazione delle
competenze spettanti agli organi dell’unione Europea”.
La
vertenza ha visto contrapposti, come ricorrente, l’Associazione Italiana Compagnie
Aeree Low Fares (AICLAF, EASYJET AIRLINE
CO. LTD., RYANAIR DAC, VOLOTEA S.L.) e ART, con l’intervento di ENAC
(Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e le compagnie IATA, WIZZ AIR HUNGARY, WIZZ AIR
MALTA, IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA, AEGEAN AIRLINES.
I ricorrenti impugnarono la
delibera n. 92/2024, con la quale ART, in esito al procedimento avviato con la
delibera n. 169/2023, aveva approvato “misure concernenti il contenuto
minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto aereo
possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative
infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”, eccependo, in
particolare, che tale provvedimento eccedesse le competenze di ART come
stabilite dall' art. 37 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201).
Analogo ricorso venne presentato da altri vettori aerei e deciso, in identici
termini, dal TAR Piemonte con sentenza n. 209, sempre in data 24 gennaio 2025.
In quel caso, il Giudice
amministrativo ha ridimensionato i poteri dell’ART stabilendo che l’ART non è
dunque competente a decidere e stabilire le misure relative al trattamento dei
reclami da parte dei vettori aerei in quanto ciò costituirebbe una violazione
delle competenze spettanti agli organi dell’unione Europea.
Da ultimo il Consiglio di Stato, questa
volta sul potere dell’ART di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per
inadempienze e per la mancata ottemperanza dei provvedimenti, con sentenza del 31-III-2025 n. 2633, ha stabilito il principio
per cui “le sanzioni che possono essere irrogate dall’Autorità di
Regolazione dei Trasporti hanno natura sostanzialmente penale ed in relazione
ad esse valgono quindi il principio della riserva di legge di cui all’art. 25
Cost. ed il divieto di estensione analogica delle norme, con la conseguenza che
la sanzione prevista per la mancata ottemperanza ad una richiesta di
informazioni non può essere irrogata nel diverso caso di risposta comunicata in
ritardo”.
Nel caso in esame, l’ART aveva
irrogato una sanzione a C.I.N., sulla base del secondo comma, lett. l)
dell’art. 37 del D.L. n. 201/2011, per il ritardo nel rispondere ad alcune
richieste di informazioni.
Il provvedimento venne impugnato da
C.I.N., con l’argomentazione che la norma sanzionava la mancata ottemperanza
alle richieste di informazioni, ma non il ritardo. Il ricorso venne respinto
dal TAR Piemonte (sentenza n. 719 del 24 luglio 2023) e C.I.N. impugnò la
sentenza di primo grado
Il Consiglio di Stato ha dunque
stabilito che il potere di irrogare sanzioni di cui al secondo comma, lett. l)
dell’art. 37 del D.L. n. 201/2011 non può essere interpretato estensivamente in
via analogica e che, di conseguenza, la sanzione prevista per la mancata
ottemperanza ad una richiesta di informazioni non può essere irrogata nel
diverso caso di risposta comunicata in ritardo.