Il Parlamento Europeo approva il primo Pacchetto Mobilità
29/07/2020
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Nei
giorni 8 e 9 Luglio 2020 il Parlamento Europeo ha approvato la riforma della
normativa in materia di trasporti su strada, il primo cosiddetto “Pacchetto
Mobilità” composto da due Regolamenti e una Direttiva (in corso di numerazione
e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Comunità Europee).
La
finalità essenziale di questa ampia riforma del settore a livello europeo consiste
nella volontà di contrastare pratiche di concorrenza sleale e, allo stesso
tempo, assicurare migliori condizioni sociali e di lavoro dei conducenti,
all’interno di un contesto normativo europeo il più uniforme possibile.
Il
primo dei tre atti normativi citati disciplina l’accesso al mercato del
trasporto di merci su strada e alla professione di autotrasportatore, modificando
alcuni Regolamenti attualmente vigenti quali il Regolamento CE n. 1071/2009, il
Regolamento CE 1072/2009 ed il Regolamento UE n. 1024/2012.
Il
secondo Regolamento disciplina i tempi massimi di guida e quelli minimi di
riposo, nonché l’utilizzo di particolare tachigrafi definiti “intelligenti”, intervenendo
sulla disciplina già dettata dal Regolamento CE n. 561/2006 nonché il
Regolamento n. 165/2014.
Infine,
la Direttiva approvata dal Parlamento Europeo prevede norme circa il “distacco
dei conducenti” (cioè lo svolgimento, per un periodo limitato di tempo, delle
mansioni lavorative in altro Stato Membro) modificando parzialmente quanto precedentemente
stabilito dalle Direttive 2006/22/CE, 96/71/CE e 2014/67/UE nonché dal
Regolamento UE n. 1024/2012.Si tratta di tre distinti atti normativi dal
contenuto articolato e complesso, i cui principali punti chiave possono essere
tratteggiati come segue.
In
primo luogo, al fine di contrastare la pratica delle cosiddette “letter box
companies”, consistente nel trasferire o registrare una società in uno Stato
diverso rispetto a quello di effettiva attività al solo scopo di beneficiare di
vantaggi fiscali, comportante serie distorsioni della concorrenza, il nuovo
quadro normativo richiede che le società di autotrasporto dimostrino di
svolgere attività sostanziali nello Stato in cui sono registrate. È inoltre
richiesto che i mezzi di trasporto utilizzati dalla società facciano ritorno a
una delle sedi operative della società stessa all’interno dello Stato di
registrazione non oltre otto settimane dalla partenza.
Sempre
nell’ottica di contrastare possibili distorsioni della concorrenza, vengono poi
introdotte norme più stringenti in materia di cabotaggio, intendendosi con esso
le operazioni di trasporto svolte da un autotrasportatore in altro Stato
diverso da quello in cui la società ha sede. Fermo restando il limite massimo già
previsto di tre operazioni di trasporto in uno Stato straniero “entro sette
giorni sette giorni dall’ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso
del trasporto internazionale in entrata”, viene previsto un cosiddetto “periodo
di raffreddamento”, ossia un periodo di quattro giorni durante il quale un
veicolo che ha compiuto operazioni di trasporto all’estero non potrà rientrare
in quello stesso paese per altri trasporti di cabotaggio.
Per
quanto riguarda i tempi di guida e di riposo, con la finalità di migliorare le
condizioni di lavoro e di vita dei conducenti, il nuovo quadro normativo
permette, nei trasporti internazionali, due periodi di riposo ridotto
(solamente 24 ore) per due settimane consecutive, sempre che durante quattro
settimane consecutive vengano effettuati almeno quattro periodi di riposo
settimanale, di cui almeno due regolari (45 ore ciascuno). Inoltre, vige il
divieto di trascorrere il periodo di riposo settimanale a bordo del veicolo,
con l’onere per l’impresa di trasporto di sostenere i costi di alloggio del
conducente che si trovi a trascorrere detto riposo settimanale fuori casa: a
questo proposito, l’Unione Europea si occuperà di costruire nuove aree di sosta
adeguatamente attrezzate. In ogni caso, l’impresa di trasporto deve organizzare
le attività dei suoi dipendenti permettendo a questi di fare rientro alla sede
di attività o al loro luogo di residenza ad intervalli regolari (3 o 4
settimane), facendo osservare i tempi di riposo previsti. Solo nel caso
eccezionale di rientro a casa per trascorrere il periodo di riposo settimanale è
permesso ai conducenti di superare il tempo massimo di guida.
