Imposta di registro e iscrizione di unità da diporto in locazione finanziaria
27/11/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Si segnala la modifica che l’articolo 6 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 settembre 2024, n. 133,
ha apportato all’articolo 7 del Decreto del medesimo Ministero del 29 luglio
2008, n. 146, in relazione alla “Iscrizione di unità da diporto a titolo di
locazione finanziaria” alla luce della disciplina dell’Imposta di registro
(di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
In particolare, il nuovo comma 1 dell’articolo 7 cit.
dispone che il proprietario o l’utilizzatore[1] di un’unità da diporto, impiegata a titolo di locazione finanziaria, debba
presentare tramite lo Sportello telematico del diportisti – tra gli altri –
copia del contratto di locazione finanziaria registrato.
In alternativa, i medesimi soggetti possono presentare
tramite il citato Sportello copia del contratto di locazione finanziaria
corredato della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’Imposta di
registro a cui è soggetto l’accordo, con riserva di successiva presentazione
all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto[2] del titolo registrato dall’Agenzia delle entrate (non appena perfezionato).
In tale contesto, il nuovo comma 3 dell’articolo 7 cit.
dispone poi che qualora il contratto di locazione finanziaria venga risolto, il
proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria
dovrà presentare tramite lo Sportello telematico del diportista copia dell’atto
di risoluzione del contratto.
Infine, nella diversa ipotesi di cessione, di variazione del
contratto di locazione finanziaria oppure alla data di scadenza del contratto
di locazione finanziaria, il solo proprietario è chiamato a presentare tramite
il citato Sportello telematico del diportista copia del relativo contratto
registrato.
Alternativamente, potrà presentare copia del contratto
corredato della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dell’Imposta di
registro a tal fine applicabile, con riserva di successiva presentazione del
titolo registrato e quindi perfezionato presso l’Agenzia delle entrate.
[1] In nome e per conto del
proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata.
[2] Tramite uno Sportello
telematico del diportista.