Esenti dall’Imposta di bollo le fatture elettroniche relative alle provviste di bordo

27/02/2024

Esenti dall’Imposta di bollo le fatture elettroniche relative alle provviste di bordo

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta ad interpello n. 45/2024 del 19 febbraio 2024, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al campo di applicazione della disciplina dell’esenzione dall’Imposta di bollo in relazione a fatture emesse per esportazioni di merci.

Nel caso di specie, una società operava nel commercio di carburanti denaturati, in quanto proprietaria di un impianto di distribuzione di tali prodotti situato in un porto italiano.

Tale società chiariva che a seguito dell'imbarco, come provviste di bordo, di tale carburante sulle imbarcazioni aventi diritto, veniva emessa regolare fattura in regime di esenzione IVA (in base all'art. 8 ovvero 8-bis D.P.R. 633/1972), senza l'applicazione dell’Imposta di bollo.

Più specificamente, siffatta società riforniva imbarcazioni che avevano caratteristiche per poter essere inquadrate tra le navi militari adibite alla navigazione in alto mare, i cui compiti comprendevano anche l'assistenza in mare e il salvataggio.

Per tale ragione, ad ogni fornitura di carburante, seguiva l’emissione di una fattura elettronica in regime di esenzione IVA, in base all'articolo 8-bis del D.P.R. 633/1972, alla quale – tuttavia – veniva richiesta l’applicazione dell'Imposta di bollo (da euro 2,00) dal D.M. 17 giugno 2014, modificato dal D.M. del 28 dicembre 2018.

Ebbene, alla luce del fatto che tali fatture elettroniche erano emesse a fronte della fornitura di carburante in regime di esenzione IVA ex articolo 8-bis cit., la società interrogava l’Amministrazione finanziaria al fine di sapere se dovesse comunque essere applicata l'Imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972.

In merito, l’Agenzia delle entrate ricorda che per le fatture ed altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi per operazioni assoggettate ad IVA, l’Imposta di bollo non trova applicazione. Inoltre, l’Ufficio ribadisce che, ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 62/1972, le fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci sono esenti da tale Imposta. Tuttavia, tale esenzione non si applica alle fatture emesse in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni ai soli effetti IVA.

Ciò premesso, l’Ufficio ricorda che le cessioni di navi, di aeromobili e di beni destinati a dotazione o provviste di bordo vengono considerate, agli effetti dell’IVA, come atti economici assimilati alle esportazioni. Quindi, le relative operazioni non sono assoggettate a tale Imposta indiretta.

Tuttavia, poiché tali operazioni vengono assimilate alle esportazioni, le relative fatture non possono rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 15 cit. Pertanto, all’emissione di tali documenti dovrà seguire l’assolvimento dell’Imposta di bollo, fatta eccezione per le fatture (e i simili documenti) emessi nei confronti degli armatori in relazione all'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione finanziaria ha concluso nel senso che l'esenzione dall'Imposta di bollo possa trovare applicazione in relazione alle fatture elettroniche emesse per la fornitura di carburanti nei confronti delle unità navali che ne abbiano diritto. Infatti, trattasi di atti destinati agli armatori in relazione all'imbarco di provviste di bordo e quindi di operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci, con ciò rientrando nel capo di applicazione dell’esenzione dell’Imposta di bollo.


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