Per
assicurare l’effettivo rispetto di queste disposizioni e rilevare eventuali
violazioni è richiesta l’installazione a bordo di ciascun veicolo, inclusi i
mezzi leggeri superiori alle 2,5 tonnellate di massa, di tachigrafi
“intelligenti”, in grado di registrare diversi dati tra i quali anche
l’attraversamento di frontiere di Stato.
Infine,
con l’obiettivo di garantire a tutti parità di retribuzione a parità di lavoro
all’interno dello stesso Stato, la nuova normativa mira a fare in modo che i
conducenti che si trovano a lavorare in paesi diversi da quello in cui hanno la
residenza vengano retribuiti in base al costo della vita dello Stato in cui
lavorano.
È
di recentissima pubblicazione una pronuncia della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea che, anche in ambito di autotrasporto, “condanna” il
cosiddetto fenomeno del “dumping sociale”, cioè la pratica o insieme di
pratiche intenzionalmente abusive che permettono lo sviluppo di una concorrenza
sleale, riducendo illegalmente i costi operativi e legati alla manodopera dando
luogo a violazioni dei diritti dei lavoratori nonché al loro sfruttamento; con
la sentenza del 16 Luglio 2020 che decide la controversia n. C – 610/18 la
Grande Sezione della Corte di Giustizia ha affermato che “il datore di
lavoro di un autotrasportatore internazionale […] è l’impresa che esercita
l’autorità effettiva su tale autotrasportatore, sopporta, di fatto, il costo
salariale corrispondente e dispone del potere effettivo di licenziarlo, e non
l’impresa con cui detto autotrasportatore ha stipulato un contratto di lavoro e
che è formalmente presentata in tale contratto come datore di lavoro di questo
stesso autotrasportatore.” Si tratta di un’importante decisione che
dimostra come i giudici chiamati ad individuare la figura del datore di lavoro
di un autotrasportatore, debbano contestualizzare ogni caso concreto, senza
limitarsi ad indici formali e letterali quali la conclusione di un contratto di
lavoro, ma al contrario spingersi a valutare tutti gli elementi concretamente
ricavabili dalla fattispecie quali per esempio l’impresa che effettivamente
organizza il lavoro dell’autotrasportatore fornendogli i compiti da svolgere,
direttamente o indirettamente sostiene il relativo costo salariale e ha nel
concreto il potere di licenziarlo.
Il
prossimo autunno verranno pubblicate dalle Istituzioni Europee linee guida che
potranno fornire ulteriori chiarimenti e concrete risposte in relazione
all’applicazione pratica delle norme contenute all’interno del primo “Pacchetto
Mobilità”. Non tutte le disposizioni, tuttavia, troveranno immediata
applicazione pratica. Infatti, le Istituzioni Europee hanno previsto un periodo
transitorio per permettere a tutti i diretti interessati di adeguarsi al nuovo
quadro normativo. In particolare, è previsto un periodo transitorio di 18 mesi
dall’entrata in vigore del primo Regolamento, mentre è previsto un termine
della stessa entità per il recepimento di tutte le disposizioni contenute
all’interno della Direttiva da parte degli Stati membri. Per quanto riguarda il
secondo Regolamento, invece, la maggior parte delle disposizioni, tra cui in
particolare quelle in materia di tempi massimi di guida e tempi minimi di
risposo, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla gazzetta
ufficiale (GUUE), mentre per l’obbligatoria installazione a bordo dei veicoli
di tachigrafi “intelligenti” sono previste tempistiche più dilatate.