TAR Piemonte si pronuncia sul contributo ART: depositi costieri e terminal petroliferi sono esenti

22/12/2020

TAR Piemonte si pronuncia sul contributo ART: depositi costieri e terminal petroliferi sono esenti

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con la sentenza n. 770/2020, il TAR Piemonte è tornato a pronunciarsi sull’annosa questione della debenza del contributo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in avanti A.R.T.) da parte di soggetti operanti in ambito portuale, concludendo che non è il titolo autorizzativo a determinare l’assoggettabilità di una società al contributo dell’A.R.T., ma la natura delle attività da questa svolte.
In particolare, il giudice amministrativo piemontese ha escluso che una società, operante nel settore energetico quale gestore di infrastrutture strategiche in ambito petrolifero, fosse tenuta al pagamento del contributo A.R.T. per il solo fatto di essere concessionaria ex art. 18 della Legge n. 84/1994 di un’area portuale.
La ricorrente, che aveva impugnato due note dell’Autorità le quali richiedevano il pagamento del contributo per l’anno 2019, non svolgeva né aveva mai svolto, infatti, operazioni portuali ex art. 16 della legge n. 84 del 1994, considerato che non interveniva nella fase di movimentazione dei prodotti chimici, petroliferi e petrolchimici in transito nell'area portuale in concessione, rimanendo le relative operazioni a carico dei soggetti privati (armatori, trasportatori, etc).
Premesso ciò, secondo il giudice amministrativo, l’essere concessionaria ex art. 18 L. 84/1994 di un’area portuale non costituisce, di per sé, condizione sufficiente per assoggettare una società al contributo A.R.T., dovendosi guardare all’attività in concreto svolta dal concessionario e verificare se questa sia o meno riconducibile all’attività di trasporto. 
Nel caso di specie non era così, tenuto conto che le operazioni svolte dalla ricorrente (fra cui la ricezione della nave, il controllo della conformità della nave ai requisiti di sicurezza, la connessione della nave ai bracci di carico e l’avvio delle operazioni di scarico/carico verso le connessioni booster, ed il finale distacco della nave) erano attività assimilabili alle operazioni di logistica primaria svolte dagli stabilimenti e depositi costieri di cui all’art. 52 del codice della navigazione (nonché dagli artt. 57 e 57-bis del D.L. n. 5/2012) e non alle attività di un terminalista che, nel gestire le infrastrutture portuali, svolge operazioni funzionalizzate esclusivamente alla successiva fase di trasporto. 
Il TAR Torino ha poi giudicato irrilevante che la ricorrente non svolgesse concretamente nelle proprie strutture attività di stoccaggio o lavorazione degli oli minerali, in quanto quello che conta è che le operazioni che la Società svolgeva mediante le infrastrutture in concessione attenessero al ciclo della sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi e non al ciclo del trasporto del prodotto raffinato, il quale, peraltro, nel caso di specie, avveniva a mezzo di oleodotti che, pur integrati nella infrastruttura del terminal in concessione, non erano gestiti dalla società ricorrente ma appartenevano ad altri operatori del settore. 
Dunque, il giudice amministrativo ha concluso che l’imposizione al contributo dell’A.R.T. deve essere rapportata all’attività in concreto svolta dai soggetti, che deve essere riconducibile all’attività di trasporto, a nulla rilevando la mera titolarità di infrastrutture portuali.
Peraltro, il giudice torinese era già stato chiamato a inizio anno ad esprimersi sulla debenza o meno del pagamento del contributo relativo all’attività dell’A.R.T. con la sentenza n. 115 del 2020 (si veda sul punto il nostro commento nella newsletter di febbraio 2020). 
In quell’occasione, in particolare, il TAR Torino aveva riconosciuto la debenza del contributo A.R.T. da parte delle compagnie crocieristiche, sovvertendo l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in precedenza, secondo cui queste non erano tenute al pagamento del contributo, in quanto questo era dovuto solo da chi effettivamente beneficiava delle specifiche funzioni regolatorie dell’ART (sentenze n. 296 e 830 del 2018).
.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it