Il Decreto Semplificazioni bis è legge: le novità in materia di dragaggi
02/08/2021
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Il 28 luglio 2021 il Senato ha approvato in via definitiva il testo della legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, c.d. Decreto Semplificazioni bis.
In attesa che il testo della legge di conversione sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e che quindi le nuove norme entrino definitivamente in vigore, è possibile svolgere un primo esame delle modifiche introdotte dal Parlamento in sede di conversione.
In particolare, una delle modifiche di maggiore rilievo per gli operatori portuali è rappresentata dal nuovo art. 6-bis, introdotto grazie ad un emendamento approvato dalle Commissioni riunite della Camera dei Deputati.
In particolare, tale disposizione istituisce il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, al fine di consentire lo sviluppo dell’accessibilità marittima, la resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici.
Il Piano dovrebbe essere adottato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, con decreto interministeriale del MIMS e del MITE, di concerto con il MIC, previa intesa in Conferenza unificata. Si tratta evidentemente di un termine molto breve, anche considerata la complessità della materia, la pluralità di soggetti coinvolti nonché la necessità di acquisire l’intesa della Conferenza unificata, ovvero dell’organo che riunisce i rappresentanti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Tuttavia va detto che è un termine non perentorio, per cui è possibile (ed anzi, di norma avviene) che il decreto attuativo sia in concreto adottato oltre tale termine.
Oltre ai profili procedurali, la norma in commento introduce anche alcuni limiti sostanziali di cui i Ministeri competenti dovranno tenere conto nell’elaborazione del Piano. Il nuovo art. 6-bis, infatti, stabilisce che il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili:
a) debba tenere conto delle disposizioni del decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006), che fissa i criteri per la predisposizione del progetto di gestione degli invasi;
b) si basi anche sulla programmazione delle Autorità di sistema portuale e delle Regioni, con particolare riferimento ai programmi finanziati dal Piano complementare del PNRR, e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali, nonché delle stesse Autorità di sistema portuale;
c) sia attuato tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 109 del Codice, recante la disciplina l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, che non viene modificato.
Il secondo comma dell’art. 6-bis prevede poi che «le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale».
La portata innovativa di questa disposizione consiste, da un lato, nell’attribuzione del carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle attività di dragaggio da eseguirsi all’interno delle “infrastrutture portuali” e delle “acque marino-costiere” (ovviamente – s’intende – una volta che queste siano state autorizzate). Ciò significa, in particolare, che d’ora in avanti l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi di dragaggio comporterà la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi medesimi, anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. 12 DPR 327/2001);
Dall’altro lato, la norma introduce la possibilità di eseguire gli interventi di dragaggio in deroga alle prescrizioni contenute nei piani regolatori portuali, senza necessità di seguire le complesse procedure necessarie per l’approvazione delle varianti. Infatti – nonostante la formulazione della norma, tutt’altro che impeccabile – questa deve essere interpretata nel senso che le autorizzazioni rilasciate per le attività di dragaggio (e non, evidentemente, le attività in quanto tali) costituiscono variante ai PRP.
Da ultimo, il terzo comma del nuovo articolo 6-bis disciplina il procedimento di autorizzazione delle attività di dragaggio, prevedendo che questa sia rilasciata all’esito di un procedimento unico, indetto dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 109 del Codice, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate. L’autorizzazione sarà pertanto rilasciata con il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, che dovrà concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Resta fermo tuttavia che, nel caso in cui l’intervento di dragaggio sia sottoposto a VIA, il rilascio dell’autorizzazione unica dovrà attendere la conclusione del relativo iter e, a norma dell’art. 109 del Codice, l’autorizzazione unica dovrà essere istruita e rilasciata dalla stessa autorità competente per la VIA.
In definitiva, l’emendamento approvato in sede di conversione introduce alcune rilevanti semplificazioni procedurali, ma lascia aperte molte delle problematiche evidenziate da Assoporti negli ultimi mesi, in particolare con riferimento al tema della caratterizzazione dei sedimenti e alla liberalizzazione dell’immersione dei materiali di escavo all’interno del bacino portuale. Questioni che meriterebbero di essere affrontate nell’ambito di una riforma organica della materia (ed in particolare dell’art. 109 del Codice), che potrebbe essere portata avanti in parallelo alla predisposizione del Piano nazionale dei dragaggi sostenibili.