Il divieto delle operazioni portuali in "autoproduzione" non contrasta con il diritto dell'UE

04/07/2023

Il divieto delle operazioni portuali in

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con la recentissima sentenza n. 647/2023 del 27.06.2023, il TAR Liguria ha respinto il ricorso promosso da un operatore navale per l’annullamento di una serie di provvedimenti con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale impediva al ricorrente la cd. “autoproduzione”, ossia, la possibilità di effettuare con proprio personale di bordo le attività di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli e dei rimorchi sulle navi.
In sintesi tali provvedimenti si reggevano sulla mera ricognizione delle disposizioni legislative che regolano la materia, ossia, l’art. 16, c. 4 bis, della L. 84/1994, laddove stabilisce che, salva la presenza di particolari presupposti, le operazioni portuali possono essere svolte esclusivamente dal personale di terra senza coinvolgimento dei membri di equipaggi.   
La ricorrente impugnava i suindicati provvedimenti opponendo sostanzialmente che: i) alla luce della sentenza n. 179/1991 della Corte di Giustizia dell’UE, l’art. 16, c. 4 bis, L. 84/1994 dovrebbe essere disapplicato per contrasto con il diritto unionale; ii) la disposizione normativa applicata alla fattispecie si porrebbe in contrasto con i principi eurounitari in tema di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci.
Il TAR Liguria, condividendo le argomentazioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha rigettato le censure sollevate dal ricorrente sul presupposto per cui la disciplina in questione, consentendo lo svolgimento delle operazioni anche a soggetti diversi dalle compagnie portuali ovvero, in presenza di particolari condizioni, in regime di autoproduzione, non determina posizioni dominanti il cui sfruttamento possa recare pregiudizio alla concorrenza.
Nello specifico il TAR Liguria ha statuito che:
Per completezza, mette conto di evidenziare come non sia meritevole di condivisione la tesi secondo cui, alla luce della sentenza della Corte di giustizia n. 179 del 1991 (procedimento C-179/90), l’art. 16, comma 4-bis, della legge n. 84/1994, dovrebbe essere disapplicato per contrasto con il diritto dell’Unione europea.
La citata pronuncia, infatti, ha stabilito l’incompatibilità con il trattato CEE delle norme italiane (artt. 110 e 11 cod. nav.) che riservavano lo svolgimento delle operazioni portuali alle compagnie o gruppi e imponevano ai concessionari di avvalersi esclusivamente, per l’esecuzione di tali operazioni, delle maestranze costituite nelle compagnie o gruppi.
Il novellato art. 16 prevede che le operazioni portuali possano essere svolte in regime di autoproduzione nei casi in cui non sia possibile ricorrere ad imprese autorizzate ovvero ad imprese o agenzie per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, purché siano rispettate le ulteriori condizioni ivi previste con riguardo alla dotazione di mezzi meccanici e di personale.
Trattasi, all’evidenza, di previsioni non equiparabili in quanto la nuova disciplina, consentendo anche lo svolgimento delle operazioni a soggetti diversi dalle compagnie portuali ovvero in regime di autoproduzione, non determina una posizione dominante insuscettibile di essere scalfita dalla concorrenza potenziale.”

Alla luce di tali argomentazioni il TAR ha, quindi, concluso che: “il più volte citato comma 4 bis [art. 16, L. 84/1994], chiaramente orientato alla tutela della sicurezza della navigazione, non è sospettabile di contrasto con i principi del diritto europeo”, con ciò, così, giustificando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

 


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