Potestà impositiva delle ADSP: atti amministrativi di natura regolamentare e onere motivazionale

22/02/2022

Potestà impositiva delle ADSP: atti amministrativi di natura regolamentare e onere motivazionale

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con sentenza del 31 gennaio 2022, n.153, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (di seguito C.G.A.R.S.) ha annullato l’ordinanza del Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Catania, recante integrazione del “Regolamento di potenziamento delle entrate dell'Ente”, con la quale si addebitava, a carico dei soggetti esecutori delle operazioni portuali di sbarco e/o imbarco, gli oneri di pagamento dei diritti portuali afferenti a tali operazioni se svolte in occasione degli approdi di navi portacontenitori (onere che in passato gravava esclusivamente sui vettori o sulle agenzie marittime raccomandatarie in nome e per conto di questi ultimi), e a carico delle agenzie marittime nel caso di operazioni inerenti a contenitori sbarcati e/o imbarcati su navi Ro/Ro, disponendo, inoltre, a carico degli operatori terminalisti, un obbligo di apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’obbligazione introdotta.
Con detta pronuncia, il C.G.A.R.S. ha, innanzitutto, chiarito che gli oneri di imbarco, sbarco e movimentazione dei containers rientrano nell’alveo delle c.d. “tasse di scopo”, inerenti, cioè, una prestazione doverosa e collegata al soddisfacimento di un servizio o di una funzione differenziata e determinabile e, perciò, dovuta solo dai fruitori, attuali e potenziali, del servizio o della funzione a cui la tassa si riferisce. Nello specifico, si tratta di una prestazione stabilita per far fronte a spese volte a realizzare opere, specialmente, di infrastrutturazione.
Il C.G.A.R.S., premessa una succinta ricognizione del quadro normativo di riferimento in materia, riconduce tale tassa nell’alveo delle prestazioni personali e/o patrimoniali coperte da riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., precisando, tuttavia, il carattere formale di tale riserva e come la disposizione costituzionale non richieda che la prestazione sia imposta "per legge" (ovverosia che dalla legge risultino espressamente individuati tutti i presupposti e gli elementi), ma ritiene sufficiente che essa sia istituita "in base alla legge", con ciò risultando sufficiente che l’art. 5, comma 8, della Legge n. 84/1994, recante riordino della legislazione in materia portuale, preveda che «le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l’entità dei canoni di concessione».
Quanto sopra, ferma la necessaria correlazione e commisurazione tra entità dei diritti aggiuntivi da versare alla Autorità, costi sostenuti - o anche solo programmati da quest’ultima per opere di infrastrutturazione - e “tipologia” del soggetto obbligato al versamento del tributo aggiuntivo. 
In altri termini, dal contesto normativo che regola la materia, l’ADSP può legittimamente individuare i (nuovi) soggetti obbligati al pagamento dei diritti portuali, anche attraverso un atto amministrativo di natura regolamentare, purché adeguatamente motivato con riferimento a specifiche infrastrutture od opere da realizzare, o in corso di realizzazione, o di cui sia pianificata la realizzazione, con indicazione dei costi relativi, anche solo presumibili (sennonché, nel caso specifico, l’ordinanza impugnata mancava di una qualsiasi motivazione e specificazione sul punto)
Se, infatti, è vero che, in linea di principio, l’art. 3, comma 2, L. n. 241/1990 esclude dall'obbligo di motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale, rispetto alla previsione regolamentare in argomento un onere motivazionale è stato ritenuto necessario, ancorché attenuato, in quanto ricavabile dalle norme attributive del potere in argomento che ne individuano lo scopo e introducono previsioni rilevanti sul piano economico-finanziario, non potendosi, peraltro, ammettere una integrazione postuma (in sede giudiziale) della motivazione dei provvedimenti.
Tale pronuncia è destinata ad incidere in modo non indifferente sull’autonomia impositiva dell’ADSP, la quale potrà prevedere nuove entrate e conseguentemente introdurre nuove tasse di scopo, a condizione di:
a) indicare, puntualmente, la correlazione tra le somme oggetto di prelievo e le opere da realizzare con il gettito da esse derivante;
b)indicare e motivare precipuamente i servizi o le opere realizzate o da realizzarsi con l’istituzione di nuove tasse.



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