Nautica da diporto: ultimi chiarimenti dalle Dogane
05/05/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con la Circolare n. 8/2025 del 10 aprile 2025 l’Agenzia
delle Dogane ha fornito alcune utili precisazioni, anzitutto, in merito
al regime della ammissione temporanea.
In particolare, la Circolare in commento ha evidenziato che,
in applicazione dell’articolo 141, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento UE
2446/2015 (di seguito RD), il semplice passaggio della frontiera da parte dei
mezzi di trasporto permette il vincolo al regime di ammissione temporanea.
Per quanto specificamente attiene alle imbarcazioni da
diporto, l’Agenzia delle Dogane ricorda che è sufficiente che le stesse
facciano ingresso nelle acque territoriali dello Stato membro dell’UE (ricomprese
nelle 12 miglia dalla costa) affinché il bene possa essere vincolato al
richiamato regime.
A tal fine, la dichiarazione verbale di vincolo, mediante la
presentazione di un apposito formulario (allegato 71-01 RD) ai sensi
dell’articolo 165 RD, risulta utile ad attestare la data di arrivo
dell’imbarcazione nel territorio unionale quale elemento utile ai fini del
rispetto dei termini massimi per l’appuramento del regime di ammissione
temporanea[1].
Sotto un diverso profilo, la Circolare n. 8/2025
interviene anche in relazione all’attività di manutenzione e riparazione dei
mezzi di trasporto, ricordando che ai sensi dell’articolo 204 RD, anche un
mezzo di trasporto vincolato al regime di ammissione temporanea può essere
sottoposto a riparazione e ad operazioni di manutenzione finalizzate a
conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto.
Tale procedura può trovare applicazione in caso di lavori di
manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender, a condizione che non ne
modifichino la struttura o non comportino miglioramenti della performance o considerevole aumento del
valore degli stessi.
In proposito, però, la Circolare in commento ricorda come i commercial yacht non possono essere
considerati mezzi di trasporto marittimo ad uso privato. Pertanto, i termini di
appuramento sono quelli definiti dall’art. 217 lett. b) RD. In particolare,
l’Amministrazione Doganale osserva come tali imbarcazioni possano svolgere le
attività di manutenzione e riparazione ordinaria in regime di ammissione
temporanea quando necessario nel corso dello svolgimento della propria attività
commerciale.
A tal fine, evidenzia la Circolare in commento, siffatte
imbarcazioni si considerano in manutenzione sia che le menzionate attività
vengano svolte all’interno dei cantieri sia che avvengano in rada. Per poter
usufruire del regime di ammissione temporanea, a conclusione dell’attività di
manutenzione dovrà essere ripresa l’attività commerciale.
La Circolare fornisce inoltre ulteriori chiarimenti
nel caso in cui per le attività di riparazione e manutenzione di imbarcazioni
da diporto in regime di ammissione temporanea sia necessario utilizzare merce
in arrivo da Paesi terzi vincolata al regime di transito esterno.
Tale ultimo regime, in particolare, dovrà essere concluso
con la presentazione della merce alla dogana di destino e con l’invio dei
messaggi previsti dal sistema New
Community Transit System (NCTS) come indicato all’art. 215 CDU. Alternativamente,
la merce potrà arrivare presso un destinatario autorizzato dove verrà appurato
il regime di transito e la merce vincolata ad un nuovo regime nel termine di 6
giorni in applicazione dell’art. 115 RD.
Sotto un ultimo profilo, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito
che la dotazione di bordo presentata in Dogana per l’appuramento del regime del
transito o presso il destinatario autorizzato potrà essere vincolata al regime
di ammissione temporanea con dichiarazione verbale mediante la presentazione
dell’allegato 71-02 RD che dovrà essere completato con l’attestazione di
ricevuta a bordo da parte del Comandante dell’imbarcazione, quando la stessa
verrà imbarcata o, alternativamente. dal Cantiere che cura la manutenzione dell’imbarcazione
procedendo con le annotazioni richiamate nella Circolare n. 20/2022.
[1] In proposito, la Circolare in commento ricorda che la Circolare 20/2024 non si
occupava dei commercial yacht ma solo
degli yacht ad uso privato.