Autotrasporto container:nuovo accordo tra associazioni di categoria per trasporto stradale container

29/06/2021

Autotrasporto container:nuovo accordo tra associazioni di categoria per trasporto stradale container

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Lo scorso 14 maggio, a distanza di 16 anni dall’ultima intesa di settore – risalente per l’appunto al 20 dicembre 2004 – e all’esito di oltre due anni di trattative, le Associazioni di categoria dell’Autotrasporto e della Committenza hanno siglato un nuovo verbale di accordo volontario di diritto privato orientato al miglioramento dell’organizzazione e della regolamentazione del settore dei servizi di trasporto contenitori.
La base giuridica dell’intesa va ricercata nell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 286/2005, che sancisce la facoltà in capo ad organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto di “stipulare accordi di diritto privato, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale”.
L’accordo in parola, in vigore a far data dal 1° luglio 2021, più che all’introduzione di una disciplina sostanziale, pare orientato alla ricomposizione di un tavolo negoziale tra vettori e committenti nell’ottica di promuovere l’avvio di una nuova stagione di relazioni industriali orientate al superamento delle contrapposizioni tra i soggetti coinvolti.
Come emerge chiaramente dal testo, si tratta, infatti, di un accordo ancora solamente parziale: da un lato, le associazioni firmatarie sono solo 15 (si tratta, in particolare, di Assarmatori, Assologistica, Confitarma e Federagenti, per la Committenza, e di Anita, Assotir, CNA/FITA, Confartigiano trasporti, Confcooperative, FAI, FEDIT, FIAP, Legacoop, Trasportunito e UNITAI, per l’Autotrasporto. Al riguardo, si segnala che Fedespedi pur avendone inizialmente preso parte, si è in breve tempo ritirata dal confronto), dall’altro, l’intesa sembra più limitarsi ad enunciare taluni principi generali che devono ispirare il settore del trasporto container piuttosto che entrare nel merito di specifiche questioni operative, per la cui regolamentazione si fa, infatti, espresso rimando a futuri tavoli di confronto, nell’auspicio di una partecipazione attiva anche da parte del ministero competente (ossia il Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile – MIMS).
Orbene, per quanto riguarda i principi generali, le premesse individuano quale obiettivo principale dell’accordo il contrasto ai fenomeni di abusivismo e irregolarità diffusi nel settore, ritenuti per lo stesso particolarmente dannosi.
In questo senso, le Associazioni firmatarie, garantendo la propria disponibilità a promuovere futuri tavoli di confronto per migliorare la regolamentazione dell’autotrasporto di contenitori, concordano sulla necessità di favorire l’adozione “di linee comuni di condotta che riducano la variabilità dei comportamenti ritenuti dannosi per l’organizzazione del servizio e per la sicurezza stradale” nonché di stipulare dei contratti di trasporto scritti regolati da un accordo volontario di diritto privato tra le parti e notificarlo come previsto dalle normative di Legge in ambito di autotrasporto, in conformità a specifiche “linee guida”.
Nella medesima prospettiva del contrasto all’abusivismo, l’accordo sottolinea, altresì, la primaria importanza della “verifica della congruenza dei beni strumentali nella disponibilità diretta delle imprese rispetto ai servizi assegnati, come previsto dalle norme di Legge vigenti in materia di autotrasporto”. A tal fine, sotto il profilo pratico, si prevede l’obbligo in capo agli autotrasportatori, in fase di conclusione dei sopracitati contratti scritti, di rilasciare ai committenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che richiama l’art. 76, per le dichiarazioni mendaci e la formazione o uso di atti falsi, con riferimento ai conducenti e ai beni strumentali della disponibilità diretta dell’impresa.
Per quanto riguarda, invece, i – seppur limitati – contenuti “operativi” dell’accordo, questi possono sostanzialmente riassumersi come segue.
In primo luogo, l’intesa prende in considerazione il tema della registrazione e della tracciabilità dei cicli operativi. In questo senso, si sottolinea espressamente la necessità di richiedere un intervento del MIMS nei confronti delle Autorità di sistema portuale e degli operatori interessati (i.e. dei terminal container) al fine di disciplinare la tracciabilità e la registrazione dei cicli operativi così da risolvere le criticità organizzative che l’autotrasporto si trova a dover scontare e subire a causa delle attese dei camion nei bacini portuali, e per le quali, pertanto, si rende necessario definire accordi di programma per la fissazione di un regime di indennizzi.
In secondo luogo, l’intesa risolve le criticità relative al ritiro dei contenitori vuoti, precisando che la responsabilità sullo stato dei contenitori non deve gravare sul trasportatore, bensì sul deposito o il terminal che ne effettua la consegna. Si tratta di un totale capovolgimento di prospettiva, laddove, ad oggi, la prassi voleva che la responsabilità in parola ricadesse sugli autotrasportatori. Dall’entrata in vigore dell’accordo, al vettore sarà, invece, richiesto solamente al momento del ritiro del contenitore di effettuare una verifica “visiva” del relativo stato, per segnalare la presenza di eventuali danni perimetrali esterni rilevabili anche in condizioni di scarsa visibilità. L’accordo solleva, dunque, l’autotrasportatore dalla responsabilità sullo stato dei contenitori, sancendo conclusivamente che “il vettore non è mai responsabile per la non idoneità al carico del contenitore per motivi diversi da quelli sopra indicati e comunque quando non è stato messo nelle condizioni di verificarne lo stato”.
In terzo luogo, l’accordo affronta il tema delle tariffe limitandosi ad accogliere la richiesta degli autotrasportatori di ridimensionare la differenza tariffaria tra container da 20 e da 40 piedi, privilegiando invece il peso. In questo senso, il testo prevede che “quando il peso del contenitore dichiarato dal committente è superiore ai 12.000 kg compresa la tara del contenitore la tariffa di trasporto del container da 20 piedi sarà superata in favore di quella per il container da 40 piedi”.
In ultimo, sempre sul fronte tariffario, l’intesa prevede l’applicazione di una clausola di salvaguardia sul gasolio a cadenza bimestrale: in sostanza, si prevede che la tariffa di trasporto sia automaticamente soggetta a modifiche qualora il costo del gasolio abbia una oscillazione superiore al 2% (rincaro o ribasso) sulla base di una percentuale indicativa puramente di riferimento qual è la quota di incidenza pari al 30%.


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