Orientamenti della Commissione Europea su applicazione del Regolamento UE sul riciclaggio delle navi

29/10/2020

Orientamenti della Commissione Europea su applicazione del Regolamento UE sul riciclaggio delle navi

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Con Comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 20.10.2020 la Commissione Europea ha diffuso i suoi orientamenti sull’applicazione del Regolamento UE n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi (di seguito “il Regolamento”), per quanto concerne l’inventario dei materiali pericolosi a bordo delle navi che operano in acque europee.
Come noto, a partire dal 31.12.2020 il Regolamento impone a tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE e alle navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio dell’UE di tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi unitamente a un certificato o dichiarazione di conformità per ogni singolo materiale.

Rispondendo a varie segnalazioni degli addetti ai lavori, ed in particolare a quella proveniente dall'associazione BIMCO, la Commissione Europea ha definito alcune raccomandazioni rivolte agli Stati membri utili a garantire un approccio armonizzato da parte delle autorità degli Stati di approdo dell'UE durante le ispezioni delle navi che saranno effettuate a partire dal Gennaio 2021, tenuto conto del fatto che le restrizioni agli spostamenti legate al Covid‐19 hanno determinato notevoli difficoltà pratiche per quanto riguarda sia la compilazione degli inventari dei materiali pericolosi da parte degli armatori che la verifica di tali documenti da parte dei funzionari dello Stato di bandiera.

Nel comunicare questi orientamenti, la Commissione ha innanzitutto chiarito che “in linea di principio, la responsabilità primaria per quanto riguarda la conformità agli obblighi riguardanti gli inventari dei materiali pericolosi spetta all’armatore, e il controllo dell’osservanza di tali obblighi giuridici spetta alle autorità degli Stati di approdo dell’UE”, prendendo però atto che, alla luce delle circostanze eccezionali legate alla pandemia da Covid‐19, l'applicazione dei suddetti obblighi si è spesso scontrata con situazioni di temporanea impossibilità ad assolverli da parte degli operatori.

Al riguardo, benché la nozione di forza maggiore rientri nel novero dei principi generali del diritto dell’Unione Europea astrattamente applicabili, la Commissione ha escluso che nel caso specifico dell'applicazione degli obblighi sanciti dal Regolamento si possa ricorrere automaticamente alla nozione di forza maggiore in conseguenza della pandemia mondiale da Covid-19. Pertanto, gli Stati membri sono stati invitati a considerare caso per caso la situazione di ciascun armatore e a tener conto del tempo intercorso tra l'entrata in vigore del Regolamento e la data di applicabilità degli obblighi concernenti l'inventario dei materiali pericolosi per valutare se, e in quale misura, tale periodo sia stato utilizzato dal singolo armatore per rispettare tali obblighi.
Nel contesto in esame, inoltre, la Commissione ha auspicato che vengano applicati gli orientamenti pubblicati nell’Ottobre 2019 dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) relativi alle misure da adottare a cura degli ispettori incaricati in caso di non conformità riscontrate rispetto agli obblighi dettati in tema di riciclaggio navale. Detti orientamenti prevedono che, in caso di accertata non conformità, l’ispettore, sulla base della propria esperienza professionale, debba decidere quali siano le misure più adatte da intraprendere, nell’ottica – ove possibile - di rettificare la non conformità nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 1257/2013.

Riferendosi agli scenari specifici connessi alla crisi sanitaria del Covid‐19, la Comunicazione della Commissione Europea suggerisce di adottare un approccio armonizzato in via temporanea per un periodo di sei mesi dalla data di applicazione degli obblighi concernenti l'inventario dei materiali pericolosi (e, quindi, dal 1.1.2021 al 30.6.2021), precisando che, per quanto riguarda l'applicazione del Regolamento, è probabile che le autorità degli Stati di approdo dell'UE si confrontino con due scenari specifici: quello di “navi sprovviste di un inventario dei materiali pericolosi e/o di un certificato di accompagnamento validi” e quello – per così dire, intermedio – di “navi con un inventario dei materiali pericolosi semi-compilato, corredato di un certificato di inventario o di idoneità al riciclaggio approvato (per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE) o della dichiarazione di conformità (per le navi battenti bandiera di un paese terzo), che non contempla un controllo a campione (mirato o casuale) a bordo”.

Navi sprovviste di inventario dei materiali pericolosi e/o di certificato di accompagnamento validi
È possibile che una nave arrivi in un porto dell’UE dopo il 31.12.2020 senza avere a bordo un inventario dei materiali pericolosi e/o un certificato di accompagnamento validi (certificato di inventario o certificato di idoneità al riciclaggio per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE, oppure dichiarazione di conformità per le navi battenti bandiera di un paese terzo) e che l’armatore della nave dichiari che tale non conformità sia dovuta alle restrizioni agli spostamenti connesse con le misure atte a limitare la diffusione del Covid-19. Come chiarito dalla Commissione, l’onere della prova grava sull’armatore il quale dovrà dimostrare di aver intrapreso ”tutte le misure possibili per ottemperare agli obblighi e ottenere la certificazione richiesta” (per esempio, esibendo un contratto di servizio per controlli a campione) e provare l’impossibilità oggettiva di conformarsi a tali obblighi a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia e/o altri fattori impeditivi. In tale eventualità, spetterà all’ispettore decidere, caso per caso, se le argomentazioni addotte siano accettabili alla luce della situazione specifica della nave e, in caso affermativo, valutare se concedere all’armatore un periodo di 4 mesi dall’ispezione per provvedere a regolarizzare la situazione, eventualmente formulando un avvertimento da registrarsi, insieme all’esito dell’ispezione, nel modulo di Thetis-UE relativo al riciclaggio della nave.

Navi con inventario dei materiali pericolosi semi-compilato, corredato di un certificato approvato o della dichiarazione di conformità che non contempla un controllo a campione a bordo
È possibile, inoltre, che una nave faccia scalo in un porto dell’UE dopo il 31.12.2020 con l’inventario dei materiali pericolosi ed il relativo certificato compilati a distanza, senza che siano stati effettuati controlli a campione a bordo, e che l’armatore dichiari che ciò derivi dall’impossibilità di effettuare i controlli a bordo a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19.
In linea di principio, laddove l’inventario dei materiali pericolosi sia compilato senza effettuare controlli a campione esso dovrebbe essere considerato come incompleto; tuttavia, considerando che da Marzo 2020 gli ispettori hanno avuto limitate possibilità di salire a bordo delle navi per effettuare le relative ispezioni, in via eccezionale un controllo eseguito a distanza potrebbe essere ritenuto accettabile in presenza di idonea evidenza del fatto che lo Stato di bandiera abbia acconsentito a tale modalità. Anche in questo caso, l’onere della prova è a carico dell’armatore.
E spetterà all’ispettore decidere, sulla base delle argomentazioni addotte e tenuto conto della situazione specifica della nave, se concedere all’armatore un periodo di 4 mesi dall’ispezione per regolarizzare la situazione, eventualmente formulando un avvertimento da registrarsi nel modulo di Thetis-UE della nave.


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