I giudici di merito riconoscono che l’istanza di rimborso dell’IRBA è fondata
27/10/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione[1], per
evidenziare che una recentissima sentenza di merito ha riconosciuto la
fondatezza dell’istanza di rimborso (proposta da un contribuente) avente ad
oggetto l’Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (la cd. “IRBA”).
In
particolare, anche a seguito della già commentata sentenza dei Giudici
unionali[2], un contribuente aveva presentato un’istanza di rimborso (per un
importo pari a circa un milione e mezzo di euro) dell’IRBA che aveva versato
all’Erario – illegittimamente – dall’anno 2014 al 2020.
L’Amministrazione
finanziaria, tuttavia, non aveva accolto tale istanza. Conseguentemente, il
contribuente aveva proposto ricorso avverso tale diniego nanti la Corte di giustizia
tributaria di primo grado di Roma.
Tale ultimo Giudice, con la sentenza n.
10619/2022, depositata il 30 settembre 2022, ha riconosciuto la fondatezza
dell’impugnazione e quindi la legittimità dell’istanza di rimborso dell’Imposta
avanzata dal contribuente.
Più specificamente, tale Giudice ha – anzitutto –
evidenziato il decisum favorevole della Corte di giustizia UE, che aveva
statuito come una siffatta Imposta non fosse compatibile con il diritto unionale; conseguentemente, ha riconosciuto la
fondatezza dell’istanza di rimborso dell’Imposta che – appunto – era stata
indebitamente versata.
Inoltre, il Giudice di primo grado ha evidenziato un
altro importante profilo: in tali casi, il diritto al rimborso dell’IRBA si
prescrive al decorrere del termine “lungo”, quindi decennale.
Ebbene, quanto
sopra esposto consente di evidenziare l’importanza del decisum del Giudice di
primo grado.
Tale sentenza, infatti, deve essere salutata con favore, in quanto
propone un’interpretazione della normativa nazionale in senso conforme al
diritto unionale ed alla relativa recente giurisprudenza.
La decisione di
merito di cui trattasi, unitamente alla sentenza della Corte di giustizia UE
già commentata[3], evidenzia – ancora una volta – l’opportunità per i
contribuenti soggetti passivi dell’IRBA di proporre un’istanza di rimborso
dell’Imposta indebitamente versata nell’ultimo decennio.
In proposito, lo
Studio continuerà a monitorare l’evoluzione giurisprudenziale a tal fine rilevante,
restando a disposizione per ogni chiarimento.
[1] Pubblicazione del 22 febbraio 2022, dal titolo “Imposta
regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) incompatibile con l’ordinamento
unionale” accessibile al seguente link: https://www.assagenti.it/it/news/23641/Imposta_regionale_sulla_benzina_per_autotrazione_(IRBA)_incompatibile_con_l%E2%80%99ordinamento_unionale
[2] Vds. supra
[3] Vds. supra