CONVERSIONCON: il primo formulario BIMCO per i contratti di trasformazione di nave
25/07/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
La BIMCO (Baltic and
International Maritime Council) – come ben noto, una delle principali associazioni
rappresentative degli armatori a livello mondiale – ha recentemente pubblicato
il CONVERSIONCON, vale a dire il primo formulario standard per la
predisposizione di contratti di trasformazione di nave.
La trasformazione – o
riconversione – di nave si verifica tipicamente in due scenari, ossia quando l’armatore
per cogliere un’opportunità di mercato ritiene, sulla base delle previsioni di
prezzo di noli e tariffe, che non valga la pena costruire una nuova nave, optando,
dunque, per riconvertirne una già facente parte della propria flotta, evidentemente
non adeguata al tipo di attività richiesto; oppure, più in generale, quando si
scorge l’opportunità di riconvertire una nave preesistente per adibirla ad un uso
più redditizio.
Negli ultimi anni si è assistito
ad un rilevante incremento del fenomeno in parola laddove in particolare l’implementazione
di progetti legati all’energia e alla sostenibilità ha indotto
diversi operatori a procedere alla riconversione delle proprie imbarcazioni; questa
tendenza si è palesata, ad esempio, nel settore petrolifero e del gas – ove si
è assistito a numerose trasformazioni di imbarcazioni in unità galleggianti di
produzione, stoccaggio e scarico (Floating
Production Storage and Offloading Unit - FPSO) o in unità galleggianti di
stoccaggio e rigassificazione (Floating
Storage and Regasification Units - FSRU) – nonché nel settore delle energie
rinnovabili offshore – ove, invece, diverse
imbarcazioni e unità di perforazione sono state trasformate, sempre nell’ottica
della sustainability, in navi di
supporto offshore, quali navi-gru o navi
per installazioni sottomarine –.
Da qui, l’esigenza percepita dalla
BIMCO di predisporre un inedito formulario standard a specifico supporto
degli operatori che intendono procedere alla riconversione delle proprie unità
navali.
A tal fine si è, peraltro, dovuto
tener conto dell’ampiezza e volubilità del concetto di “trasformazione navale”,
laddove, di volta in volta, i relativi progetti possono limitarsi all’apporto
di modifiche minime all’imbarcazione – comunque idonee ad alterarne la
destinazione – così come riguardare trasformazioni su più larga scala, capaci, invece,
di mutarne radicalmente scopo e struttura.
Ad ogni modo, in entrambe le
ipotesi, in particolare sotto l’aspetto contrattualistico, la riconversione di
nave parrebbe maggiormente assimilabile ad una riparazione piuttosto che a una
costruzione navale, a maggior ragione ove si consideri che si tratta pur sempre
dell’esecuzione di lavori su una nave preesistente e, di regola, già di proprietà
dell'armatore.
In questo senso, infatti, la BIMCO
– sino alla pubblicazione del CONVERSIONCON – ha sempre suggerito alle parti coinvolte
nella negoziazione e predisposizione di contratti di trasformazione navale di fare
affidamento al REPAIRCON 2018 (i.e. il contratto standard BIMCO per le
riparazioni navali), piuttosto che al NEWBUILDCON (il contratto standard BIMCO
per la costruzione navale). Non sorprende, pertanto, che diverse clausole del CONVERSIONCON
siano sostanzialmente analoghe a quelle già contenute nel REPAIRCON 2018.
Dal punto di vista del layout, il nuovo formulario per i
contratti di trasformazione di nave si compone di due Parti (I e II) seguite
da nove Allegati (A. Specification; B. Maker’s List; C. Vessel
Documentation; D. Owners’ Guarantee; E. Contractors’ Guarantee;
F. Special Technical Requirements; G. Health, Safety, Security and
Environment; H. Insurances; I. Protocol of Redelivery and
Acceptance).
La Parte I, che si presenta
nella tipica suddivisione dei formulari BIMCO in riquadro, richiede alle parti
di indicare il dettaglio della transazione.
Oltre naturalmente all’indicazione
delle parti e delle specifiche della nave (da declinare poi analiticamente
all’Allegato A), i contraenti sono chiamati ad individuare, ad esempio, il cantiere
e il luogo di consegna della nave, il prezzo, le date di consegna e di
riconsegna dell’imbarcazione, il periodo di garanzia, la responsabilità dell’appaltatore,
il limite massimo di danni in caso per ritardata riconsegna, oppure, ancora, i
dettagli sulla responsabilità dei contraenti per i danni in caso di carenze nei
requisiti tecnici (v. Allegato F). Senz’altro interessanti anche il box 6, che prevede l’indicazione della parte responsabile dell'ottenimento delle
necessarie autorizzazioni da parte di Enti di classificazione o altre autorità
di regolamentazione, nonché le clausole da 19 a 21, dedicate alle garanzie fornite
dalle parti (v. modelli di garanzie di cui agli Allegati D ed E).
Per quanto riguarda, invece, la Parte
II, questa contiene le disposizioni sostanziali dell’accordo, articolate – dopo
l’individuazione preliminare di definizioni ed interpretazioni applicabili al
contratto – in sei sezioni rispettivamente dedicate a (i) Scope of
Work, (ii) Financial, (iii) Performance of Conversion Works, (iv) Redelivery, (v) Legal e (vi) Sundry.
In questo caso, le clausole sono
destinate alla declinazione analitica dei contenuti contrattuali, andando a regolare
nel dettaglio questioni quali, a mero titolo esemplificativo, le modalità – e
le responsabilità in caso di ritardi – di consegna della nave al cantiere per l’esecuzione
dei lavori (clausola 3) e di riconsegna a lavori effettuati (sezione iv); le specifiche sul costo dei lavori
e sulle modalità di pagamento (sezione ii);
il regime di responsabilità nell’ambito del progetto (clausola 15); la
possibilità per armatore, comandante o equipaggio di operare sulla nave durante
l’effettuazione dei lavori ad opera del cantiere (clausola 18); gli obblighi
assicurativi in capo alle parti (clausola 37).
Non essendo questa la sede per un
puntuale esame del formulario, si rimanda per un’analisi più esaustiva del
nuovo CONVERSIONCON alle note esplicative pubblicate – e regolarmente aggiornate
– direttamente dalla BIMCO, reperibili on-line sul sito
dell’associazione.
Come nota conclusiva, è indubbio
che l’iniziativa della BIMCO di proporre ad armatori e cantieri un nuovo
formulario che prenda specificamente in considerazione l’implementazione di
progetti per la trasformazione di navi – per di più, come premesso, sempre più diffusi
negli ultimi anni – vada accolta con assoluto favore, rappresentando, infatti,
un utile supporto a quegli operatori che sino ad oggi hanno dovuto adattare i
propri contratti su modelli originariamente concepiti per altri scopi.
D’altro canto, non può tuttavia trascurarsi
che le disposizioni del CONVERSIONCON non potranno che rappresentare per le
parti un mero modello di riferimento da sottoporre di volta in volta ad ampie
revisioni, laddove ogni progetto di trasformazione di nave è dotato di peculiarità
tali da renderne in sostanza impossibile l’aprioristica previsione in un
formulario standard; ma di questo, del resto, pare esserne ben conscia la BIMCO
stessa, nel momento in cui ha consapevolmente ed espressamente “puntato” sulla natura flessibile del nuovo formulario.