Nautica da diporto: ultimi chiarimenti dalle Dogane

05/05/2025

Nautica da diporto: ultimi chiarimenti dalle Dogane

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

Con la Circolare n. 8/2025 del 10 aprile 2025 l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcune utili precisazioni, anzitutto, in merito al regime della ammissione temporanea.

In particolare, la Circolare in commento ha evidenziato che, in applicazione dell’articolo 141, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento UE 2446/2015 (di seguito RD), il semplice passaggio della frontiera da parte dei mezzi di trasporto permette il vincolo al regime di ammissione temporanea.

Per quanto specificamente attiene alle imbarcazioni da diporto, l’Agenzia delle Dogane ricorda che è sufficiente che le stesse facciano ingresso nelle acque territoriali dello Stato membro dell’UE (ricomprese nelle 12 miglia dalla costa) affinché il bene possa essere vincolato al richiamato regime.

A tal fine, la dichiarazione verbale di vincolo, mediante la presentazione di un apposito formulario (allegato 71-01 RD) ai sensi dell’articolo 165 RD, risulta utile ad attestare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale quale elemento utile ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento del regime di ammissione temporanea[1].

Sotto un diverso profilo, la Circolare n. 8/2025 interviene anche in relazione all’attività di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto, ricordando che ai sensi dell’articolo 204 RD, anche un mezzo di trasporto vincolato al regime di ammissione temporanea può essere sottoposto a riparazione e ad operazioni di manutenzione finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto.

Tale procedura può trovare applicazione in caso di lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender, a condizione che non ne modifichino la struttura o non comportino miglioramenti della performance o considerevole aumento del valore degli stessi.

In proposito, però, la Circolare in commento ricorda come i commercial yacht non possono essere considerati mezzi di trasporto marittimo ad uso privato. Pertanto, i termini di appuramento sono quelli definiti dall’art. 217 lett. b) RD. In particolare, l’Amministrazione Doganale osserva come tali imbarcazioni possano svolgere le attività di manutenzione e riparazione ordinaria in regime di ammissione temporanea quando necessario nel corso dello svolgimento della propria attività commerciale.

A tal fine, evidenzia la Circolare in commento, siffatte imbarcazioni si considerano in manutenzione sia che le menzionate attività vengano svolte all’interno dei cantieri sia che avvengano in rada. Per poter usufruire del regime di ammissione temporanea, a conclusione dell’attività di manutenzione dovrà essere ripresa l’attività commerciale.

La Circolare fornisce inoltre ulteriori chiarimenti nel caso in cui per le attività di riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto in regime di ammissione temporanea sia necessario utilizzare merce in arrivo da Paesi terzi vincolata al regime di transito esterno.

Tale ultimo regime, in particolare, dovrà essere concluso con la presentazione della merce alla dogana di destino e con l’invio dei messaggi previsti dal sistema New Community Transit System (NCTS) come indicato all’art. 215 CDU. Alternativamente, la merce potrà arrivare presso un destinatario autorizzato dove verrà appurato il regime di transito e la merce vincolata ad un nuovo regime nel termine di 6 giorni in applicazione dell’art. 115 RD.

Sotto un ultimo profilo, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che la dotazione di bordo presentata in Dogana per l’appuramento del regime del transito o presso il destinatario autorizzato potrà essere vincolata al regime di ammissione temporanea con dichiarazione verbale mediante la presentazione dell’allegato 71-02 RD che dovrà essere completato con l’attestazione di ricevuta a bordo da parte del Comandante dell’imbarcazione, quando la stessa verrà imbarcata o, alternativamente. dal Cantiere che cura la manutenzione dell’imbarcazione procedendo con le annotazioni richiamate nella Circolare n. 20/2022.


[1] In proposito, la Circolare in commento ricorda che la Circolare 20/2024 non si occupava dei commercial yacht ma solo degli yacht ad uso privato.


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