Legge AC 2866: modifiche Codice Navigazione e semplificazione ordinamento amministrativo navigazione

02/08/2021

Legge AC 2866: modifiche Codice Navigazione e semplificazione ordinamento amministrativo navigazione

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Il 15 Luglio 2021 è iniziato presso la IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati l’iter parlamentare della Proposta di legge “A.C. 2866”, originariamente presentata in data 19 Gennaio 2021 a firma di alcuni Onorevoli.
La Proposta di legge è suddivisa in due distinti articoli: il primo contenente alcune modifiche al Codice della Navigazione, mentre il secondo intitolato “Disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l’ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo” apporta emendamenti ad alcune leggi speciali in materia.
Più in particolare, le novità che verrebbero introdotte qualora la Proposta di legge venisse approvata dal Parlamento riguardano le procedure di iscrizione e trasferimento delle navi tra registri di differenti Paesi, sia dell'Unione europea che extra-europei, gli adempimenti formali per la partenza delle navi dai porti nazionali, le ispezioni e controlli a cui devono essere sottoposte le navi, nonché l’impiego dei lavoratori marittimi sulle navi e le relative retribuzioni.
In tema di iscrizione e trasferimento della proprietà di nave sono tre le principali novità che verrebbero introdotte.
La prima riguarda la possibilità, già prevista in altri ordinamenti, di iscrivere provvisoriamente una nave “straniera” nei registri nazionali: ciò si realizzerebbe attraverso l’inserimento nel Codice della Navigazione di una nuova disposizione ad hoc, ossia l’art. 152-bis.
Attualmente, infatti, il nostro Codice della Navigazione prevede un unico e complesso meccanismo di iscrizione, solo definitiva, che non permette – per questioni di complessità procedurali e tempistiche connesse – la contestualità temporale tra la consegna della nave all’acquirente, la sua iscrizione nei registri nazionali e la trascrizione di eventuali ipoteche. Ai sensi dell’art. 152-bis Cod. Nav., invece, il proprietario potrebbe richiedere all’ufficio marittimo competente l’iscrizione della nave in via provvisoria, dietro presentazione di copie di determinati documenti, assumendo contestualmente l’impegno di presentare entro sei mesi gli originali o le copie autenticate di tali documenti fra le quali il certificato di cancellazione definitiva della nave dal registro straniero, pena la perdita di efficacia dell’iscrizione provvisoria.
Un’altra rilevante novità che verrebbe introdotta dalla Proposta di legge in esame è costituita dalla modifica dell’art. 156, comma, 5 Cod. Nav. in tema di dismissione di bandiera e di cancellazione della nave dal registro di iscrizione. La modifica proposta prevede la possibilità di depositare un’unica fideiussione, o altra garanzia equipollente, a tutela di eventuali diritti di terzi non trascritti, anche di natura previdenziale, assistenziale o tributaria; da ciò conseguirebbe che non sarebbe più necessario attendere il “nulla osta” dei soggetti pubblici (INAIL, INPS e AGENZIA DELLE ENTRATE) che oggi devono essere interpellati ex. art. 156 comma 6 Cod. Nav. dalla Capitaneria di Porto competente prima di avviare la cancellazione della nave dal Registro Italiano.
In ultimo luogo, per quanto riguarda l’istituto dell’ipoteca, sono due le novità che si vorrebbero introdurre.
La prima, in ottica di semplificazione circa i documenti necessari ai fini della pubblicità dell’ipoteca, riguarda la modifica dell’art. 569 Cod. Nav.,ed in particolare della lettera f) del secondo comma, disponendo che il “tempo dell’esigibilità” del credito può essere indicato nella nota di trascrizione anche indirettamente mediante semplice rinvio al titolo il quale, come noto, spesso è costituito da un articolato contratto di finanziamento dal contenuto complesso. La modifica permetterebbe di evitare l’indicazione in nota di tutte le diverse ipotesi temporali di esigibilità del credito ai sensi del predetto contratto.
La seconda, invece, è costituita dall’introduzione di una nuova disposizione relativa al “consolidamento dell’ipoteca” qui intesa come il sottrarsi della stessa dall’azione revocatoria fallimentare nel caso di vendita di una nave con cambio di registro da italiano ad estero.
Attualmente, infatti, ai fini della cancellazione della nave dal registro è richiesto che si provveda a cancellare tutte le ipoteche iscritte sulla nave, procedura che si può rivelare lunga e complessa qualora, per esempio, la garanzia reale sia stata iscritta in relazione ad un debito che non viene estinto e che quindi richiede l’iscrizione di una nuova ipoteca nel registro di nuova iscrizione. Ai sensi della Legge Fallimentare, tanto la cancellazione dell'ipoteca esistente quanto l'iscrizione di garanzia reale nel “nuovo” registro sono soggette all'azione revocatoria degli eventuali creditori, da esercitare entro determinati termini, cioè fino al momento del c.d. consolidamento dell’ipoteca. Ai sensi dell’art. 577-bis che verrebbe introdotto dalla Proposta di legge in questione quando viene iscritta nel nuovo registro un’ipoteca a garanzia dei crediti originariamente garantiti da altra ipoteca trascritta e successivamente cancellata dal registro di provenienza, il termine semestrale o annuale previsto dalla Legge Fallimentare ai fini del consolidamento dell’ipoteca decorrerebbe dalla data di costituzione dell’ipoteca originaria e non di quella sopravvenuta.



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